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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26539/2024 del 11/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto il rigetto della domanda di equo indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato nel 2011 e durato circa dieci anni, relativo all’impugnazione di una sanzione disciplinare irrogata in qualità di sottufficiale della Guardia di Finanza. La Corte d’appello, decidendo sull’opposizione ex art. 5 ter L. n. 89/2001, aveva confermato il rigetto ritenendo operante l’art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), della stessa legge, cioè l’esclusione dell’indennizzo per la parte che abbia agito o resistito consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per motivazione solo apparente: la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare la norma ostativa senza confrontarsi con le deduzioni dell’opposizione e senza indicare gli elementi di fatto da cui desumere la consapevolezza di infondatezza, che il ricorrente contestava e che riteneva dovesse essere provata dall’Amministrazione, in ipotesi di abuso del processo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che la Corte d’appello aveva reso una motivazione meramente apparente, perché si era limitata a trascrivere la previsione dell’art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89/2001 e a rilevare genericamente la mancata contestazione di un passaggio motivazionale del decreto monocratico, senza esaminare la concreta fattispecie e senza individuare gli elementi fattuali idonei a dimostrare la consapevolezza dell’infondatezza. La Cassazione ha inoltre ribadito che l’opposizione ex art. 5 ter L. n. 89/2001 non è un’impugnazione chiusa nei motivi, ma uno strumento di pieno contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, con conseguente dovere del collegio di verificare anche la corretta applicazione temporale della norma e di apprezzare gli elementi rilevanti secondo un corretto riparto dell’onere probatorio. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5 ter L. n. 89/2001

    l’opposizione non è un mezzo di impugnazione limitato ai motivi, ma uno strumento di contraddittorio pieno sulla domanda indennitaria.

  • art. 2, comma 2-quinquies, lett. a), L. n. 89/2001

    esclude l'indennizzo in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese

    la norma ostativa richiede una concreta verifica della consapevolezza di infondatezza e non può essere applicata in modo apodittico o meramente assertivo.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione deve essere effettiva e non solo apparente.

  • art. 111 Cost.

    impone un obbligo di motivazione non meramente formale o apparente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione il vizio di motivazione apparente o l’omesso esame della fattispecie concreta nei limiti consentiti dal vizio dedotto.

  • art. 96 c.p.c.

    è richiamato dalla norma speciale come parametro esterno: l’esclusione dell’indennizzo opera anche fuori dai casi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Massime di principio

  • L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 5 ter della legge Pinto non ha natura di impugnazione a critica vincolata, ma introduce un riesame pieno del fondamento della domanda indennitaria, senza preclusione ai temi deducibili.
  • L’esclusione dell’indennizzo per consapevole infondatezza della domanda o difesa richiede una motivazione specifica e una verifica in concreto degli elementi fattuali da cui desumere tale consapevolezza.
  • Il giudice che applichi l’art. 2, comma 2-quinquies, L. n. 89/2001 deve accertare la ricorrenza dei presupposti della causa ostativa e non può limitarsi al richiamo astratto della norma o alla mera adesione alla precedente motivazione.
  • In tema di equa riparazione, l’onere di individuare e valorizzare gli elementi significativi della consapevolezza di infondatezza deve essere assolto in modo coerente con il contraddittorio e con la corretta ripartizione dell’onere probatorio.
  • La motivazione è meramente apparente quando enuncia la regola astratta senza calarla nella fattispecie concreta e senza spiegare il percorso logico-argomentativo seguito per la decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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