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Sentenza

Sentenza del 18/01/2022 n. 1315 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva annullato un atto di pignoramento presso terzi e la relativa cartella di pagamento: 1) censura sulla interpretazione dell'art. 2504-bis c.c. con riferimento agli effetti successori della fusione per incorporazione e sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo rispetto alla società incorporata/cessata; 2) censura sulla regolarità della notifica della cartella esattoriale eseguita dall'agente della riscossione a mezzo servizio postale, con richiamo al D.Lgs. n.69/2003; 3) censura che la consegna del plico a un terzo (società B.D.O.) e il rifiuto di ricezione dovessero essere considerati come notificazione a mani proprie del destinatario ai sensi dell'art. 138 c.p.c. comma 2 e dell'art. 60 D.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per effetto del giudicato esterno formatosi con precedente sentenza di questa Corte (Cass. n. 27434/2021) relativa agli stessi atti e alle stesse parti. Pur rilevando che alcune prospettazioni del giudice del gravame potevano essere diverse, la statuizione di merito è stata comunque confermata in conseguenza del giudicato esterno. Spese di giudizio di legittimità compensate integralmente tra le parti; dichiarata inammissibilità dei ricorsi.

Norme richiamate

  • Codice civile

    Disciplina della fusione per incorporazione: il ricorrente sosteneva una lettura che attribuirebbe continuità diretta del debito tributario alla società incorporata, mentre la Corte ha considerato la questione alla luce del giudicato e degli accertamenti sulla effettiva situazione anagrafica e sulla corretta destinataria della notifica.

  • D.P.R.

    n. 600 del 1973, art. 60, commi 1, 4 (lett. e, e-bis)

    Regole sulla notifica delle cartelle esattoriali (irrepreribilità e spedizione all'estero). La Corte ha richiamato che la notifica postale si perfeziona solo con la consegna al destinatario; il mero invio o il rifiuto da parte di terzo non sempre determina perfezionamento.

  • D.Lgs.

    n. 69 del 2003, artt. 1 e 4

    Norme che recepiscono regole UE sulla mutua assistenza in materia di recupero crediti fra Stati membri; il ricorrente sosteneva che le disposizioni non ostacolassero l'uso di strumenti interni, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la contestazione alla luce del giudicato esterno e del mancato perfezionamento della notifica postale.

  • Codice di procedura civile

    Previsione circa la notifica a mani proprie per rifiuto del destinatario; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il rifiuto deve essere sicuramente ascrivibile al destinatario per essere equiparato a consegna a mani proprie, e non può essere esteso a rifiuti operati da soggetti estranei o non legittimati.

  • D.P.R.

    29 maggio 1982, n. 655, art. 8

    Disciplina del procedimento postale: la documentazione postale che attesta la consegna al destinatario è elemento probatorio del perfezionamento della notifica; absentia di consegna rende la notifica omessa.

  • D.M.

    9 aprile 2001, artt. 32 e 33

    Regole tecniche postali utili a valutare il perfezionamento della notifica via servizio postale; la Corte ha richiamato tali norme per sottolineare che la consegna materiale al destinatario è essenziale.

  • Direttiva UE

    Dir. Consiglio 15 febbraio 2011, n. 16, art. 13, comma 4

    Consente modalità di notifica a mezzo posta fra Stati membri; la Corte ha osservato che tale disposizione non impedisce l'uso del servizio postale ma non supplisce al mancato perfezionamento effettivo della consegna.

  • Disposizioni emergenziali/procedurali

    D.L. n.137/2020 art.23 comma 8-bis; D.L. n.105/2021 art.7

    Norme che hanno consentito la trattazione in camera di consiglio senza udienza pubblica in presenza di difensori; rilevanti solo per il rito/processo e non per il merito.

Massime di principio

  • In caso di fusione per incorporazione è indispensabile verificare la situazione giuridica e anagrafica aggiornata della società destinataria prima di iscrivere a ruolo o notificare atti: l'atto impositivo deve essere rivolto alla persona giuridica esistente al momento della notificazione.
  • La notifica tramite servizio postale si perfeziona solo con la effettiva consegna del plico al destinatario; la documentazione postale che attesta la consegna è determinante, mentre il mero invio o la restituzione del plico al mittente configurano notifica omessa.
  • La consegna o il rifiuto della ricezione manifestati da un terzo non costituiscono automaticamente una notifica a mani proprie del destinatario salvo che il terzo sia espressamente autorizzato o legalmente abilitato a ricevere l'atto per conto del destinatario e l'identità dell'accipiens sia certa e riconducibile al destinatario.
  • Se sussiste una sentenza definitiva della Corte di cassazione (giudicato esterno) sulla stessa controversia e sugli stessi atti, le stesse questioni non possono essere riaperte e i ricorsi successivi saranno inammissibili o comunque condannati all'esito del giudicato.
  • L'ente impositore mantiene interesse giuridicamente rilevante all'esazione anche quando l'agente della riscossione agisca in sua vece; tuttavia l'adiectus solutionis causa non autorizza il superamento delle garanzie formali di notificazione.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente deve produrre documentazione aggiornata (iscrizione e cancellazione dal Registro delle Imprese, comunicazioni di residenza o sede, prove di ricezione o mancata consegna) e l'amministrazione deve dimostrare il perfezionamento materiale della notifica.

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