Sentenza del 18/01/2022 n. 1315 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza che aveva annullato un atto di pignoramento presso terzi e la relativa cartella di pagamento: 1) censura sulla interpretazione dell'art. 2504-bis c.c. con riferimento agli effetti successori della fusione per incorporazione e sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo rispetto alla società incorporata/cessata; 2) censura sulla regolarità della notifica della cartella esattoriale eseguita dall'agente della riscossione a mezzo servizio postale, con richiamo al D.Lgs. n.69/2003; 3) censura che la consegna del plico a un terzo (società B.D.O.) e il rifiuto di ricezione dovessero essere considerati come notificazione a mani proprie del destinatario ai sensi dell'art. 138 c.p.c. comma 2 e dell'art. 60 D.P.R. 600/1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per effetto del giudicato esterno formatosi con precedente sentenza di questa Corte (Cass. n. 27434/2021) relativa agli stessi atti e alle stesse parti. Pur rilevando che alcune prospettazioni del giudice del gravame potevano essere diverse, la statuizione di merito è stata comunque confermata in conseguenza del giudicato esterno. Spese di giudizio di legittimità compensate integralmente tra le parti; dichiarata inammissibilità dei ricorsi.
Norme richiamate
Codice civile
Disciplina della fusione per incorporazione: il ricorrente sosteneva una lettura che attribuirebbe continuità diretta del debito tributario alla società incorporata, mentre la Corte ha considerato la questione alla luce del giudicato e degli accertamenti sulla effettiva situazione anagrafica e sulla corretta destinataria della notifica.
D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 60, commi 1, 4 (lett. e, e-bis)
Regole sulla notifica delle cartelle esattoriali (irrepreribilità e spedizione all'estero). La Corte ha richiamato che la notifica postale si perfeziona solo con la consegna al destinatario; il mero invio o il rifiuto da parte di terzo non sempre determina perfezionamento.
D.Lgs.
n. 69 del 2003, artt. 1 e 4
Norme che recepiscono regole UE sulla mutua assistenza in materia di recupero crediti fra Stati membri; il ricorrente sosteneva che le disposizioni non ostacolassero l'uso di strumenti interni, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la contestazione alla luce del giudicato esterno e del mancato perfezionamento della notifica postale.
Codice di procedura civile
Previsione circa la notifica a mani proprie per rifiuto del destinatario; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il rifiuto deve essere sicuramente ascrivibile al destinatario per essere equiparato a consegna a mani proprie, e non può essere esteso a rifiuti operati da soggetti estranei o non legittimati.
D.P.R.
29 maggio 1982, n. 655, art. 8
Disciplina del procedimento postale: la documentazione postale che attesta la consegna al destinatario è elemento probatorio del perfezionamento della notifica; absentia di consegna rende la notifica omessa.
D.M.
9 aprile 2001, artt. 32 e 33
Regole tecniche postali utili a valutare il perfezionamento della notifica via servizio postale; la Corte ha richiamato tali norme per sottolineare che la consegna materiale al destinatario è essenziale.
Direttiva UE
Dir. Consiglio 15 febbraio 2011, n. 16, art. 13, comma 4
Consente modalità di notifica a mezzo posta fra Stati membri; la Corte ha osservato che tale disposizione non impedisce l'uso del servizio postale ma non supplisce al mancato perfezionamento effettivo della consegna.
Disposizioni emergenziali/procedurali
D.L. n.137/2020 art.23 comma 8-bis; D.L. n.105/2021 art.7
Norme che hanno consentito la trattazione in camera di consiglio senza udienza pubblica in presenza di difensori; rilevanti solo per il rito/processo e non per il merito.
Massime di principio
- In caso di fusione per incorporazione è indispensabile verificare la situazione giuridica e anagrafica aggiornata della società destinataria prima di iscrivere a ruolo o notificare atti: l'atto impositivo deve essere rivolto alla persona giuridica esistente al momento della notificazione.
- La notifica tramite servizio postale si perfeziona solo con la effettiva consegna del plico al destinatario; la documentazione postale che attesta la consegna è determinante, mentre il mero invio o la restituzione del plico al mittente configurano notifica omessa.
- La consegna o il rifiuto della ricezione manifestati da un terzo non costituiscono automaticamente una notifica a mani proprie del destinatario salvo che il terzo sia espressamente autorizzato o legalmente abilitato a ricevere l'atto per conto del destinatario e l'identità dell'accipiens sia certa e riconducibile al destinatario.
- Se sussiste una sentenza definitiva della Corte di cassazione (giudicato esterno) sulla stessa controversia e sugli stessi atti, le stesse questioni non possono essere riaperte e i ricorsi successivi saranno inammissibili o comunque condannati all'esito del giudicato.
- L'ente impositore mantiene interesse giuridicamente rilevante all'esazione anche quando l'agente della riscossione agisca in sua vece; tuttavia l'adiectus solutionis causa non autorizza il superamento delle garanzie formali di notificazione.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve produrre documentazione aggiornata (iscrizione e cancellazione dal Registro delle Imprese, comunicazioni di residenza o sede, prove di ricezione o mancata consegna) e l'amministrazione deve dimostrare il perfezionamento materiale della notifica.
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