Cassazione Penale, Sentenza n. 27436/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, quale creditrice ammessa al passivo fallimentare, impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna penale di Sgrò per bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione) e bancarotta preferenziale, ma aveva respinto la domanda civile di risarcimento per il danno derivante dall'inadempimento del contratto preliminare di compravendita di un capannone. Nel ricorso per cassazione la parte civile articolava due motivi: (1) apparente carenza di motivazione della Corte d'appello in ordine al mancato accertamento del nesso causale diretto tra le condotte distrattive contestate e il danno lamentato; (2) difetto di motivazione circa la non risarcibilità del cosiddetto danno mediato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione delle decisioni di merito, pur stringata, fosse lineare e sufficiente: i giudici di merito hanno qualificato il danno come indiretto/mediato e hanno ritenuto assente il nesso di causalità diretto tra i singoli fatti di bancarotta contestati e il mancato adempimento del contratto preliminare (il mancato adempimento è risultato da una "mala gestio" della società, comportamento distinto e successivo rispetto agli specifici episodi di bancarotta). Si è inoltre osservato che l'eventuale soddisfazione del credito della parte civile può essere ricercata in sede fallimentare attraverso l'iscrizione al passivo. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di € 3.000,00. La richiesta del Procuratore Generale di rinvio in attesa della decisione delle Sezioni Unite sull'applicabilità dell'art. 573-bis cod. proc. pen. non è stata accolta per l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 573-bis cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata nella discussione sul tema dell'inammissibilità degli appelli per i soli interessi civili; la Corte ha rilevato che l'inammissibilità prevista dall'art. 573-bis osterebbe alla prosecuzione del giudizio per i soli interessi civili, ma non si è proceduto al rinvio in attesa dell'intervento delle Sezioni Unite perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile a prescindere.
art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della questione pregiudiziale sottoposta alle Sezioni Unite sul perimetro temporale e funzionale dell'ostatività dell'inammissibilità; la Corte ha ritenuto non procedibile il rinvio alla luce dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per ottenere il risarcimento in sede penale di danni mediati o indiretti occorre provare il nesso di causalità secondo il criterio della "regolarità causale": il danno deve essere eziologicamente riferibile all'azione/omissione criminosa e costituire un effetto normale dell'illecito.
- Se il pregiudizio deriva da un comportamento successivo e distinto rispetto agli specifici fatti di reato (es. mala gestio dell'impresa), i giudici possono escludere il nesso causale e ritenere il danno risarcibile eventualmente in sede concorsuale/fallimentare.
- La censura sulla motivazione in cassazione richiede la dimostrazione che la motivazione sia realmente apodittica, avulsa o del tutto dissociata dalle risultanze: non è sufficiente ripetere le stesse critiche già svolte in appello senza confrontarsi con il percorso argomentativo del giudice di merito.
- Quando esiste un procedimento fallimentare, i crediti di natura patrimoniale connessi al fallimento vanno valutati anche con riferimento agli strumenti della procedura concorsuale (iscrizione nel passivo), e ciò può ridurre l'efficacia della domanda risarcitoria autonoma in sede penale.
- Sul versante processuale, prestare attenzione ai profili di ammissibilità degli impugnazioni relativi agli interessi civili (art. 573 e 573-bis c.p.p.): la possibilità di proseguire l'impugnazione può essere limitata e talvolta è opportuno valutare tempestivamente l'azione nel processo civile o nella procedura fallimentare.
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