Sentenza del 19/04/2019 n. 11054 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando in parte la rettifica del reddito derivante da una presunta plusvalenza non dichiarata per la cessione di un'azienda. In particolare, ha contestato l'utilizzo, ai fini della quantificazione della plusvalenza, del valore dell'azienda determinato mediante accertamento con adesione ai fini dell'imposta di registro; la produzione in appello di un documento tratto dall'Anagrafe tributaria; l'asserita inversione dell'onere della prova; l'omessa considerazione di una perdita d'esercizio di Euro 69.320,97; e l'insufficiente motivazione sulla quantificazione della plusvalenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei motivi principali, ritenendo illegittimo presumere l'esistenza di un maggior corrispettivo per la cessione d'azienda sulla sola base del valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva esaminato la questione della perdita d'esercizio, potenzialmente idonea a compensare la differenza tra la plusvalenza accertata e quella dichiarata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudizio non si è concluso con l'annullamento definitivo dell'accertamento, ma con la necessità di un nuovo esame.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1
Disciplina i limiti delle domande e delle eccezioni nuove nel giudizio tributario d'appello. La Corte ha ritenuto comunque infondata la censura, poiché il riferimento al valore definito ai fini dell'imposta di registro incideva sulla quantificazione, in senso riduttivo, della pretesa già contenuta nell'accertamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti
La norma consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario, anche in deroga alla disciplina generale dell'art. 345 c.p.c., purché ciò non comporti una modifica non consentita dell'originario oggetto della controversia.
D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3
per le cessioni di immobili e di aziende [...] l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro
La disposizione, qualificata come norma di interpretazione autentica e quindi applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti, esclude che il maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte sui redditi possa essere presunto esclusivamente sulla base del valore attribuito all'azienda ai fini dell'imposta di registro.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 58, 68, 85 e 86
Le disposizioni in materia di determinazione dei redditi e delle plusvalenze devono essere interpretate, per effetto dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 147 del 2015, nel senso che il valore definito ai fini dell'imposta di registro non costituisce da solo prova del maggior corrispettivo incassato.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e sulle questioni ritualmente sottoposte al suo esame. La CTR ha violato tale principio omettendo di esaminare la perdita d'esercizio indicata nell'avviso e riproposta dal contribuente.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce le regole generali sull'onere della prova. L'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare il maggior corrispettivo imponibile, non potendo basarsi esclusivamente sul valore accertato ai fini dell'imposta di registro.
Legge n. 212 del 2000, art. 1, comma 2
Prevede il principio secondo cui le norme tributarie di interpretazione autentica possono applicarsi retroattivamente, nei limiti stabiliti dalla legge.
Massime di principio
- Nella cessione di un'azienda, il maggior corrispettivo imponibile ai fini IRPEF non può essere presunto automaticamente sulla base del valore attribuito all'azienda ai fini dell'imposta di registro; l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi probatori.
- Una norma tributaria qualificata come interpretativa può applicarsi retroattivamente anche ai giudizi già pendenti, incidendo sulle controversie relative ad annualità precedenti alla sua entrata in vigore.
- Nel processo tributario è generalmente possibile produrre nuovi documenti in appello, purché la produzione non introduca una domanda nuova o alteri l'originario oggetto della controversia.
- Il giudice tributario deve esaminare tutte le questioni ritualmente dedotte dalle parti, comprese quelle relative a perdite o componenti negativi potenzialmente idonei a ridurre o compensare il reddito accertato.
- In caso di cassazione con rinvio, la parte che ha ottenuto l'accoglimento del ricorso non ottiene necessariamente l'annullamento definitivo dell'atto impositivo: la controversia deve essere nuovamente valutata dal giudice di merito secondo i principi indicati dalla Corte.
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