Sentenza n. 4093/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato contenuto in una precedente sentenza del TAR Lazio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 115/2002 contro il diniego dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposto nell’ambito di un giudizio amministrativo. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che, nei processi diversi da quello penale, il rimedio applicabile contro il provvedimento negativo in materia di patrocinio sia esclusivamente l’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. 115/2002, da proporre davanti al giudice ordinario. È stato inoltre rilevato che, nei due procedimenti, mutano anche il soggetto legittimato passivo e l’amministrazione da evocare in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 20501/2023 e n. 11154/2025, ha ritenuto che l’art. 99 d.P.R. 115/2002 trovi applicazione esclusivamente nel procedimento penale, in ragione del carattere strettamente accessorio del giudizio sull’ammissione al patrocinio rispetto al processo penale. Per i procedimenti davanti alle altre giurisdizioni, inclusa quella amministrativa, il rimedio generale contro il diniego dell’ammissione al patrocinio è invece l’opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002, da proporre davanti al giudice ordinario competente. Il TAR ha quindi declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, precisando che la domanda può essere riproposta nei sensi e nei termini dell’art. 15 c.p.a., ferme le preclusioni e decadenze già maturate. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 99 d.P.R. 115/2002
norma valida esclusivamente per il procedimento innanzi al giudice penale
Il rimedio previsto dall’art. 99 d.P.R. 115/2002 è limitato al procedimento penale e non si applica all’impugnazione del diniego di ammissione al patrocinio emesso nell’ambito di un giudizio amministrativo.
art. 170 d.P.R. 115/2002
opposizione a decreto di pagamento
Costituisce il rimedio generale contro il provvedimento negativo in materia di patrocinio a spese dello Stato nei processi diversi da quello penale, compresi i giudizi amministrativi; l’opposizione va proposta davanti al giudice ordinario competente.
art. 15 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, nei termini e alle condizioni previste dalla norma, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.
Massime di principio
- L’impugnazione del diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un giudizio amministrativo non è soggetta al rimedio dell’art. 99 d.P.R. 115/2002, che opera esclusivamente per il procedimento penale.
- Per i procedimenti amministrativi, civili e tributari, il rimedio generale contro il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è l’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. 115/2002, da proporre davanti al giudice ordinario competente.
- La controversia relativa all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato conserva natura autonoma rispetto al giudizio amministrativo nel quale l’istanza è stata presentata; pertanto, la relativa impugnazione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario secondo il rito previsto dall’art. 170 d.P.R. 115/2002.
- Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione secondo l’art. 15 c.p.a., senza pregiudizio per le preclusioni e decadenze già maturate.
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