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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10138/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava la qualificazione del fatto come furto con l'aggravante della destrezza (art. 625 n.4 c.p.), sostenendo che si trattò di un mero approfittamento di una situazione favorevole: avrebbe sottratto da un veicolo con i portelloni aperti uno zaino e un cellulare mentre il conducente era distratto per lo scarico di biciclette, allontanandosi poi su un velocipede, senza alcun comportamento particolarmente abile o astuto che giustificasse l'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui l'azione non si esauriva in un semplice approfittamento occasionale ma presentava elementi di selezione del bersaglio e di elusione della vigilanza (scelta del veicolo, angolatura nascosta, rapido perfezionamento della sottrazione) tali da integrare la destrezza. È stata dunque confermata la condanna per il delitto indicato in primo grado (con riconoscimento della continuazione e della recidiva reiterata, esclusa invece l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • codice penale

    richiamato in relazione alla formulazione dell'imputazione; concerne la disciplina del tentativo ed è stato menzionato insieme alle norme sul furto nell'imputazione originaria

  • codice penale

    norma che definisce il reato di furto, assunto come fattispecie base della condotta contestata

  • codice penale

    art. 625 primo comma n. 4

    aggravante per il furto circostanziato per destrezza; la corte ha ritenuto che nel caso concreto fossero presenti elementi concreti di abilità e di elusione della vigilanza tali da giustificare l'applicazione di questa aggravante

  • codice penale

    aggravante citata ma espressamente esclusa nel caso concreto dai giudici di merito

  • Legge n. 110/1975

    norma richiamata per la contravvenzione contestata connessa al fatto; la Corte d'appello aveva riconosciuto la responsabilità anche sotto questo profilo

  • disp. att. cod. proc. pen.

    richiamata in ordine ai limiti della specificazione del motivo di ricorso in Cassazione; la corte ha trattato il motivo nei limiti consentiti

  • decreto-legge n. 137/2020

    ha consentito il trattamento del procedimento in forma cartolare come avvenuto in Cassazione

  • codice di procedura penale

    norma che prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la corte ha fatto applicazione della disciplina sulle spese a carico del ricorrente

Massime di principio

  • L'aggravante per destrezza (art. 625 n.4 c.p.) richiede la prova di una capacità operativa e di astuzia superiore a quella necessaria per il semplice compimento del furto; il mero approfittare di una distrazione della vittima non è sufficiente.
  • Fattori che possono far propendere per la destrezza: selezione mirata del bersaglio per motivi di occultamento o visuale, uso di artifizi o stratagemmi per eludere la sorveglianza, rapidità ed efficacia nell'occultamento o nella sottrazione che evidenziano una particolare abilità operativa.
  • Quando la condotta si limita a cogliere un'occasione favorevole (es. prendere un oggetto da un veicolo lasciato aperto senza altri accorgimenti) la qualificazione come destrezza è in genere esclusa.
  • La valutazione di tali elementi è principalmente di merito; la Corte di Cassazione interviene con riserva e non può riformare la ricostruzione probatoria dei giudici di fatto se priva di vizi di diritto o di manifesta illogicità.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale inquadrare il motivo come violazione di legge o vizio logico-giuridico della motivazione; una ricostruzione alternativa dei fatti senza contestare la correttezza giuridica della motivazione difficilmente riesce.
  • Sul piano processuale, i limiti formali del ricorso (art. 173 disp. att.) e le conseguenze economiche (art. 616 c.p.p.) devono essere considerati prima di proporre ricorso in Cassazione.

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