Ordinanza n. 869/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. 0523391 del 30/12/2025 emesso dalla Prefettura di Napoli - sez. immigrazione - e avente ad oggetto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. p-na/l/n/2024/249286 del 15.01.2025 rilasciato su istanza del datore di lavoro, "lav" in persona del l.r.p.t. di Giacomo Luigi, e notificato in data 30.12.2025 nonché di ogni atto consequenziale e/o presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato su istanza del datore di lavoro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca prefettizia del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato il giudizio dell'Amministrazione sull'inattendibilità del rapporto di lavoro e ha invocato anche il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, rappresentando inoltre di avere reperito una nuova opportunità lavorativa. Il TAR rileva che il ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova circa elementi idonei a orientare diversamente la decisione amministrativa. La mansione prevista, quella di idraulico, non rientra nelle attività riferibili alla Carta Blu UE per lavoro altamente qualificato; da ciò il giudice desume, in via sommaria, l'inidoneità delle censure a superare il giudizio amministrativo di inattendibilità del rapporto. Il rilascio del permesso per attesa occupazione è stato prospettato in relazione alla cessazione del rapporto, ma il TAR ritiene che non si tratti di una circostanza successiva e non colposa determinante l'interruzione del rapporto, bensì dell'originaria inesistenza dei requisiti per la sua instaurazione. La nuova opportunità lavorativa, inoltre, è successiva all'adozione del provvedimento e può al più determinare una nuova valutazione da parte dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare di sospensione della revoca del nulla osta. Ha ritenuto non ravvisabili prima facie i presupposti della tutela cautelare, poiché il ricorrente non ha fornito un principio di prova idoneo a scalfire la decisione amministrativa e la mansione di idraulico non appare riconducibile al lavoro altamente qualificato richiesto per la Carta Blu UE. Ha inoltre escluso, allo stato, che il ricorrente possa fondare il rilascio del permesso per attesa occupazione su una cessazione successiva del rapporto, essendo contestata ab origine la sussistenza dei requisiti per instaurarlo. La sopravvenuta nuova opportunità lavorativa non incide sulla legittimità del provvedimento già adottato, potendo soltanto sollecitare una rinnovata valutazione amministrativa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda di sospensione è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel giudizio amministrativo; il TAR ha escluso, allo stato del sommario esame, la sussistenza dei presupposti per concederla.
Massime di principio
- In sede cautelare, la parte che impugna un provvedimento amministrativo deve allegare e almeno corroborare con un principio di prova gli elementi di fatto e di diritto idonei a mettere in discussione la decisione amministrativa; in mancanza, non ricorrono i presupposti per la sospensione dell'atto.
- La mansione di idraulico non è, secondo la valutazione sommaria espressa nella decisione, riconducibile al lavoro altamente qualificato cui è riferibile la Carta Blu UE; tale circostanza può sostenere il giudizio di inattendibilità del rapporto di lavoro allegato ai fini del nulla osta.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone una cessazione o interruzione successiva di un rapporto di lavoro validamente instaurato per circostanze non imputabili al lavoratore; non è applicabile quando manchino ab origine i requisiti per l'instaurazione del rapporto.
- Una nuova opportunità lavorativa sopravvenuta dopo l'adozione del provvedimento impugnato non incide, di per sé, sulla legittimità di quest'ultimo, ma può giustificare una nuova valutazione da parte dell'Amministrazione.
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