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Sentenza

Sentenza n. 647/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale del 9 febbraio 2024, n. 346; - del diniego al rilascio del permesso di costruire del 13 febbraio 2024, prot. n. 15534; con condanna al rilascio del permesso di costruire.

Giustizia amministrativa202400786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di rigetto dell’istanza e diniego di rilascio del permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia di un fabbricato nel centro storico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato la determinazione dirigenziale del 9 febbraio 2024 e il successivo diniego di permesso di costruire del 13 febbraio 2024, relativi a un progetto di ristrutturazione edilizia di un fabbricato ad uso abitativo sito nel centro storico. Il rigetto amministrativo si fondava integralmente sul parere contrario della Soprintendenza, la quale, pur avendo rilevato che l’edificio non era dichiarato di interesse culturale e non era quindi sottoposto a vincolo di tutela, aveva ritenuto ammissibile soltanto un intervento di restauro e risanamento conservativo. La ricorrente ha dedotto irragionevolezza, arbitrarietà ed eccesso di potere, sostenendo che il parere della Soprintendenza non avesse efficacia vincolante e che non fosse necessaria la sua partecipazione al procedimento, in assenza di un vincolo culturale sul fabbricato. Ha inoltre evidenziato che un precedente procedimento si era concluso con il rilascio di un permesso di costruire per il medesimo intervento, poi decaduto per mancato avvio dei lavori, e che in tale occasione il Comune aveva superato il parere negativo della Soprintendenza valorizzando le caratteristiche del fabbricato, il suo degrado e la vulnerabilità sismica. La società ha chiesto anche la condanna del Comune al rilascio del permesso di costruire. Il Comune ha eccepito, tardivamente e con memoria di replica, l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione alla Soprintendenza e ha difeso la legittimità del coinvolgimento di quest’ultima e del diniego fondato sul suo dissenso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato entrambi i provvedimenti impugnati. Ha preliminarmente respinto l’eccezione di mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della Soprintendenza, rilevando che, nell’ambito di una conferenza di servizi, devono essere evocate le amministrazioni i cui pareri abbiano autonoma efficacia lesiva e sarebbero stati autonomamente impugnabili se adottati fuori dalla conferenza. Nel caso concreto, in assenza di un vincolo culturale sul fabbricato e di profili di tutela paesaggistica, il parere negativo della Soprintendenza non costituiva un arresto procedimentale autonomamente lesivo; il provvedimento lesivo era il diniego adottato dal Comune, sicché era corretta la notificazione del ricorso al solo Comune. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto fondati i motivi poiché, indipendentemente dalla necessità di coinvolgere la Soprintendenza, spettava al Comune valutare autonomamente il progetto sotto il profilo propriamente edilizio. I provvedimenti, invece, si fondavano integralmente sul parere della Soprintendenza, senza alcuna autonoma istruttoria o valutazione edilizia comunale. L’irragionevolezza risultava ulteriormente confermata dal precedente procedimento, nel quale il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire per il medesimo fabbricato dopo avere superato il parere negativo della Soprintendenza e valorizzato le caratteristiche dell’immobile, il degrado e la vulnerabilità sismica. Il TAR ha tuttavia respinto la domanda di condanna al rilascio del permesso di costruire, poiché il Comune deve ancora esaminare il progetto sotto il profilo edilizio, valutazione omessa nei provvedimenti annullati. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e spese generali.

Massime di principio

  • Quando un progetto edilizio riguarda un immobile non sottoposto a vincolo culturale e non emergono specifici profili di tutela paesaggistica, il parere negativo della Soprintendenza non costituisce, di regola, un arresto procedimentale autonomamente lesivo e non deve essere necessariamente impugnato insieme al provvedimento comunale conclusivo.
  • In assenza di un vincolo culturale o paesaggistico, il Comune deve valutare autonomamente la domanda di permesso di costruire sotto il profilo edilizio e non può fondare integralmente il diniego sulle valutazioni storico-architettoniche della Soprintendenza.
  • L’amministrazione comunale non può limitarsi a recepire il parere negativo di un’amministrazione priva di potere vincolante sul bene, ma deve svolgere un’autonoma istruttoria e motivare la compatibilità del progetto con la disciplina edilizia applicabile.
  • L’annullamento del diniego di permesso di costruire non comporta necessariamente la condanna dell’amministrazione al rilascio del titolo quando residui un’attività valutativa edilizia non ancora esercitata: in tal caso l’amministrazione deve riesaminare la domanda nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziVincolo culturalePartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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