Cassazione Penale, Sentenza n. 40776/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per contrabbando aggravato dalla recidiva (art. 291-bis e art. 296, comma 2, d.P.R. n. 43/1973), sostenendo che la recidiva specifica non poteva essere contestata in quanto i fatti oggetto di processo risalgono al 10/04/2015, anteriore alla depenalizzazione disposta dal d.lgs. n. 8/2016. La tesi era che, a seguito della depenalizzazione (trasformazione in illecito amministrativo di alcune ipotesi), non potesse essere rilevata la recidiva basata su delitti ora "aboliti criminis" salvo che si trattasse di reiterazione dell’illecito depenalizzato commessa dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto infondato il motivo, affermando che la recidiva prevista dall'art. 296, comma 2, d.P.R. n. 43/1973 va intesa come fattispecie autonoma e non come semplice applicazione della recidiva codicistica ex art. 99 c.p.; pertanto le ipotesi aggravate con pena detentiva non rientrano nella generale depenalizzazione del d.lgs. n. 8/2016. Conseguentemente è stata confermata la condanna inflitta in primo grado: 3 mesi di reclusione e euro 5.200 di multa, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 43/1973 (Testo Unico Doganale) - art. 291-bis, comma 2
Norma che definisce il delitto di contrabbando doganale nella forma base cui si è fatto riferimento per la contestazione; parte della ricostruzione fattuale della condanna confermata.
d.P.R. 43/1973 (Testo Unico Doganale) - art. 296, comma 2
Prevede la recidiva specifica in materia di contrabbando aggravato; la Corte ha interpretato questa recidiva come una fattispecie autonoma (ipotesi aggravata) che non viene assorbita dalla depenalizzazione generale prevista dal d.lgs. n. 8/2016.
art. 1, comma 1; art. 5; art. 8, comma 2
Il d.lgs. ha depenalizzato alcune fattispecie trasformandole in illeciti amministrativi. Tuttavia, ai sensi dell'art. 8, comma 2, e come interpretato dalla giurisprudenza citata, le ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva devono essere considerate fattispecie autonome e restano penalmente rilevanti; l'art. 5 conferma la possibilità di conservare ipotesi aggravate fondate sulla recidiva.
Norma sulla recidiva codicistica che richiede, per la sua operatività classica, che la condanna precedente sia passata in giudicato prima della commissione del nuovo fatto. La Corte ha osservato che questo presupposto non opera allo stesso modo per la recidiva specifica di cui all'art. 296 T.U.
Massime di principio
- La depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 8/2016 non opera automaticamente sulle ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva: tali fattispecie possono mantenere natura di reato autonomo e rimanere penalmente perseguibili.
- La recidiva specifica prevista da norme speciali (es. art. 296 d.P.R. 43/1973) può essere considerata una fattispecie autonoma rispetto alla recidiva codicistica ex art. 99 c.p., con conseguenze diverse sull’applicazione della depenalizzazione.
- Nel valutare la rilevanza di precedenti per la recidiva, occorre verificare non solo le date delle condotte ma anche la natura delle sanzioni applicate (penali vs amministrative) e se le ipotesi su cui si fonda la recidiva sono state trasformate in illeciti amministrativi dopo la commissione dei fatti contestati.
- Per situazioni analoghe è essenziale accertare: la data dei fatti, la natura e la decorrenza delle eventuali condanne/irrogazioni anteriori e successive alla depenalizzazione, e se la norma aggravante conserva autonomia rispetto alla depenalizzazione.
- La giurisprudenza consolidata può interpretare le fattispecie aggravate come autonome rispetto alla depenalizzazione; perciò, in casi di depenalizzazione, non si può dare per scontata l’esclusione automatica della recidiva speciale senza un'analisi normativa e giurisprudenziale puntuale.
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