Corte di giustizia, Sentenza C-66/21
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 ottobre 2022. — O.T. E. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag. — Rinvio pregiudiziale – Controlli alla frontiera, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un’azione di favoreggiamento dell’immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti – Direttiva 2004/81/CE – Articolo 6 – Ambito di applicazione – Cittadino di un paese terzo che asserisce di essere stato vittima di un reato collegato alla tratta di esseri umani – Concessione del periodo di riflessione previsto all’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva – Divieto di eseguire una misura di allontanamento – Nozione – Portata – Calcolo di tale periodo di riflessione – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide – Trasferimento verso lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda di protezione internazionale. — Causa C-66/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte è intervenuta sull’interazione tra la direttiva 2004/81/CE sulle vittime di tratta e il regolamento Dublino III in un caso di trasferimento dei Paesi Bassi verso l’Italia. Ha chiarito che il periodo di riflessione tutela effettivamente la presunta vittima impedendo l’esecuzione del trasferimento, ma non blocca in sé l’adozione della decisione né, in linea di principio, gli atti preparatori. La Corte ha inoltre escluso di rispondere sulla decorrenza e sulla durata del periodo di riflessione, ritenendo la questione ipotetica nel giudizio principale.
Periodo di riflessione ex direttiva 2004/81/CE: divieto di eseguire un trasferimento Dublino III e nozione di misura di allontanamento nei confronti di un presunto vittima di tratta.
La questione giuridica
Se l’articolo 6 della direttiva 2004/81/CE imponga di riconoscere il periodo di riflessione a un cittadino di paese terzo che dichiari di essere vittima di tratta; se il divieto di eseguire misure di allontanamento comprenda anche il trasferimento verso un altro Stato membro ai sensi del regolamento Dublino III; se durante il periodo di riflessione sia vietata solo l’esecuzione del trasferimento o anche l’adozione della decisione e delle misure preparatorie; e, in assenza di trasposizione nazionale completa, come si calcolino decorrenza e durata del periodo di riflessione.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che il divieto di esecuzione delle misure di allontanamento previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81/CE comprende anche il trasferimento di un cittadino di paese terzo verso un altro Stato membro disposto in applicazione del regolamento Dublino III. Durante il periodo di riflessione può essere adottata la decisione di trasferimento e possono essere svolte misure preparatorie, purché non svuotino di effetto utile tale periodo; invece l’esecuzione del trasferimento è vietata fino alla sua scadenza. La Corte non ha risposto alla questione sulla decorrenza e durata del periodo di riflessione, perché irrilevante ai fini della controversia principale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2004/81/CE
- Articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della direttiva 2004/81/CE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articoli 21, 26, 27 e 29 del regolamento (UE) n. 604/2013
- Direttiva 2001/40/CE
- Direttiva 2004/38/CE
Periodo di riflessione e trasferimento Dublino III per presunta vittima di tratta
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Rechtbank Den Haag in una controversia tra un cittadino nigeriano e il segretario di Stato olandese alla Giustizia e alla Sicurezza. Il problema centrale era l’articolo 6 della direttiva 2004/81/CE, letta in combinazione con il regolamento (UE) n. 604/2013, in una situazione in cui era stato disposto il trasferimento del richiedente asilo verso l’Italia.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente aveva presentato in precedenza domande di asilo in Italia e in Belgio, poi una nuova domanda nei Paesi Bassi. Dopo l’accettazione da parte dell’Italia della richiesta di ripresa in carico ai sensi del regolamento Dublino III, il segretario di Stato olandese aveva deciso di non esaminare la domanda e di trasferire l’interessato in Italia. Successivamente, il ricorrente aveva dichiarato di essere vittima di tratta di esseri umani in Italia e nei Paesi Bassi e aveva presentato denuncia alle autorità olandesi.
Il giudice nazionale osservava che il diritto interno olandese prevedeva un periodo di riflessione di tre mesi per le presunte vittime di tratta, durante il quale il trasferimento all’estero era sospeso, ma che la disciplina nazionale non fissava in modo espresso la decorrenza e la durata del periodo, né risultava una piena trasposizione dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/81/CE.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se il periodo di riflessione decorra automaticamente dalla comunicazione della tratta alle autorità nazionali;
- se esso termini automaticamente con la denuncia o con la rinuncia a denunciare;
- se la nozione di "misura di allontanamento" di cui all’articolo 6, paragrafo 2, comprenda anche il trasferimento verso un altro Stato membro;
- se, durante il periodo di riflessione, sia vietata solo l’esecuzione del trasferimento oppure anche l’adozione della decisione e delle misure preparatorie.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2004/81/CE, soprattutto gli articoli 1, 3, 5, 6, 7 e 8;
- il regolamento (UE) n. 604/2013, in particolare gli articoli 21, 26, 27 e 29;
- il considerando 11 della direttiva 2004/81/CE, che collega il periodo di riflessione alla possibilità della vittima di decidere consapevolmente se cooperare con le autorità.
Ragionamento della Corte: ambito di applicazione della direttiva 2004/81/CE
La Corte respinge l’idea che la direttiva si applichi solo a chi abbia già provato di essere vittima di tratta. In base agli articoli 5 e 6 della direttiva, le autorità devono informare il cittadino di paese terzo quando hanno fondati motivi per ritenere che possa essere o essere stato vittima di tratta; il periodo di riflessione deve quindi essere riconosciuto anche sulla base di una dichiarazione sufficientemente plausibile dell’interessato.
La Corte precisa inoltre che la direttiva non esclude i richiedenti protezione internazionale: il suo articolo 3, paragrafo 1, si riferisce alle vittime di tratta "anche se" sono entrate illegalmente nel territorio degli Stati membri e il considerando 4 chiarisce che la direttiva non incide sulla protezione dovuta ai richiedenti asilo.
Nozione di "misura di allontanamento"
Quanto alla seconda questione, la Corte afferma che la nozione di "misura di allontanamento" dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81/CE deve essere interpretata autonomamente e in modo uniforme. Alla luce della finalità della direttiva, la misura vietata durante il periodo di riflessione è quella che obbliga l’interessato a lasciare il territorio dello Stato membro che lo ospita.
Secondo la Corte, il trasferimento verso un altro Stato membro in applicazione del regolamento Dublino III rientra in tale nozione, perché allontana la vittima dai servizi di assistenza, interrompe il trattamento di sostegno garantito dall’articolo 7 e può compromettere sia il recupero della vittima sia la sua disponibilità a cooperare con le autorità.
Portata del divieto durante il periodo di riflessione
La Corte distingue tra:
- l’esecuzione del trasferimento, che è vietata durante il periodo di riflessione;
- l’adozione della decisione di trasferimento e delle misure preparatorie, che non sono di per sé vietate.
Tuttavia, tali misure preparatorie non devono privare il periodo di riflessione del suo effetto utile. La Corte osserva che l’articolo 21 del regolamento Dublino III consente la richiesta di presa in carico anche durante questo periodo e che il termine di sei mesi per il trasferimento deve essere coordinato con la disciplina nazionale del periodo di riflessione, come richiesto dall’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/81/CE.
Questione sulla decorrenza e durata del periodo di riflessione
La Corte non risponde alla prima questione. Rileva che, nel giudizio principale, la controversia riguarda la legittimità della decisione di trasferimento; poiché la direttiva non impedisce l’adozione della decisione durante il periodo di riflessione, l’eventuale irregolarità nel non aver concesso tale periodo non incide, nel caso concreto, sulla validità della decisione stessa ma solo sulla sua esecuzione. Di conseguenza, pronunciarsi su quando il periodo inizi e finisca avrebbe significato rispondere a una questione ipotetica.
Dispositivo e principio affermato
La Corte dichiara che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2004/81/CE osta all’esecuzione di una decisione di trasferimento adottata ai sensi del regolamento Dublino III durante il periodo di riflessione, ma non osta alla sua adozione né, in linea di principio, alle misure preparatorie, purché queste non svuotino di contenuto il periodo di riflessione.
Per i professionisti, il punto essenziale è che una presunta vittima di tratta che abbia plausibilmente denunciato i fatti può invocare la protezione dell’articolo 6 della direttiva 2004/81/CE anche se è richiedente asilo e anche se è destinataria di un trasferimento Dublino: il trasferimento può essere deciso, ma non eseguito finché dura il periodo di riflessione.
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