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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14162/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato è stato ritenuto colpevole in primo e secondo grado per aver guidato un'autovettura senza patente mentre era sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale, in relazione alla fattispecie sanzionata dall'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla norma incriminatrice e all'art. 125, comma 3, c.p.p., sostenendo che sarebbe mancata un'ulteriore specificazione della prescrizione violata in sede di adozione del provvedimento di prevenzione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., oltre che dell'art. 125, comma 3, c.p.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dei benefici di legge e delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la prima censura perché la fattispecie è espressamente descritta dalla legge e non richiedeva ulteriori specificazioni della prescrizione violata. Ha poi reputato le ulteriori doglianze meramente fattuali e dirette a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Quanto alla particolare tenuità del fatto, ha richiamato il principio secondo cui è sufficiente una motivazione che escluda anche uno solo dei presupposti dell'art. 131-bis c.p.; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato il vissuto delinquenziale dell'imputato. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva escluso, con adeguata motivazione, anche le attenuanti generiche e i benefici di legge. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011

    La norma incrimina la condotta di chi, sottoposto a provvedimento definitivo di prevenzione personale, si ponga alla guida di un veicolo senza essere munito di regolare titolo abilitativo; non è richiesta un'ulteriore specificazione della prescrizione violata in sede di provvedimento di prevenzione.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    La motivazione della sentenza è ritenuta sufficiente quando consente di comprendere la ragione della decisione e non presenta contraddizioni o illogicità manifeste; non può essere usato il parametro per sollecitare una rivalutazione del merito in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per introdurre censure meramente fattuali o richiedere una nuova valutazione del compendio probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti del controllo di legittimità, non per censurare la mera non condivisibilità dell'apprezzamento di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    Per escludere la particolare tenuità del fatto è sufficiente una motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, specie se l'elemento escluso è decisivo; nel caso concreto è stato valorizzato il vissuto delinquenziale dell'imputato.

  • Corte cost., sentenza n. 2 del 2023

    La questione di costituzionalità richiamata dalla difesa è stata ritenuta inconferente rispetto alla fattispecie concreta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non ricorrono ipotesi di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni proposte per violazione di legge o vizio di motivazione non è consentito prospettare censure che, sotto la veste formale del controllo di legittimità, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
  • Quando la fattispecie incriminatrice descrive in modo sufficientemente chiaro la condotta vietata, non occorre un'ulteriore specificazione amministrativa o provvedimentale del precetto per integrare il reato.
  • Ai fini del diniego della particolare tenuità del fatto è sufficiente che la motivazione evidenzi l'assenza di anche uno solo dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis c.p., purché tale elemento sia decisivo.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge richiede elementi positivamente valutabili; in mancanza, il relativo diniego è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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