Sentenza del 29/07/2016 n. 15831 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la decisione della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, che aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo indispensabile il deposito della copia dell'avviso di spedizione dell'atto di impugnazione, ai fini della verifica della tempestività dell'appello e della costituzione in giudizio. L'Agenzia ha denunciato l'erronea interpretazione delle norme sul procedimento contenzioso tributario. Tuttavia, il ricorso per cassazione è stato spedito al contribuente presso il domicilio eletto, dove il destinatario è risultato irreperibile, e non è stata effettuata una nuova notificazione entro un termine utile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notificazione al contribuente. L'avviso di ricevimento attestava l'irreperibilità del destinatario e non risultava alcuna tempestiva rinnovazione della notifica. La Corte ha escluso anche la possibilità di remissione in termini, poiché l'Agenzia non si era attivata con immediatezza e comunque entro un termine ragionevole per riprendere il procedimento notificatorio. La mancata costituzione del contribuente non ha sanato il vizio.
Norme richiamate
Norme sul procedimento contenzioso tributario
La decisione richiama l'obbligo di provare la regolarità e la tempestività della notificazione e della costituzione in giudizio mediante la documentazione necessaria, ma il ricorso è stato deciso principalmente per l'omessa notifica al contribuente.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite, sentenza n. 17352 del 2009
Il ricorrente che non abbia correttamente notificato l'atto alla controparte non può ottenere la remissione in termini se non dimostra di essersi attivato immediatamente, e comunque entro un termine ragionevole, per rinnovare la notificazione.
Massime di principio
- La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione è un requisito essenziale: se manca o è inesistente, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
- Quando il destinatario risulta irreperibile, il notificante deve attivarsi tempestivamente per rinnovare la notificazione secondo le modalità previste; il semplice tentativo fallito non è sufficiente.
- La remissione in termini non opera automaticamente e non può essere invocata quando la parte non dimostra di aver ripreso con immediatezza il procedimento notificatorio.
- La mancata costituzione della controparte non sana l'omessa notificazione del ricorso per cassazione.
- È opportuno conservare e depositare tutta la documentazione relativa alla spedizione, all'esito della notifica e agli eventuali tentativi di rinnovazione, poiché tali elementi sono decisivi per valutare l'ammissibilità dell'impugnazione.
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