Cassazione Penale, Sentenza n. 27904/2023 del 27/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo ha ritenuto responsabile del reato di bancarotta documentale semplice (qualificazione in senso meno grave rispetto alla bancarotta fraudolenta originariamente contestata) e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in senso sfavorevole. Meglioli deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la responsabilità sarebbe stata affermata solo in ragione del ruolo formale di amministratore di diritto, senza tener conto che la gestione era affidata a un amministratore di fatto e che al ricorrente era stato fatto sottoscrivere un mandato in bianco; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, nonché alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 219, co. 2, n. 1), L. fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la censura che equivale a una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità (richiamando l'art. 606 c.p.p. e consolidata giurisprudenza): la corte d'appello ha motivato correttamente che Meglioli, quale amministratore di diritto per circa un anno in situazione di dissesto già evidente, svolse atti di gestione e omise i doveri connessi (in particolare la tempestiva richiesta di fallimento e il controllo sulla tenuta dei libri), condotte punibili anche se l'amministratore fosse stato prestanome o vi fosse un amministratore di fatto. Sul secondo motivo la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi relativi a pena e attenuanti: la corte territoriale ha valutato la gravità, la durata della carica, l'inerzia nel dissesto e la personalità con precedenti, ritenendo non provate le circostanze attenuanti invocate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Limita la sindacabilità in Cassazione del travisamento del fatto; la Corte non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione delle prove
art. 217, I. fall.
Il reato di bancarotta documentale semplice può integrarsi per omissione di controllo sulla regolare tenuta dei libri e scritture contabili da parte dell'amministratore, anche se prestanome
art. 219, co. 2, n. 1), I. fall.
art. 219, comma 2, n. 1), I. fall.
Si è ravvisata la circostanza aggravante richiamata dalla corte territoriale sulla base della condotta omissiva dell'amministratore che ha aggravato il dissesto
art. 2932 c.c.
L'accettazione della carica comporta l'assunzione dei doveri di vigilanza e controllo, che possono essere valutati per la responsabilità penale
art. 62, n. 4), c.p.
La circostanza attenuante del danno di particolare tenuità non è stata riconosciuta per genericità e mancanza di elementi concreti in favore del ricorrente
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Norma richiamata in relazione alla trattazione orale dei ricorsi in Cassazione e alle modalità procedurali cui si è attenuta la Procura
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. l. n. 15/2022)
art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021, n. 228
Proroga degli effetti normativi relativi alle modalità di trattazione (richiamata nel provvedimento di requisitoria)
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna per spese e il versamento alla cassa delle ammende quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione dei fatti o delle prove: i motivi che si risolvono in una diversa lettura del compendio probatorio sono inammissibili
- L'accettazione anche formale della carica di amministratore comporta il dovere di vigilanza e controllo (art. 2932 c.c.); la mancata adozione di atti necessari (es. richiesta tempestiva di fallimento) può integrare il reato di bancarotta semplice per omissione
- La qualificazione della condotta può essere ridotta da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice ma comunque comportare responsabilità se sussiste colpa grave nell'omissione dei doveri di amministrazione
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti (generiche o del danno di particolare tenuità) è necessario fornire elementi concreti e specifici: argomentazioni generiche o rituali sono destinate a fallire
- Per contestare l'applicazione di aggravanti è necessario un'articolata e specifica censura dei fatti e della loro valutazione; omissioni difensive e motivazioni generiche sono insufficienti in Cassazione
- Quando si propone ricorso per cassazione occorre focalizzarsi su vizi di diritto, errori formali o violazioni normative chiaramente individuabili, evitando di mascherare una diversa valutazione probatoria come 'vizio di motivazione'
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