Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 24146/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, attività riservata al giudice di merito e non consentita alla Corte di cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata. Con l'unico motivo ha censurato la correttezza della motivazione sulla responsabilità, deducendo l'inattendibilità della persona offesa e il travisamento del compendio probatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che tale doglianza mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta esente da vizi logici e giuridici.

Norme richiamate

  • art. 628 c.p.

    commi primo e terzo, n. 1

    La norma incriminatrice è richiamata quale titolo del reato per cui è stata affermata la responsabilità in appello; nel ricorso non si discute la configurazione astratta della fattispecie, ma solo la tenuta della motivazione sulla prova della responsabilità.

  • art. 606 c.p.p.

    In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura degli elementi di fatto o una diversa valutazione delle prove rispetto a quella operata dal giudice di merito, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente corretta.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone

    Le Sezioni unite sono richiamate per il principio per cui la Corte di cassazione non può procedere a una rilettura del materiale probatorio sostituendosi al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile un motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento della prova, miri in realtà a una rivalutazione del merito e a una diversa ricostruzione del fatto.
  • La censura sull'attendibilità della persona offesa e sulla lettura del compendio probatorio è inammissibile quando la sentenza di merito abbia già dato conto, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, delle ragioni del proprio convincimento.
  • Il sindacato della Corte di cassazione è limitato al controllo della tenuta logico-giuridica della motivazione e non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.