Cassazione Civile, Sentenza n. 6856/2020 del 11/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l’avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il classamento e attribuita una nuova rendita a tre immobili situati nel centro storico di Roma, in una microzona di pregio, ai sensi della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335. Sostenevano che l’atto non esplicitasse adeguatamente le ragioni della revisione e non individuasse gli immobili di riferimento né considerasse le caratteristiche specifiche dei beni e l’asserita non omogeneità degli immobili compresi nella microzona. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato tale decisione. In Cassazione i contribuenti hanno proposto cinque motivi: con i primi due hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per l’omesso esame della dedotta nullità dell’avviso e per la violazione delle regole sull’onere della prova; con il terzo hanno censurato la mancata considerazione dell’assenza, nell’accertamento catastale, delle indicazioni sugli immobili di riferimento; con il quarto hanno lamentato l’omesso esame della non omogeneità degli immobili della microzona; con il quinto hanno contestato la genericità della motivazione della CTR e il mancato riscontro alle questioni sollevate in appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per difetto di autosufficienza: i ricorrenti non avevano prodotto l’avviso di accertamento né ne avevano trascritto nel ricorso il contenuto essenziale, impedendo alla Cassazione di verificare le censure. La sentenza impugnata, inoltre, riferiva che l’avviso esponeva il confronto tra valore medio catastale e valore medio di mercato della microzona, il relativo scostamento e indagini tecniche concernenti sia il contesto urbano sia le caratteristiche proprie dell’unità immobiliare. Il quarto e il quinto motivo sono rimasti assorbiti. Il ricorso è stato rigettato; i ricorrenti sono stati condannati a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in euro 3.000 oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato sussistente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Con il primo ed il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per non aver la CTR motivato in ordine alla dedotta nullità dell’avviso di accertamento e per aver violato le norme in materia di ripartizione dell’onere della prova.
La norma individua i vizi di legittimità invocati dai ricorrenti; la Corte non ne ha esaminato il merito, dichiarando inammissibili i primi tre motivi perché privi della necessaria autosufficienza.
L. n. 311/2004, art. 1, comma 335
Sostenevano i ricorrenti che l’agenzia del territorio aveva proceduto alla rideterminazione del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, senza che nell’atto fossero esplicitate le ragioni poste a base del provvedimento.
La disposizione è indicata quale base normativa della rideterminazione del classamento per gli immobili inclusi nella microzona. La Corte non decide nel merito i presupposti o i requisiti motivazionali dell’intervento, poiché le relative censure sono state dichiarate inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
Il rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per i ricorrenti di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
La disposizione è richiamata per determinare l’importo di riferimento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- La parte che denuncia in cassazione l’inidoneità motivazionale di un avviso di accertamento deve produrre l’atto o trascriverne nel ricorso il contenuto essenziale, così da consentire alla Corte di verificarne direttamente la fondatezza; in mancanza, la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Quando i motivi di ricorso dipendono dal contenuto di un atto amministrativo impugnato, la mancata riproduzione o produzione dell’atto impedisce l’esame delle censure che ne contestano motivazione e contenuto.
- Il rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013 comporta, sussistendone i presupposti, il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
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