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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23541/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Ancona che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero e rigettando l'appello dell'imputato, aveva aumentato la pena per i reati di cui all'art.73 d.P.R. 309/90 (traffico di stupefacenti) e degli artt.13, 13-bis, 13-ter d.lgs. 286/1998 (ingresso e soggiorno irregolare). Il ricorrente deduceva difetto dell'elemento soggettivo con riferimento al reingresso in Italia dopo espulsione (sostenendo di non poter essere a conoscenza o di essere legittimato dal matrimonio con cittadina comunitaria e da una richiesta di adozione presentata a suo favore) e censurava l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ritenendola illegittima per i legami familiari e lo stato di adottato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che le censure riguardassero criticamente valutazioni di merito e non evidenziassero un travisamento della prova idoneo a disarticolare la motivazione della Corte territoriale. La sentenza di appello è risultata adeguatamente motivata nel ritenere la conoscenza del provvedimento di espulsione (notifica ed espulsione forzata con accompagnamento alla frontiera), nell'escludere che il matrimonio con cittadina comunitaria o la successiva richiesta di adozione potessero legittimare il reingresso senza preventiva autorizzazione del Ministero dell'Interno, e nel considerare indice di dolo il cambiamento di cognome e l'utilizzo del passaporto con nuove generalità. Il secondo motivo è stato considerato inammissibile poiché la questione relativa alla misura di sicurezza dell'espulsione non era stata dedotta nei motivi di gravame e non era trattata nella sentenza impugnata. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro tremila.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale sul delitto di traffico di stupefacenti; richiamata come capo d'imputazione per i fatti relativi agli stupefacenti

  • d.lgs. 286/1998

    art.13, art.13-bis secondo periodo, art.13-ter, art.19

    Norme sull'immigrazione: art.13 e correlati riferiti al divieto di rientro nello Stato dopo espulsione senza autorizzazione; art.19 richiamato nel quadro della disciplina sull'espulsione come misura di sicurezza

  • d.P.R. 309/1990

    Articolo richiamato con riferimento alle misure di sicurezza (menzione nella censura del ricorrente), ma la Corte ha rilevato che la questione non era stata adeguatamente dedotta in grado di appello

  • codice di procedura penale

    art.533 comma 1; art.606 comma 1 lett. b) ed e); art.616

    Art.533 comma 1 richiamato rispetto al vizio di motivazione; art.606 comma 1 lett. b) ed e) indicano i motivi di ricorso per cassazione impugnati; art.616 dispone le conseguenze economiche dell'inammissibilità (condanna alle spese e sanzione in favore della Cassa delle ammende)

  • disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare i limiti dell'impugnazione in cassazione rispetto al devolutum

  • d.l. n.137/2020

    Richiamato in relazione alla requisitoria scritta presentata dal Pubblico ministero ai sensi delle disposizioni emergenziali; citato a indicare la forma della conclusione del PM

Massime di principio

  • Il reingresso in Italia dopo espulsione è illecito e penalmente rilevante se avviene senza preventiva autorizzazione del Ministro dell'Interno, comunque necessaria anche per congiungimenti familiari; il matrimonio con cittadino comunitario non legittima automaticamente il reingresso.
  • La conoscenza del provvedimento di espulsione può essere desunta dalla notifica e dall'esecuzione forzata (accompagnamento alla frontiera): tali elementi sono indici forti del dolo o della coscienza e volontà del reato.
  • La modifica di generalità (per es. cambiamento di cognome e uso di passaporto con nuove generalità) può essere valutata come elemento sintomatico dell'intenzione di eludere i controlli e quindi rafforzare la prova del dolo.
  • Le questioni di fatto e la valutazione del peso delle prove sono in gran parte inammissibili in sede di legittimità: la Cassazione sindaca la logica e la coerenza della motivazione, non una diversa riconsiderazione probatoria.
  • Non possono essere sollevate in cassazione questioni che non siano state oggetto del gravame in appello o che siano state omesse intenzionalmente al giudice di merito; ciò rende tali censure inammissibili.
  • Un ricorso manifestamente infondato o tendenzialmente meramente di merito può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.

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