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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05021/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista, incaricato da un centro di assistenza fiscale, aveva apposto il visto di conformità su dichiarazioni modello 730 relative a più contribuenti. A seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 sulle dichiarazioni dei contribuenti assistiti, l'Ufficio ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l'imposta, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti ai contribuenti, con successiva notifica delle cartelle da parte dell'agente della riscossione. Il ricorrente contestava: 1) l'incompetenza della direzione provinciale che aveva proceduto all'iscrizione a ruolo e alla formazione della cartella, sostenendo che la competenza spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; 2) in via subordinata, la mancata applicazione del regime più favorevole introdotto dalla modifica del 2019 dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997, che prevede il pagamento del 30% della maggiore imposta riscontrata anziché dell'importo di imposta, sanzione e interessi richiesti al contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, richiamando un proprio orientamento recente secondo cui la responsabilità del soggetto che rilascia un visto infedele ha anche funzione punitiva e, perciò, la competenza a contestare e irrogare la relativa sanzione, nonché a procedere all'iscrizione a ruolo della somma dovuta, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Poiché l'atto era stato formato da un ufficio territorialmente/infunzionalmente incompetente, la cartella è stata ritenuta illegittima. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo i ricorsi introduttivi proposti in primo grado dal professionista. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e la recente formazione dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma che disciplina il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, all'esito del quale era stata svolta la verifica sui modelli 730/2015 dei contribuenti assistiti.

  • art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    la Corte lo qualifica come disposizione con funzione anche punitiva nei confronti di chi rilascia un visto di conformità infedele; nella versione ratione temporis applicabile comportava l'addebito di imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.

  • art. 39, comma 1, lett. a-bis), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione al sistema delle violazioni e delle sanzioni per visto infedele.

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia

    la competenza alla contestazione, irrogazione e conseguente iscrizione a ruolo è funzionale e territoriale, attribuita alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore; la competenza non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto.

  • d.m. 31 maggio 1999, n. 164, art. 13

    richiamato per individuare la modalità di presentazione della dichiarazione cui si riferiva il visto di conformità infedele.

  • art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dal secondo motivo in relazione al favor rei in materia sanzionatoria.

  • art. 7 CEDU

    richiamato dal secondo motivo a sostegno della natura sostanzialmente punitiva della sanzione e della necessità della disciplina più favorevole.

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    richiamati dal secondo motivo come parametri costituzionali a sostegno della censura sulla misura della pretesa sanzionatoria.

Massime di principio

  • Quando la disposizione attribuisce in modo espresso la competenza a una specifica direzione dell'Agenzia delle entrate, tale competenza ha natura funzionale e territoriale e non è derogabile da uffici diversi; l'atto formato in violazione di tale attribuzione è illegittimo.
  • La responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele può avere funzione anche punitiva; perciò, l'esercizio del potere sanzionatorio deve rispettare rigorosamente la competenza dell'ufficio indicato dalla legge.
  • Se l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento sono viziati da incompetenza dell'ufficio a monte, la questione può definire la lite senza necessità di esaminare ulteriori censure sulla misura della sanzione o sull'applicazione del favor rei.
  • In presenza di un orientamento di legittimità recentemente consolidato sulla medesima questione tra le stesse parti, la Corte può farvi continuità e decidere nel merito ove non occorrano ulteriori accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

Testo integrale

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