Cassazione Civile, Ordinanza n. 19794/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2008, contestando un maggior reddito, un maggior volume d'affari, IVA dovuta e indebita detrazione IVA. La società aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario di primo grado, ottenendo accoglimento per asserita violazione dell'art. 12 L. 212/2000. L'Ufficio aveva appellato, ma la CTR aveva rigettato l'appello. In cassazione l'Agenzia deduceva due censure: con il primo motivo contestava la legittimazione della società fallita a riassumere il giudizio tributario in luogo del curatore, sostenendo che mancasse la prova dell'inerzia degli organi fallimentari e della rituale conoscenza della pendenza del giudizio da parte del curatore; con il secondo motivo lamentava la violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla disciplina dell'accertamento, assumendo che la CTR avesse erroneamente dichiarato nullo l'accertamento per mancata instaurazione preventiva del contraddittorio anche in un caso di accertamento induttivo fondato su riscontri documentali e verifiche presso gli uffici finanziari.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR avesse riconosciuto la legittimazione processuale della società fallita senza accertare il presupposto decisivo dell'inerzia del curatore, da valutarsi alla luce della conoscenza della pendenza del giudizio tributario. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata per un nuovo esame, anche in ordine alle spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 43 R.D. 267/1942
Il fallimento comporta l'interruzione del processo e la legittimazione processuale del curatore nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura; il fallito conserva una legittimazione solo eccezionale, nei limiti dell'inerzia del curatore e delle altre deroghe previste.
art. 14 D.lgs. 546/1992
Richiamato nel primo motivo quale norma processuale tributaria rilevante ai fini della legittimazione e della partecipazione al giudizio tributario in caso di fallimento.
art. 12 L. 212/2000
Richiamato nel secondo motivo come norma sul procedimento di accertamento e sulle garanzie procedimentali del contribuente.
art. 53 D.P.R. 917/1986
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dei redditi e alla legittimità dell'accertamento fiscale.
art. 54 D.P.R. 917/1986
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell'accertamento dei redditi e alla pretesa fiscale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro del vizio processuale denunciato con il primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato come parametro della violazione di legge denunciata con il secondo motivo.
art. 42 L.fall.
Lo spossessamento fallimentare non incide sulla titolarità dei rapporti patrimoniali, ma solo sulla loro disponibilità e amministrazione, che passano al curatore.
art. 31 L.fall.
Attribuisce al curatore il potere di amministrazione esclusiva del patrimonio della massa fallimentare.
art. 2740 c.c.
La procedura realizza la funzione liquidatoria e la garanzia patrimoniale generica dei creditori.
art. 2910 c.c.
Richiamato per il principio per cui i creditori possono soddisfarsi espropriando i beni del debitore secondo la disciplina concorsuale.
art. 46 L.fall.
Indica un'ulteriore eccezione alla regola dello spossessamento per i rapporti di carattere personale, estranei al fenomeno ablativo.
art. 18 L.fall.
Richiamato come ipotesi di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, deroga alla regola generale di privazione della legittimazione del fallito.
art. 21 D.lgs. 546/1992
Letto in combinato con l'art. 43 L.fall. e con l'art. 24 Cost. per fondare la legittimazione straordinaria del fallito in caso di inerzia del curatore.
art. 24 Cost.
La legittimazione del fallito in caso di inerzia del curatore è giustificata dall'esigenza di tutela del diritto di difesa.
art. 305 c.p.c.
Il termine per riassumere il processo interrotto decorre dalla conoscenza della dichiarazione di interruzione; la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite.
artt. 52 e 93 L. fall.
Richiamati dalle Sezioni Unite come ipotesi speciali di improcedibilità delle domande di credito, distinte dalla regola generale sulla riassunzione del processo interrotto.
art. 176, comma 2, c.p.c.
Se la dichiarazione di interruzione è pronunciata in udienza, la conoscenza si considera acquisita secondo le regole processuali richiamate.
art. 142 L.fall.
Richiamato per l'esdebitazione, con affermazione che le sanzioni non ne sono normalmente comprese se non accessorie al debito d'imposta estinto.
art. 278 CCII
Richiamato in parallelo all'art. 142 L.fall. per l'esdebitazione nel nuovo codice della crisi.
art. 143 CCII
Norma di raccordo con l'art. 43 L.fall.: disciplina interruzione del processo e legittimazione del curatore nella liquidazione giudiziale.
art. 128 CCII
Corrisponde all'art. 31 L.fall. e attribuisce al curatore il potere di amministrazione del patrimonio nella liquidazione giudiziale.
art. 142 CCII
Corrisponde all'art. 42 L.fall. e disciplina lo spossessamento nella liquidazione giudiziale.
Massime di principio
- Nel caso di fallimento del contribuente, il fallito perde la legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura, poiché la gestione e la rappresentanza processuale spettano al curatore.
- La legittimazione straordinaria del fallito a impugnare l'atto impositivo sorge solo in presenza di mera inerzia del curatore; il giudice deve verificare in concreto sia l'omesso esercizio dell'azione sia la conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell'organo concorsuale.
- Ai fini della riassunzione del processo interrotto per fallimento, non basta la sola iniziativa del fallito: occorre che la dichiarazione di interruzione sia portata a conoscenza delle parti o del curatore secondo le regole processuali, altrimenti il termine non decorre.
- Lo spossessamento fallimentare incide sulla disponibilità e amministrazione del patrimonio, ma non sulla titolarità sostanziale del rapporto tributario, che resta in capo al debitore insolvente; muta invece il soggetto legittimato a compiere gli atti difensivi e gli adempimenti fiscali.
- Gli atti del procedimento tributario formati prima dell'apertura del fallimento restano opponibili alla curatela, mentre quelli successivi devono essere indirizzati al soggetto sottoposto alla procedura con rappresentanza del curatore.
- La mera affermazione della legittimazione del fallito, senza accertare l'inerzia del curatore, integra violazione dei principi che regolano la successione processuale nel fallimento e impone cassazione con rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19756/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19758/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19759/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19760/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19761/2025 del 17/07/2025
- ordinanza_civile · 17 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 19762/2025 del 17/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →