Sentenza n. 447/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 3003/2025, resa tra le parti, depositata il 27 ottobre 2025 e non notificata, con la quale il Giudice amministrativo di primo grado ha accolto il ricorso per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del medesimo Tribunale n. 859 del 10 marzo 2025, per l'effetto ordinando all'Amministrazione odierna appellante “di definire il procedimento entro il termine di giorni sessanta, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa dalla presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore”, nominando per l'ipotesi di persistente inadempienza quale commissario ad acta il Segretario Generale del medesimo Comune di Giardini Naxos.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 3003/2025, che aveva accolto il ricorso per l'esecuzione del giudicato e ordinato al Comune di concludere il procedimento amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (società appellata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva ritenuto persistente l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto all'obbligo, già accertato con la sentenza n. 859/2025 resa in un giudizio sul silenzio-inadempimento, di concludere il procedimento avviato con deliberazione della Giunta municipale n. 126 del 28 settembre 2023. Il procedimento riguardava l'esame istruttorio finalizzato alla possibile stipulazione di un accordo procedimentale ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, relativo alla riqualificazione del quartiere Ortogrande e alla composizione dei contenziosi pendenti con la società. Il Comune ha sostenuto che il primo giudice non avesse adeguatamente considerato la deliberazione della Giunta municipale n. 134 del 29 settembre 2025 e la determinazione del IV Settore n. 419 del 2 ottobre 2025, con cui il procedimento era stato sospeso in ragione della pendenza di un procedimento penale ritenuto interferente. Secondo l'appellante, la permanenza di tali atti avrebbe escluso l'inadempimento e avrebbe imposto la declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado. Nel corso del giudizio d'appello, il Comune ha inoltre dichiarato di avere concluso il procedimento mediante deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 63 del 22 maggio 2026.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La deliberazione del Commissario straordinario n. 63 del 22 maggio 2026 ha costituito una determinazione espressa conclusiva del procedimento amministrativo la cui mancata definizione aveva fondato sia il giudizio sul silenzio sia il successivo giudizio di ottemperanza. La conclusione del procedimento ha privato l'appello di una concreta e attuale utilità, poiché la contestazione dell'inadempimento, fondata sulla sospensione disposta dagli atti comunali del 2025, è stata superata dall'adozione dell'atto conclusivo sopravvenuto. Il Collegio ha ritenuto non necessario utilizzare la formula della cessazione della materia del contendere, richiesta dalla società appellata, reputando più coerente con la struttura impugnatoria del giudizio la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ogni ulteriore questione è stata assorbita. Le spese del grado d'appello sono state integralmente compensate per la sopravvenienza che ha determinato la definizione in rito e per la sostanziale convergenza delle parti; sono rimaste ferme tutte le statuizioni della sentenza di primo grado, comprese quelle sulle spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale era stata resa la sentenza appellata.
art. 11 l. 241/1990
Riguarda gli accordi procedimentali alla cui possibile stipulazione era finalizzato il procedimento amministrativo da concludere.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello, la sopravvenuta conclusione espressa del procedimento amministrativo oggetto dell'obbligo di facere accertato in sede di ottemperanza priva l'impugnazione di interesse concreto e attuale quando la decisione sul merito non possa più arrecare all'appellante alcuna utilità.
- La sopravvenuta adozione dell'atto conclusivo del procedimento, intervenuta mentre è pendente l'appello contro la decisione di ottemperanza, supera la contestazione relativa alla persistente sussistenza dell'inadempimento e determina l'improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando l'oggetto del giudizio d'appello è una pronuncia resa in materia di ottemperanza e l'obbligo di concludere il procedimento risulta ormai adempiuto, è coerente dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché la cessazione della materia del contendere, se l'atto sopravvenuto rileva come perdita dell'utilità decisoria dell'impugnazione.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse assorbe le ulteriori questioni dedotte dalle parti e non comporta, in assenza di riforma, il venir meno delle statuizioni della sentenza di primo grado.
Come è indicizzato
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