Cassazione Penale, Sentenza n. 16528/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata sulla presunta estinzione del reato per prescrizione. Il difensore ha sostenuto che il momento consumativo dell'usura fosse l'ultima riscossione degli interessi o del capitale avvenuta il 30 novembre 2005, anteriore all'entrata in vigore della legge n. 251/2005, e che la successiva cambiale presentata per il pagamento nel luglio 2006 (protestata) non rilevasse ai fini della consumazione; conseguentemente la pena andrebbe calcolata sul testo originario dell'art. 644 c.p. e il termine di prescrizione sarebbe decorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il reato di usura va interpretato secondo uno "schema duplice" e che il momento consumativo va individuato nell'ultima riscossione di interessi o capitale riconducibile all'accordo usurario. Ha ritenuto che le cambiali girate e consegnate nel maggio 2006 si inserivano nel complesso rapporti usurari e costituissero attuazione del patto usurario (quindi operativa ai fini dell'art. 644 ter c.p.), anche se poi protestate; quel fatto ha determinato il dies a quo per il calcolo della prescrizione nella prima metà del 2006, quindi successivo alla legge n. 251/2005. Essendo poi riconosciuta l'aggravante di cui al comma 5 dell'art. 644 c.p. e sussistendo periodi di interruzione, il termine di prescrizione non era ancora decorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 644 cod. pen.
La norma punisce il reato di usura; la Corte ha applicato il testo vigente considerando anche l'aggravante di cui al comma 5 per il calcolo della pena e della prescrizione.
art. 644-ter cod. pen.
la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale
La Corte ha richiamato questa previsione per stabilire che il termine di prescrizione decorre dall'ultimo pagamento degli interessi o del capitale collegato al patto usurario; i pagamenti frazionati o attuazioni (es. cambiali) fanno parte della consumazione.
art. 644, comma 5, cod. pen.
L'aggravante è stata ritenuta applicabile; essendo ad "effetto speciale" incide sulla determinazione della pena massima e quindi sul calcolo del termine di prescrizione.
legge 7 marzo 1996 n. 108
Riferimento alla riforma che ha contribuito alla disciplina della materia; la giurisprudenza citata ha originato la concezione che i pagamenti eseguiti in esecuzione del patto usurario concorrono a determinare la consumazione.
legge n. 251/2005
Rilevante per la determinazione del regime sanzionatorio applicabile; la Corte ha valutato la decorrenza del dies a quo rispetto alla data di entrata in vigore di tale legge e ha ritenuto che gli atti consumativi posteriori la rendessero applicabile.
Massime di principio
- Il reato di usura va interpretato secondo uno "schema duplice": la consumazione può essere collegata sia all'effettivo profitto illecito (pagamento) sia all'accettazione dell'obbligazione; i pagamenti eseguiti in attuazione del patto usurario segnano il momento consumativo.
- In presenza di rateizzazioni o di esecuzioni frazionate, il termine di prescrizione decorre dall'ultima riscossione di interessi o capitale riconducibile all'accordo usurario (art. 644-ter c.p.).
- La consegna di cambiali o altri titoli di pagamento, anche se successivamente protestati, può integrare l'attuazione del patto usurario e quindi costituire l'ultimo momento consumativo da cui decorre la prescrizione.
- Per verificare la prescrizione è necessario collegare temporalmente e causalmente gli atti di riscossione o i titoli emessi all'accordo usurario: se rientrano nel medesimo rapporto, interrompono la decorrenza della prescrizione.
- La presenza di aggravanti che abbassano o aumentano la pena massima rileva nel calcolo del termine prescrizionale; inoltre vanno considerate eventuali interruzioni e sospensioni dei termini processuali.
- Nelle situazioni similari è cruciale documentare l'ultimo pagamento o atto esecutivo riconducibile all'usura e dimostrare se nuovi titoli costituiscono un nuovo finanziamento oppure l'attuazione della dilazione del debito già usurario.
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