Sentenza del 12/01/2017 n. 579 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva dichiarato tardivo il suo appello contro la decisione di primo grado. In particolare, sosteneva che, poiché la sentenza di primo grado era stata depositata il 31 agosto 2007 e non notificata, il termine annuale per appellare dovesse essere calcolato applicando due volte per intero la sospensione feriale dei termini, con scadenza al 15 dicembre 2008. L’appello, notificato il 1 dicembre 2008, sarebbe quindi stato tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che la sospensione feriale doveva essere computata una sola volta per intero per il periodo del 2008 e, per l’anno di deposito della sentenza, soltanto per i giorni compresi tra il deposito del 31 agosto e la fine del periodo feriale, il 15 settembre. Il termine annuale è pertanto scaduto il 31 ottobre 2008; l’appello notificato il 1 dicembre 2008 era tardivo. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata confermata, le ulteriori doglianze sono rimaste assorbite e la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 327, comma 1, c.p.c.
Termine annuale di impugnazione della sentenza non notificata.
Il termine annuale per proporre impugnazione deve essere calcolato escludendo i periodi di sospensione feriale applicabili, ma senza duplicare indebitamente l’intero periodo di sospensione.
Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1
Sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.
Se la sentenza è depositata durante il periodo feriale, il termine inizia a decorrere dal 16 settembre. Se il termine prosegue fino al successivo periodo feriale, si applica anche la sospensione dell’anno seguente, ma soltanto per i giorni effettivamente ricadenti in tale periodo.
Cass. civ., n. 24816/2005
Il periodo feriale dell’anno di pubblicazione della sentenza si computa secondo le regole proprie della decorrenza del termine; l’ulteriore periodo feriale dell’anno successivo si applica se il termine non è ancora scaduto.
Il doppio computo della sospensione feriale è ammesso solo perché il termine attraversa due distinti periodi feriali, non per riconoscere due volte integralmente la stessa sospensione.
Principio dies a quo non computatur in termine
Il giorno iniziale non si computa nel termine.
Quando il termine dovrebbe iniziare durante il periodo feriale, la decorrenza viene differita al 16 settembre, primo giorno successivo alla sospensione.
Massime di principio
- Nel calcolo del termine lungo per impugnare una sentenza non notificata occorre applicare correttamente la sospensione feriale, evitando di conteggiare due volte per intero lo stesso periodo.
- Se la sentenza viene depositata durante la sospensione feriale, il termine decorre dal 16 settembre e il giorno iniziale non si computa.
- Se il termine annuale attraversa il periodo feriale dell’anno successivo, si aggiungono soltanto i giorni compresi nella seconda sospensione feriale.
- La tempestività dell’impugnazione deve essere verificata con un calcolo puntuale delle date: il mancato rispetto del termine rende l’appello inammissibile o tardivo, impedendo l’esame delle questioni di merito.
- In caso di dubbio sul computo dei termini processuali, è opportuno considerare la data di deposito o notificazione della decisione, l’eventuale periodo feriale applicabile e le regole sul dies a quo.
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