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Sentenza

Sentenza n. 365/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502181

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell’integrale esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 2014/2023, relativa alla predisposizione e trasmissione dello schema di regolamento per gli autoservizi non di linea

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a. sostenendo che la Città Metropolitana di Palermo non avesse dato piena esecuzione alla sentenza n. 2014/2023, che le imponeva di predisporre lo schema di regolamento per gli autoservizi non di linea in servizio di piazza e di trasmetterlo all’organo competente per l’approvazione entro novanta giorni. L’amministrazione aveva predisposto lo schema e lo aveva trasmesso all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per il parere preventivo; a seguito del parere dell’Autorità, erano state richieste modifiche. Successivamente, la Città Metropolitana aveva annullato in autotutela una deliberazione commissariale relativa al regolamento e aveva infine adottato il regolamento in data 19 dicembre 2025. I ricorrenti, preso atto dell’intervenuta adozione, hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, oltre alle misure già richieste nel ricorso, tra cui la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma per ogni ulteriore violazione o ritardo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che nel corso del giudizio l’amministrazione aveva adottato il regolamento, realizzando integralmente la pretesa azionata. Il giudice ha precisato che, quando il giudizio di ottemperanza riguarda una sentenza che impone all’amministrazione di adottare un provvedimento omesso, l’adozione del provvedimento nelle more determina la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate. A tal fine il Collegio ha considerato sia il perimetro del giudicato, che imponeva la predisposizione e trasmissione dello schema e rimetteva alla richiesta della parte la nomina del commissario ad acta, richiesta mai formulata, sia il fatto che l’amministrazione aveva effettivamente predisposto lo schema e avviato gli adempimenti necessari, compresa la richiesta del parere all’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Sono stati inoltre valorizzati la complessità degli adempimenti amministrativi e i tempi propri dell’organo politico, nonché l’assenza di profili di illegittimità dell’attività amministrativa, non dedotti dai ricorrenti neppure a fini risarcitori. Il dispositivo ha dichiarato cessata la materia del contendere, compensando le spese e ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l’altro, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa dell’annullamento in autotutela della deliberazione commissariale relativa al regolamento.

  • art. 37, comma 2, lett. m), D.L. n. 201/2011

    Richiamato quale fondamento della richiesta di parere preventivo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti sullo schema di regolamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza diretto a ottenere l’adozione di un provvedimento imposto dal giudicato, l’adozione del provvedimento nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa, anche se l’amministrazione sostiene che l’adempimento sia avvenuto indipendentemente dal giudizio.
  • Ai fini dell’ottemperanza, il contenuto dell’obbligo amministrativo deve essere ricostruito entro i limiti esatti del giudicato: se la sentenza impone la predisposizione e trasmissione di uno schema e subordina la nomina del commissario ad acta a una richiesta della parte, il giudice non può considerare inadempimenti ulteriori non ricompresi nell’ordine giudiziale né disporre il commissariamento in assenza della richiesta prevista.
  • La compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può essere giustificata quando l’amministrazione abbia dato esecuzione al giudicato attraverso attività effettivamente avviate, caratterizzate da adempimenti amministrativi complessi e da passaggi rimessi a organi politici, in assenza di illegittimità dell’azione amministrativa specificamente dedotte e provate.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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