Cassazione Civile, Ordinanza n. 20592/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2010-2012 e di avvisi di pagamento TARI per il 2017 e 2018, relativi a un’attività agrituristica. In primo grado i ricorsi riuniti erano stati accolti; in appello il Comune aveva visto respingere il gravame. Nel giudizio di cassazione il Comune ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 70 d.lgs. 507/1993, sostenendo che la domanda presentata al SUAP per l’autorizzazione all’apertura dell’attività non potesse valere come denuncia TARSU; (2) violazione degli artt. 62 e 18 del regolamento comunale, censurando l’applicazione della riduzione al 25% per aree pertinenziali e sostenendo che le aree fossero operative e tassabili al 50%; (3) violazione dell’art. 66, comma 3, d.lgs. 507/1993 e dell’art. 15 del regolamento, contestando la riduzione per stagionalità dell’attività; (4) nullità per omessa pronuncia sull’addizionale ex ECA; (5) violazione dell’art. 70 d.lgs. 507/1993 in punto sanzioni per omessa denuncia. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, lamentando soprattutto omessa pronuncia dell’appello incidentale e contestando la tassazione di alcuni locali e la mancata riduzione della superficie imponibile, oltre all’omesso esame della destinazione effettiva dei locali stessi.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il ricorso principale del Comune, ritenendo fondati i motivi relativi alla mancata equivalenza tra domanda SUAP e denuncia TARSU, alla tassabilità delle aree scoperte in assenza di denuncia originaria o di variazione, alla mancata riduzione per stagionalità in difetto di previsione regolamentare espressa e all’omessa pronuncia sull’addizionale ex ECA. Ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso incidentale della società, limitatamente alla denuncia di omessa pronuncia sui motivi dell’appello incidentale, assorbendo gli altri. La decisione finale, per come emerge dal testo, è di accoglimento del ricorso principale e accoglimento parziale di quello incidentale, con assorbimento dei restanti motivi incidentali. Il collegio ha comunque evidenziato che, nei successivi esami, il giudice del rinvio dovrà applicare i principi enunciati per le questioni ancora aperte.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 507/1993
denuncia unica dei locali ed aree tassabili
La denuncia TARSU è un adempimento tributario autonomo e specifico, non sostituibile da comunicazioni presentate per finalità amministrative diverse, come quelle al SUAP; deve essere redatta sui modelli predisposti dal Comune.
art. 62 d.lgs. 507/1993
Il tributo colpisce locali e aree occupati o detenuti produttivi di rifiuti; l’esclusione o riduzione richiede prova della pertinenzialità o dell’inidoneità a produrre rifiuti, secondo la disciplina speciale.
art. 66, comma 3, d.lgs. 507/1993
La tariffa unitaria può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo
La riduzione per uso stagionale o non continuativo è facoltativa per l’ente e richiede un’espressa previsione regolamentare; non basta la sola limitazione temporale dell’attività autorizzata.
art. 17 bis d.lgs. 546/1992
L’eventuale accordo raggiunto in mediazione riguarda soltanto la specifica controversia o gli specifici atti impositivi oggetto del procedimento, non può estendersi automaticamente ad altri anni o ad altri atti.
art. 111, comma 2 Cost.
Invocato per negare la riunione dei giudizi, in funzione della ragionevole durata del processo.
art. 112 cod. proc. civ.
L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice non adotta alcun provvedimento, nemmeno implicito, su una domanda o eccezione devoluta al suo esame.
art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
È il mezzo corretto per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Il vizio è configurabile solo se il fatto storico decisivo è stato del tutto omesso, non quando si contesti una motivazione in diritto o una diversa valutazione delle prove.
art. 115 cod. proc. civ.
Richiamato nei motivi incidentali per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 116 cod. proc. civ.
Richiamato dal Comune in relazione alla valutazione del materiale probatorio.
art. 73 d.lgs. 507/1993
L’obbligo di denuncia serve anche a consentire il controllo dell’amministrazione sulla corretta determinazione del tributo.
art. 76 d.lgs. 507/1993
L’obbligo di denuncia è assistito da sanzioni in caso di inadempimento.
art. 2 d.P.R. 160/2010
Il SUAP è il soggetto pubblico unico di riferimento per i procedimenti relativi alle attività produttive, ma ciò non elimina gli adempimenti tributari specifici.
art. 4 d.P.R. 160/2010
Il SUAP assicura una risposta telematica unica per i procedimenti amministrativi relativi alle attività produttive.
art. 24 d.lgs. 112/1998
Base normativa originaria del SUAP.
art. 38, comma 3, d.l. 112/2008
Richiamato quale base del regolamento SUAP del d.P.R. 160/2010.
art. 3 d.P.R. 447/1998
Disciplina previgente del SUAP, confermando la logica di semplificazione procedimentale.
art. 14, comma 4, d.l. 201/2011
Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie
Le aree scoperte pertinenziali o accessorie sono escluse, salvo che siano operative; l’operatività resta causa di tassazione.
art. 10, comma 3, lett. a), d.l. 35/2013
Ha modificato la disciplina delle aree scoperte operative nel sistema TARES/TARI.
art. 1, comma 641, l. 147/2013
Richiamato per la successione normativa della TARI.
art. 40 del Regolamento comunale IUC
Invocato dalla contribuente per la riduzione della superficie imponibile di alcuni locali, ma la sentenza impugnata non aveva deciso sul punto.
art. 41 del Regolamento IUC del Comune di Ragusa
Richiamato nei motivi incidentali in relazione alla destinazione dei locali e alla tassabilità.
art. 18 del Regolamento comunale sulla TARSU
Prevede diverse percentuali di tassazione per aree scoperte pertinenziali e aree scoperte operative.
art. 15 del Regolamento comunale sulla TARSU
Non è stato ritenuto idoneo a introdurre una riduzione per la stagionalità dell’attività, perché manca un espresso riferimento al fattore tempo.
art. 16 del Regolamento comunale
al cittadino contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione comunale
Non esonera il contribuente dalla denuncia specifica TARSU; vale per le informazioni già fornite con la denuncia stessa.
art. 817 c.c.
Richiamato nei motivi incidentali sulla pertinenzialità dei locali e delle aree.
art. 2729 c.c.
Richiamato nei motivi incidentali in tema di presunzioni e qualificazione delle superfici.
art. 14 della Direttiva 2008/98/CE
Richiamato nei motivi incidentali in relazione alla destinazione e tassabilità delle superfici.
art. 1117 c.c.
Richiamato come riferimento per le aree comuni condominiali escluse dalla tassazione nel sistema generale.
art. 1, comma 2 d.lgs. 546/1992
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 546/1992
Richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il contenuto della motivazione della decisione.
Massime di principio
- La denuncia tributaria prevista dalla disciplina dei rifiuti ha funzione autonoma e specifica: non può essere sostituita da istanze o comunicazioni presentate a fini amministrativi diversi, salvo che l’ente abbia espressamente previsto tale canale senza alterare il contenuto richiesto.
- In materia di TARSU/TARES/TARI, l’esclusione o riduzione dell’imposizione per aree scoperte pertinenziali o non produttive di rifiuti richiede una dimostrazione concreta da parte del contribuente; la pertinenzialità da sola non basta se l’area è operativa e idonea a produrre rifiuti ulteriori.
- L’onere di allegare e provare i presupposti dell’esclusione o della riduzione del tributo grava sul contribuente e deve, di regola, essere assolto già nella fase amministrativa mediante la denuncia prevista dalla legge.
- La riduzione tariffaria per attività stagionali o non continuative è applicabile solo se il regolamento comunale la prevede espressamente; la sola limitazione temporale del titolo autorizzatorio non impone di per sé la riduzione.
- La mediazione tributaria e gli accordi che ne derivano producono effetti limitati alla specifica controversia e agli atti oggetto del procedimento, senza estensione automatica ad annualità o avvisi diversi.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando il giudice non si esprime affatto, neppure implicitamente, su una domanda o eccezione devoluta; se la questione è stata esaminata ma male motivata, occorre una diversa censura nei limiti del vizio motivazionale consentito.
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