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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36501/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione all'esecuzione promossa dalla ricorrente contro il pignoramento su un immobile a San Vito Lo Capo. Le censure principali riguardavano vizi nelle notifiche e nelle comunicazioni alla debitrice e la mancata comunicazione di atti propedeutici alla vendita (decreto di fissazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c., ordinanza di delega ex art. 591-bis c.p.c.). In Cassazione, il ricorso è stato però incentrato anche su vizi formali relativi alla procura speciale e alla documentazione prodotta, nonché sulla incompletezza degli atti di causa trasmessi

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché non è stata depositata la copia notificata della sentenza impugnata unitamente alla relazione di notificazione, essendovi in atti solo la copia autentica. Inoltre il ricorso era stato introdotto oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza (notifica dedotta avviata il 14/09/2018 oltre il termine del 10/09/2018). La Corte ha rilevato, in via ulteriore, la radicale irregolarità della procura speciale prodotta (mancanza di traduzione asseverata per atti formati in Germania) e la carenza degli atti richiesti dall'art. 366 c.p.c., ma si è soffermata principalmente sull'improcedibilità formale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato improcedibile, la ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi oneri indicati nella sentenza e assoggettata all'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

Norme richiamate

  • art. 369 cod. proc. civ.

    Richiede che, quando si deposita in Cassazione la copia autentica della sentenza, il ricorrente alleghi anche la relazione di notificazione della stessa; in mancanza il ricorso è improcedibile se proposto entro il termine breve di sessanta giorni

  • art. 617 cod. proc. civ.

    Norma richiamata nella qualificazione dell'opposizione esecutiva proposta in primo grado; la Corte segnala la qualifica dell'impugnazione come opposizione ex art. 617 ma non entra nel merito per l'improcedibilità

  • art. 182 cod. proc. civ.

    La Corte ricorda che questo rimedio non si applica al giudizio di legittimità, dunque le irregolarità formali non sanabili con rinuncia ex art. 182 non possono essere corrette in Cassazione

  • art. 12 legge n. 218 del 1995

    Richiama l'obbligo di allegare la traduzione asseverata degli atti formati all'estero (procura speciale e attestazioni notarili) per la loro efficacia nel processo italiano

  • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (Apostille) e Convenzione di Roma del 7 giugno 1969

    Richiamate in relazione alle formalità di legalizzazione o apostille per gli atti formati all'estero; la Corte precisa che anche quando l'atto sia esente da legalizzazione, resta l'obbligo della traduzione asseverata

  • art. 366 cod. proc. civ. (nn. 3 e 6)

    Stabilisce gli atti e i documenti essenziali che il ricorso per cassazione deve riportare o allegare; la Corte osserva che la mancanza di tali atti rende il ricorso inidoneo a essere esaminato nel merito

  • art. 360-bis cod. proc. civ. (n. 1)

    Norma sui motivi di cassazione; la Corte la usa per dichiarare manifestamente infondati alcuni profili che riguardano la distinzione tra nullità e inesistenza delle notificazioni

  • art. 569 cod. proc. civ.

    Norma sul decreto di fissazione dell'udienza di comparizione per la vendita; la Corte osserva che le doglianze relative alla mancata comunicazione di tale decreto sono tra le questioni non esaminate per l'improcedibilità

  • art. 591-bis e art. 591-ter cod. proc. civ.

    Riguardano la vendita con delega al professionista e i rimedi contro gli atti del delegato; la Corte richiama la necessità di specificità nelle doglianze e la procedura corretta per impugnare le decisioni del giudice dell'esecuzione

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater (introdotto dalla legge n. 228/2012, art. 1 comma 17)

    Prevede l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 e rigetto; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento

Massime di principio

  • In Cassazione, quando si deposita la copia autentica di una sentenza impugnata, è obbligatorio allegare anche la relazione di notificazione; in mancanza il ricorso è improcedibile se proposto nel termine breve
  • Il termine di sessanta giorni per proporre ricorso breve decorre dalla pubblicazione (o dalla notifica, se quella rilevante) e non è sospeso per le opposizioni esecutive; il mancato rispetto del termine comporta improcedibilità
  • Le procure e gli atti formati all'estero devono essere corredati da traduzione asseverata e, se necessario, da legalizzazione o apostille secondo le convenzioni applicabili; l'assenza di tali formalità può rendere la procura inutilizzabile in Cassazione
  • Il ricorso per cassazione deve contenere e/o allegare gli atti previsti dall'art. 366 c.p.c.; la loro carenza impedisce l'esame nel merito
  • Molte irregolarità processuali (es. carenze documentali o di forma) non sono sanabili in Cassazione e non vengono superate dalla mancata contestazione della controparte
  • Per contestare atti o decisioni del giudice dell'esecuzione (es. rifiuto di riduzione del pignoramento, atti del delegato) è necessaria specificità e, spesso, percorrere i rimedi previsti per le opposizioni agli atti esecutivi, non semplicemente inserirli come motivi generici in un ricorso per cassazione
  • Se il ricorso è rigettato e sono soddisfatti i presupposti di legge, la Corte può dichiarare l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalle norme vigenti

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