Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 920/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 25.1.2024, n. 115, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202600184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale e tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova che imponeva l’emissione della carta del docente e l’accredito di somme, comprensive degli accessori

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 115 del 25 gennaio 2024, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero all’emissione della carta del docente e all’erogazione di € 2.500,00 per cinque anni scolastici, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalle singole date di accredito sino al saldo. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l’inadempimento ministeriale. Il Ministero ha sostenuto di avere versato il capitale il 6 febbraio 2026, prima della notificazione del ricorso. La ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto la sorte capitale, ma ha contestato sia la tempestività dell’adempimento, avvenuto comunque dopo l’instaurazione del giudizio, sia la sua integralità, per il mancato pagamento degli accessori del credito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere quanto alla sorte capitale, poiché la ricorrente ha ammesso di aver ricevuto il capitale dovuto. Tuttavia, il prospetto predisposto dagli uffici ministeriali è stato ritenuto inidoneo, da solo, a provare la data dell’accredito; pertanto, non è stata dichiarata l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza. Il ricorso è stato accolto per la parte relativa agli accessori del credito: il Ministero è stato ordinato ad accreditare sulla carta del docente la somma residua dovuta entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, chiamato a provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all’adempimento o all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione il completamento dell’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata limitatamente alla sorte capitale, essendo venuto meno l’interesse alla decisione su quella parte a seguito dell’avvenuto pagamento, pur in assenza di prova ministeriale della data dell’accredito.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata in € 10,00 per ogni giorno di ritardo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni, decorso il quale può essere promossa l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento parziale dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte effettivamente soddisfatta, mentre il giudizio prosegue per le obbligazioni ancora ineseguite.
  • La prova dell’adempimento e della sua data non può essere fornita adeguatamente, in assenza di contestazione o di altri elementi probatori, da un mero prospetto formato unilateralmente dall’amministrazione debitrice; l’amministrazione deve dimostrare l’effettivo e tempestivo accredito.
  • L’esecuzione del giudicato comprende anche gli accessori del credito espressamente riconosciuti nel titolo giudiziale, sicché il mancato pagamento di rivalutazione e interessi giustifica l’ordine giudiziale di completamento dell’ottemperanza.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta con un termine per l’esercizio sostitutivo dei poteri amministrativi.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata per ogni giorno di ritardo e decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, fino all’effettiva esecuzione o all’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.