Sentenza n. 920/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 25.1.2024, n. 115, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale e tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova che imponeva l’emissione della carta del docente e l’accredito di somme, comprensive degli accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 115 del 25 gennaio 2024, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero all’emissione della carta del docente e all’erogazione di € 2.500,00 per cinque anni scolastici, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalle singole date di accredito sino al saldo. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha dedotto l’inadempimento ministeriale. Il Ministero ha sostenuto di avere versato il capitale il 6 febbraio 2026, prima della notificazione del ricorso. La ricorrente ha riconosciuto di avere ricevuto la sorte capitale, ma ha contestato sia la tempestività dell’adempimento, avvenuto comunque dopo l’instaurazione del giudizio, sia la sua integralità, per il mancato pagamento degli accessori del credito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere quanto alla sorte capitale, poiché la ricorrente ha ammesso di aver ricevuto il capitale dovuto. Tuttavia, il prospetto predisposto dagli uffici ministeriali è stato ritenuto inidoneo, da solo, a provare la data dell’accredito; pertanto, non è stata dichiarata l’inammissibilità dell’azione di ottemperanza. Il ricorso è stato accolto per la parte relativa agli accessori del credito: il Ministero è stato ordinato ad accreditare sulla carta del docente la somma residua dovuta entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, chiamato a provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di € 10,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, fino all’adempimento o all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione il completamento dell’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata limitatamente alla sorte capitale, essendo venuto meno l’interesse alla decisione su quella parte a seguito dell’avvenuto pagamento, pur in assenza di prova ministeriale della data dell’accredito.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata in € 10,00 per ogni giorno di ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni, decorso il quale può essere promossa l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento parziale dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla parte effettivamente soddisfatta, mentre il giudizio prosegue per le obbligazioni ancora ineseguite.
- La prova dell’adempimento e della sua data non può essere fornita adeguatamente, in assenza di contestazione o di altri elementi probatori, da un mero prospetto formato unilateralmente dall’amministrazione debitrice; l’amministrazione deve dimostrare l’effettivo e tempestivo accredito.
- L’esecuzione del giudicato comprende anche gli accessori del credito espressamente riconosciuti nel titolo giudiziale, sicché il mancato pagamento di rivalutazione e interessi giustifica l’ordine giudiziale di completamento dell’ottemperanza.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta con un termine per l’esercizio sostitutivo dei poteri amministrativi.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata per ogni giorno di ritardo e decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento, fino all’effettiva esecuzione o all’insediamento del commissario ad acta.
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