Sentenza del 24/03/2016 n. 5842 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto per violazione dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, sostenendo che il condono tombale non potesse impedire il recupero di un credito IVA indebitamente detratto, derivante da fatture relative a operazioni inesistenti. La Corte ha ritenuto inoltre incompatibile con il diritto dell'Unione europea la parte dell'art. 9 che consente il condono definitivo dell'IVA, poiché comporta una rinuncia generalizzata all'accertamento e alla riscossione dell'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza d'appello e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, affinché verificasse l'inesistenza del credito IVA e decidesse anche sulle spese. È stato affermato che il condono può incidere sui debiti fiscali, ma non consolida né rende intangibili i crediti vantati dal contribuente, che possono essere contestati dall'amministrazione quando derivino da indebite detrazioni o da operazioni inesistenti.
Norme richiamate
Art. 9 della legge n. 289 del 2002, legge finanziaria 2003
Il condono tombale definisce i debiti tributari e preclude, nei limiti previsti, gli accertamenti sui debiti del contribuente, ma non impedisce all'amministrazione di verificare l'inesistenza o l'indebita spettanza di crediti e rimborsi fiscali.
Artt. 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE
Le disposizioni impongono agli Stati membri di garantire la corretta applicazione e riscossione dell'IVA; una sanatoria generale che impedisca l'accertamento dell'imposta può compromettere il sistema comune dell'IVA.
Art. 10 del Trattato CE
Impone agli Stati membri obblighi di leale cooperazione e di tutela dell'effettività del diritto dell'Unione, ostacolando norme nazionali che determinino una sostanziale rinuncia alla riscossione dell'IVA.
Ordinanza della Corte costituzionale n. 340 del 2005
Il condono non modifica automaticamente l'importo dei rimborsi o dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e non impedisce all'erario di verificarne la fondatezza o l'inesistenza.
Massime di principio
- Un condono fiscale normalmente estingue o riduce i debiti tributari, ma non trasforma automaticamente in definitivi i crediti fiscali esposti dal contribuente.
- L'amministrazione finanziaria può contestare un credito IVA, una detrazione o un rimborso quando ritenga che derivino da fatture per operazioni inesistenti o da altre irregolarità, anche se il contribuente ha aderito a un condono.
- Le norme nazionali sul condono devono essere disapplicate quando contrastano con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea in materia di corretta riscossione dell'IVA.
- La preclusione degli accertamenti conseguente al condono riguarda principalmente i debiti fiscali e non impedisce gli accertamenti diretti a negare l'esistenza di un credito vantato verso l'erario.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra una pretesa dell'erario volta a recuperare un debito e una verifica volta a negare un credito: il condono può incidere sulla prima, ma non necessariamente sulla seconda.
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