Cassazione Civile, Ordinanza n. 23919/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex soci)
La controversia
La controversia nasce dallo scioglimento di una società di fatto e dalla successiva scrittura privata di regolazione dei rapporti economici tra i partecipanti. In sede di merito era stato accertato, con precedente giudicato, il mancato avveramento della condizione sospensiva legata alla vendita dell’immobile ove si svolgeva l’attività sociale; era poi stata definita la liquidazione della società, escluso l’avviamento dall’attivo e stabilito il saldo passivo alla data dello scioglimento. Nel prosieguo del giudizio il Tribunale aveva attribuito l’immobile sociale ad alcuni ex soci, subordinando l’efficacia al pagamento di un conguaglio calcolato tenendo conto del valore delle quote, dei frutti percepiti da alcuni soci dopo lo scioglimento, dei pagamenti eseguiti da taluni soci per debiti sociali e del valore dell’immobile. La Corte d’appello, con sentenza non definitiva, ha parzialmente riformato la decisione: ha disposto un nuovo esame tramite CTU per il rendiconto e ha stabilito che i costi di gestione e manutenzione documentati dovessero essere detratti dal credito relativo ai frutti percepiti, precisando inoltre il regime degli interessi su tale credito e modificando il dies a quo degli interessi sul conguaglio divisionale. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione del giudicato e omesso esame di fatti, perché la Corte d’appello avrebbe errato nel modo di considerare i debiti sociali pagati dopo lo scioglimento; 2) omesso esame di fatti decisivi nella stima dell’immobile, richiamando l’esito negativo dei tentativi di vendita, le osservazioni del consulente di parte e la riduzione del mercato immobiliare; 3) omesso esame di una domanda relativa agli interessi sulle somme versate per debiti sociali; 4) violazione dell’art. 1282 c.c. per avere la Corte riconosciuto interessi sulla quota dei frutti civili percepiti da un solo gruppo di soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché i ricorrenti non avevano colto la ratio decidendi: la somma relativa ai debiti pagati dopo lo scioglimento non era stata conteggiata due volte nel passivo sociale, ma considerata solo per regolare i rapporti interni di dare-avere tra i soci, senza violazione del giudicato. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, perché le doglianze sulla stima dell’immobile investivano non un fatto storico omesso, ma argomentazioni, elementi istruttori e valutazioni difensive, estranee al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché lamentava l’omesso esame di una domanda e introduceva una questione nuova, senza adeguata deduzione di averla già proposta nei gradi di merito e senza specifica base giuridica sul computo degli interessi. Il quarto motivo è stato respinto nel merito: la Corte ha confermato che, nel caso di frutti civili derivanti dall’utilizzo dell’immobile comune, il credito è di valuta e produce interessi legali ex art. 1282 c.c., senza anatocismo, da calcolarsi secondo le scadenze annuali. Sono state inoltre poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non sono censurabili come omesso esame le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori, le domande o i motivi di appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per introdurre una questione nuova non devoluta ai giudici di merito.
art. 1282 c.c.
Il credito relativo ai frutti civili è considerato credito di valuta e produce interessi legali, senza capitalizzazione, secondo le scadenze annuali.
art. 820, comma 3, c.c.
I frutti civili dell’immobile oggetto di divisione o contitolarità possono essere liquidati in base al valore figurativo del canone locativo di mercato.
art. 821, comma 3, c.c.
Per i frutti naturali il criterio di decorrenza degli interessi è giornaliero; la Corte richiama il distinto regime rispetto ai frutti civili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti, va posto a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata valorizzazione di argomenti, prove o questioni giuridiche.
- La dedotta violazione del giudicato è insussistente quando il giudice di merito non ridetermina il medesimo debito già coperto da giudicato, ma utilizza un dato economico già emerso per regolare i rapporti interni di dare-avere tra le parti.
- Nella liquidazione dei rapporti tra ex soci o condividenti, le somme riferite all’utilizzo esclusivo di un bene comune possono essere considerate come frutti civili e, come tali, generano interessi legali quale credito di valuta.
- Le doglianze sulla stima di un bene sono inammissibili in cassazione se tendono soltanto a rimettere in discussione la valutazione del materiale istruttorio e delle consulenze, senza indicare un fatto storico realmente omesso.
- Non è ammissibile in cassazione introdurre per la prima volta una domanda o un profilo di credito non adeguatamente dedotto nei gradi di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23902/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23906/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23907/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23909/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23913/2023 del 07/08/2023
- ordinanza_civile · 7 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23915/2023 del 07/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →