Cassazione Penale, Sentenza n. 34602/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Noia, quale giudice dell'esecuzione, depositata il 30 aprile 2026, che aveva respinto la richiesta di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione disposto con sentenza di condanna del Tribunale di Noia, confermata in appello e irrevocabile dal 6 ottobre 2023. L'ordine riguarda un balcone in cemento armato realizzato in totale assenza di permesso di costruire, in zona sismica e senza previo deposito dei calcoli strutturali. Con il primo motivo ha contestato la propria carenza di interesse e legittimazione, sostenendo che l'acquisizione gratuita dell'opera al patrimonio comunale non si fosse perfezionata in mancanza di un formale provvedimento comunale successivo all'accertamento dell'inottemperanza; ha inoltre dedotto che la presentazione di una domanda di sanatoria il 18 ottobre 2019 e il rilascio di una SCIA in sanatoria impedissero l'acquisizione. Con il secondo motivo ha censurato la valutazione della SCIA, invocando gli artt. 36, 36-bis e 37 d.P.R. 380/2001 e sostenendo che il giudice dell'esecuzione non ne avesse verificato la legittimità; ha richiamato anche la rimozione della ringhiera, che avrebbe lasciato una mensola non praticabile, e una sanatoria strutturale basata sul deposito dei calcoli e del collaudo presso il Genio civile. Con il terzo motivo ha invocato la fiscalizzazione dell'abuso prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 e lamentato che non fosse stata considerata l'impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme, chiedendo anche la nomina di un perito e richiamando una perizia di parte sul rischio per la stabilità dell'edificio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale si produce automaticamente per legge allo spirare del termine di novanta giorni dall'ingiunzione a demolire, mentre l'accertamento formale dell'inottemperanza ha funzione dichiarativa e certificativa; l'acquisizione dell'immobile fa cessare l'interesse alla revoca o sospensione dell'ordine di demolizione. La SCIA presentata non impediva tale effetto e, trattandosi di opera realizzata in totale assenza del permesso di costruire, non costituiva titolo idoneo alla sanatoria, possibile, ricorrendone i presupposti, soltanto mediante permesso in sanatoria ai sensi dell'art. 36. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l'art. 36-bis riguarda le ipotesi di parziale difformità, variazioni essenziali e assenza o difformità dalla SCIA, ma non le opere realizzate in totale assenza del permesso di costruire; il giudice dell'esecuzione ha quindi correttamente valutato l'inidoneità sostanziale della SCIA, senza che ciò integrasse una disapplicazione del titolo. Anche il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, presuppone un titolo edilizio valido, opere realizzate in parziale difformità e la contestualità tra opere conformi e difformi, presupposti non ricorrenti nel caso di un'opera priva ab origine del permesso. La relazione tecnica di parte non dimostrava con riscontri oggettivi un rischio concreto e inevitabile per la stabilità delle parti legittime; il giudice non era tenuto a supplire alle carenze probatorie della parte e le eventuali modalità tecniche o opere di consolidamento potevano essere valutate in sede esecutiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi l'assenza di colpa nella causa d'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'effetto ablatorio si verifica ope legis al mero decorso del termine di novanta giorni dall'ingiunzione a demolire, indipendentemente da qualsiasi formalità successiva.
L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale consegue automaticamente all'inutile decorso dei novanta giorni dall'ingiunzione a demolire; l'accertamento formale dell'inottemperanza non è costitutivo.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Con particolare riguardo ad abusi rilevanti sia sul piano edilizio e sismico, è utile qui altresì ricordare che in tema di reati edilizi, è preclusa la possibilità di ottenere il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con conseguente dovere per il giudice di adottare l'ordine di demolizione ai sensi degli artt. 31 e 44 d.P.R. cit., nel caso in cui siano state realizzate opere abusive non solo in rapporto ai profili edilizi e urbanistici ma anche a quello sismico, perché l'ordinamento vigente non ammette l'istituto della sanatoria sismica postuma, stante la natura fondamentale del controllo preventivo in ordine a tale aspetto, e non potendo trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 98, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, la cui operatività è limitata all'ipotesi in cui ricorrono esclusivamente violazioni della normativa antisismica.
Per opere realizzate in totale assenza del permesso di costruire, l'eventuale sanatoria è riconducibile all'art. 36 e richiede il permesso in sanatoria, non una SCIA. In presenza anche di violazioni sismiche, la Corte esclude la sanatoria sismica postuma.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
Occorre premettere che l'art. 36-bis è applicabile a fini di sanatoria, ai casi di parziale difformità (art. 34) e di assenza o difformità da SCIA (art. 37), nonché alle variazioni essenziali (art. 32). Non è invece applicabile alle ipotesi di totale assenza di permesso di costruire o di totale difformità da esso, quale quella in esame, che restano disciplinate, a fini di eventuale sanatoria, dall'art. 36 del DPR 380/01.
La sanatoria prevista dall'art. 36-bis è limitata alle categorie di interventi indicate dalla norma e non può sanare opere realizzate in totale assenza o in totale difformità dal permesso di costruire.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
La Cassazione, infatti, ha ribadito più volte che la c.d. fiscalizzazione dell'abuso ex art. 34 riguarda solo le ipotesi di parziale difformità e non quelle di opere eseguite senza titolo.
La fiscalizzazione dell'abuso non è applicabile a opere realizzate senza il necessario titolo edilizio: presuppone un titolo valido e opere eseguite in parziale difformità da esso.
art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
La declaratoria d'inammissibilità comporta per il ricorrente l'onere di sostenere le spese del procedimento.
Massime di principio
- L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva si verifica automaticamente allo scadere dei novanta giorni dall'ingiunzione a demolire rimasta inottemperata; il formale accertamento dell'inottemperanza ha funzione dichiarativa e certificativa e la sua omissione non impedisce il trasferimento.
- Una volta acquisita l'opera abusiva al patrimonio comunale, viene meno l'interesse del responsabile a ottenere in sede esecutiva la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione.
- L'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 non è applicabile alle opere realizzate in totale assenza o in totale difformità dal permesso di costruire; per tali abusi la SCIA in sanatoria è inidonea e l'eventuale sanatoria è subordinata ai presupposti dell'art. 36.
- La fiscalizzazione prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 è circoscritta alle opere realizzate in parziale difformità da un titolo edilizio valido e non si applica a opere eseguite senza titolo; un titolo successivo alla realizzazione non soddisfa il presupposto del titolo preesistente parzialmente disatteso.
- Chi chiede la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione per il rischio di pregiudizio statico alle parti legittime deve allegare elementi specifici e oggettivi che dimostrino un rischio concreto e inevitabile; il giudice dell'esecuzione non è tenuto a supplire alle carenze probatorie della parte.
- L'impossibilità tecnica di demolire il manufatto abusivo senza danneggiare parti legittime deve essere dimostrata e non rileva quando dipende da una causa imputabile al condannato.
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