Cassazione Penale, Sentenza n. 26428/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza del G.u.p. che aveva assolto l'imputato dal reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). Il fatto contestato era la mancata risposta del PETRUZZELLIS al ripetuto citofono dei Carabinieri fra le ore 22:17 e le 22:28 del 16/09/2023 (con successivo controllo infruttuoso dalle 22:43 alle 22:55), in presenza di persistente abbaiare del cane e senza segnalazioni di allontanamento per necessità. Il G.u.p. aveva ritenuto il tempo di 11 minuti “troppo breve” e plausibile che l'imputato non avesse udito il citofono, pur riconoscendo la correttezza dell'iter operativo della P.G.; il ricorrente censurava la contraddittorietà e la mancata applicazione dei principi di legittimità secondo cui la mancata risposta a citofono insistente e protratto può fondare la prova dell'assenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione del Procuratore, ritenendo la motivazione del G.u.p. affetta da palesi contraddizioni e incongruenze (ritenere valido l'iter operativo della P.G. ma, parimenti, non sufficiente a superare il dubbio oltre ogni ragionevole dubbio), non aver adeguatamente valutato la significatività temporale e le modalità insistenti del controllo (ripetuti citofoni e abbaiare continuo del cane) e non avere applicato gli orientamenti di legittimità che consentono di desumere l'allontanamento dalla mancata risposta a un citofono protratto. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato per nuovo giudizio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, ai sensi dell'art. 623, lett. d), c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011
Norma che sanziona la violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno); la condotta contestata è la mancata osservanza dell'obbligo di non rincasare oltre le ore 22 e di non uscire prima delle 6 senza necessità.
art. 550, comma 2, lett. d), c.p.p.
Richiamato nell'ambito delle regole sulle impugnazioni per ricordare la disciplina delle sentenze di proscioglimento per reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio; comunque la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione nel caso di specie.
art. 593, comma 2, c.p.p. (novellato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114)
Citata in relazione alla nuova disciplina sull'appellabilità delle sentenze di proscioglimento: la Corte ha però ritenuto corretto l'esercizio del ricorso per cassazione nel caso specifico.
Richiamata per la modifica dell'art. 593 c.p.p.; la sentenza prende atto della novellazione e della giurisprudenza su tale tema nel valutare l'ammissibilità dell'impugnazione.
Norma applicata per disporre il rinvio con nuova valutazione da parte di un diverso G.u.p., a seguito dell'annullamento per vizi della motivazione.
Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016 (Martellotti)
"in tema di evasione... la mancata risposta al suono del citofono... protrattosi per un rilevante lasso temporale - venti minuti - nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione"
Giurisprudenza di legittimità che permette di desumere l'allontanamento o la trasgressione dalla mancata risposta a citofono notturno protratto e insistente; orientamento richiamato come applicabile per identità di ratio al caso della sorveglianza speciale.
Sez. 6, n. 19259 del 27/03/2014 (Dolce)
Principio secondo cui il soggetto sottoposto a restrizioni domiciliari o obbligo di soggiorno deve adottare cautele tali da rendersi contattabile (mantenere efficienti campanello/citofono); la mancata reperibilità può legittimare la presunzione di trasgressione.
Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025 (Manca)
Giurisprudenza richiamata sul tema dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo le modifiche normative del 2024; citata per cornice normativa sull'ammissibilità delle impugnazioni.
Massime di principio
- La mancata risposta a un citofono attivato dalla polizia giudiziaria, se protratta nel tempo e svolta con modalità insistenti, può legittimamente far sorgere la presunzione dell'assenza dell'obbligato dall'abitazione (analogia con evasione dagli arresti domiciliari).
- Chi è sottoposto a misure restrittive domiciliari o a obbligo di soggiorno ha l'onere di adottare cautele per rendersi reperibile (campanello/citofono efficienti e comportamenti idonei a permettere il controllo); la mancata reperibilità senza giustificazioni può essere valutata negativamente.
- Il giudice deve motivare in modo coerente: non è compatibile ritenere valido l'iter operativo della P.G. e contemporaneamente affermare che lo stesso sia insufficiente, senza spiegazioni logiche su tale discrasia.
- La valutazione della rilevanza temporale di un controllo (es. 11 minuti) deve considerare la natura istantanea delle singole azioni ripetute (colpi di citofono), la persistenza di segnali esterni (abbaiare del cane) e le modalità insistenti, e non può essere liquidata come "breve" senza adeguata argomentazione.
- In presenza di prove contraddittorie o motivazione viziata, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio, spesso disponendo che il riesame sia compiuto da diverso giudice per assicurare imparzialità e nuova valutazione dei fatti.
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