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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26428/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza del G.u.p. che aveva assolto l'imputato dal reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 (violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno). Il fatto contestato era la mancata risposta del PETRUZZELLIS al ripetuto citofono dei Carabinieri fra le ore 22:17 e le 22:28 del 16/09/2023 (con successivo controllo infruttuoso dalle 22:43 alle 22:55), in presenza di persistente abbaiare del cane e senza segnalazioni di allontanamento per necessità. Il G.u.p. aveva ritenuto il tempo di 11 minuti “troppo breve” e plausibile che l'imputato non avesse udito il citofono, pur riconoscendo la correttezza dell'iter operativo della P.G.; il ricorrente censurava la contraddittorietà e la mancata applicazione dei principi di legittimità secondo cui la mancata risposta a citofono insistente e protratto può fondare la prova dell'assenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione del Procuratore, ritenendo la motivazione del G.u.p. affetta da palesi contraddizioni e incongruenze (ritenere valido l'iter operativo della P.G. ma, parimenti, non sufficiente a superare il dubbio oltre ogni ragionevole dubbio), non aver adeguatamente valutato la significatività temporale e le modalità insistenti del controllo (ripetuti citofoni e abbaiare continuo del cane) e non avere applicato gli orientamenti di legittimità che consentono di desumere l'allontanamento dalla mancata risposta a un citofono protratto. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il processo è stato rinviato per nuovo giudizio al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, in diversa persona fisica, ai sensi dell'art. 623, lett. d), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    Norma che sanziona la violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno); la condotta contestata è la mancata osservanza dell'obbligo di non rincasare oltre le ore 22 e di non uscire prima delle 6 senza necessità.

  • art. 550, comma 2, lett. d), c.p.p.

    Richiamato nell'ambito delle regole sulle impugnazioni per ricordare la disciplina delle sentenze di proscioglimento per reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio; comunque la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione nel caso di specie.

  • art. 593, comma 2, c.p.p. (novellato dall'art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114)

    Citata in relazione alla nuova disciplina sull'appellabilità delle sentenze di proscioglimento: la Corte ha però ritenuto corretto l'esercizio del ricorso per cassazione nel caso specifico.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Richiamata per la modifica dell'art. 593 c.p.p.; la sentenza prende atto della novellazione e della giurisprudenza su tale tema nel valutare l'ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 623, lett. d), c.p.p.

    Norma applicata per disporre il rinvio con nuova valutazione da parte di un diverso G.u.p., a seguito dell'annullamento per vizi della motivazione.

  • Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016 (Martellotti)

    "in tema di evasione... la mancata risposta al suono del citofono... protrattosi per un rilevante lasso temporale - venti minuti - nonché con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione"

    Giurisprudenza di legittimità che permette di desumere l'allontanamento o la trasgressione dalla mancata risposta a citofono notturno protratto e insistente; orientamento richiamato come applicabile per identità di ratio al caso della sorveglianza speciale.

  • Sez. 6, n. 19259 del 27/03/2014 (Dolce)

    Principio secondo cui il soggetto sottoposto a restrizioni domiciliari o obbligo di soggiorno deve adottare cautele tali da rendersi contattabile (mantenere efficienti campanello/citofono); la mancata reperibilità può legittimare la presunzione di trasgressione.

  • Sez. 2, n. 20143 del 23/04/2025 (Manca)

    Giurisprudenza richiamata sul tema dell'appellabilità delle sentenze di proscioglimento dopo le modifiche normative del 2024; citata per cornice normativa sull'ammissibilità delle impugnazioni.

Massime di principio

  • La mancata risposta a un citofono attivato dalla polizia giudiziaria, se protratta nel tempo e svolta con modalità insistenti, può legittimamente far sorgere la presunzione dell'assenza dell'obbligato dall'abitazione (analogia con evasione dagli arresti domiciliari).
  • Chi è sottoposto a misure restrittive domiciliari o a obbligo di soggiorno ha l'onere di adottare cautele per rendersi reperibile (campanello/citofono efficienti e comportamenti idonei a permettere il controllo); la mancata reperibilità senza giustificazioni può essere valutata negativamente.
  • Il giudice deve motivare in modo coerente: non è compatibile ritenere valido l'iter operativo della P.G. e contemporaneamente affermare che lo stesso sia insufficiente, senza spiegazioni logiche su tale discrasia.
  • La valutazione della rilevanza temporale di un controllo (es. 11 minuti) deve considerare la natura istantanea delle singole azioni ripetute (colpi di citofono), la persistenza di segnali esterni (abbaiare del cane) e le modalità insistenti, e non può essere liquidata come "breve" senza adeguata argomentazione.
  • In presenza di prove contraddittorie o motivazione viziata, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio, spesso disponendo che il riesame sia compiuto da diverso giudice per assicurare imparzialità e nuova valutazione dei fatti.

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