Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 738/2026 - Latina, Sezione 2

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto prot. n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale al ricorrente è stato ordinato di sottoporsi a visita medica ai sensi dell’art. 119, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Giustizia amministrativa202600564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio che ordinava al ricorrente di sottoporsi a visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui la Prefettura di Latina gli aveva ordinato di sottoporsi a visita medica ai sensi dell'art. 119, comma 4, del codice della strada. Il ricorso è stato notificato direttamente alla Prefettura e non presso il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 11 del r.d. 1611/1933. Rilevato tale vizio, il difensore ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a., sostenendo implicitamente la non rimproverabilità dell'errore di notificazione.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., senza esaminare la legittimità sostanziale dell'ordine di sottoposizione a visita medica. Ha ritenuto che l'art. 11 del r.d. 1611/1933 imponga, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio, la notificazione degli atti introduttivi contro amministrazioni statali presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il giudice adito. La rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. è stata negata perché l'istituto ha carattere eccezionale e presuppone oggettive ragioni di incertezza sulla regola processuale o gravi impedimenti di fatto. Nel caso concreto, l'obbligo di notificazione presso l'Avvocatura dello Stato è previsto espressamente dalla legge e non presenta profili di incertezza; l'errore è quindi rimproverabile alla parte. Il ricorso è stato dichiarato palesemente inammissibile. Le spese sono state dichiarate irripetibili, non essendosi costituita altra parte.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992

    Costituisce la base normativa dell'ordine prefettizio di sottoposizione a visita medica, la cui legittimità sostanziale non è stata esaminata.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata, ravvisata l'evidente inammissibilità del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    Il giudice può disporre, anche d'ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto.

    La rimessione in termini è un rimedio eccezionale e di stretta interpretazione; è concedibile quando sussistano oggettive ragioni di incertezza sulla regola processuale o gravi impedimenti di fatto, non quando l'errore riguardi un obbligo processuale chiaramente previsto dalla legge.

  • art. 11, r.d. 1611/1933

    Tutti gli atti di chiamata in giudizio proposti nei confronti di amministrazioni statali devono essere notificati, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio, alle amministrazioni resistenti presso l'ufficio della Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita.

    La notificazione dei ricorsi contro amministrazioni statali deve essere effettuata presso il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato; la violazione determina l'inammissibilità del gravame e non giustifica la rimessione in termini in assenza di obiettiva incertezza.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • reg. (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a. è un rimedio eccezionale, da interpretare restrittivamente, poiché deroga agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza di termini o oneri processuali perentori.
  • La rimessione in termini può essere concessa quando sussistano oggettive ragioni di incertezza sulla durata o sulla consistenza dell'onere processuale, oppure gravi impedimenti di fatto, tali da rendere non rimproverabile il mancato rispetto della regola processuale.
  • L'errore nella notificazione del ricorso contro un'amministrazione statale direttamente presso l'amministrazione, anziché presso il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato, non è scusabile quando l'obbligo di notificazione previsto dall'art. 11 del r.d. 1611/1933 sia chiaramente stabilito dalla legge e non sussistano obiettive ragioni di incertezza.
  • La mancata notificazione del ricorso presso il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nei giudizi contro amministrazioni statali, comporta l'inammissibilità del gravame, rilevabile anche d'ufficio secondo la disciplina richiamata dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.