Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 13703/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento l'previa sospensione, 1) del Provvedimento Prot. n. 20250019676 del 01.08.2025 del Consolato Generale d'Italia in Istanbul, notificato il 05.11.2025 con il quale comunica nei confronti del ricorrente il diniego del visto per Residenza Elettiva; 2) di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato nonché degli atti necessari, presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi quelli a carattere generale, sia noti che ignoti.

Giustizia amministrativa202515864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per residenza elettiva adottato dal Consolato Generale d’Italia in Istanbul

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per residenza elettiva deducendo la violazione dell’art. 4 d.lgs. 286/1998, dell’art. 6-bis d.P.R. 394/1999, dell’art. 4 e del punto 13 dell’Allegato A al d.i. 850/2011 e dell’art. 14 del decreto del Ministero degli Affari Esteri 12 luglio 2000. Ha lamentato, inoltre, eccesso di potere per carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, falsità dei presupposti, manifesta ingiustizia, illogicità, irragionevolezza, incoerenza e sviamento. In particolare, ha sostenuto di possedere risorse economiche sufficienti, indicando redditi pari a 31.000 euro e un patrimonio pari a circa 37.000 euro, composto da liquidità personale e disponibilità indiretta di somme depositate presso una società della quale era socio unico. Il reddito dichiarato derivava in parte da locazioni immobiliari, in parte da utili societari e in parte dalla cessione straordinaria di partecipazioni aziendali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che, ai sensi del punto 13 dell’Allegato A al d.i. 850/2011, il richiedente deve dimostrare non soltanto il superamento della soglia economica minima, ma il possesso di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, ragionevolmente suscettibili di continuità futura, provenienti da fonti diverse dal lavoro subordinato. La soglia di circa 31.000 euro annui costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente. Nel caso concreto, la valutazione consolare è stata ritenuta non manifestamente irragionevole: circa un terzo del reddito del 2025 derivava da un’operazione una tantum di cessione di partecipazioni; gli utili delle altre società non erano sorretti da documentazione storica sulla continuità dei risultati e sulle proiezioni future; le somme depositate sul conto societario non erano nella piena e immediata disponibilità personale del richiedente, essendo patrimonio della società; la liquidità personale di 27.000 euro poteva rafforzare un flusso reddituale adeguato, ma non colmare l’insufficienza della prova sulla stabilità e regolarità dei redditi. Non sono stati ravvisati né travisamento manifesto dei fatti né illogicità della valutazione amministrativa. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 286/1998

    Richiamato quale parametro normativo della disciplina dei visti d’ingresso; il giudice non ne ha svolto una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 6-bis d.P.R. 394/1999

    Richiamato quale disposizione applicabile alla materia del visto; il giudice ha deciso principalmente sulla base dei requisiti economici previsti dal punto 13 dell’Allegato A al d.i. 850/2011.

  • art. 4 d.i. 850/2011

    Richiamato quale fonte della disciplina dei visti d’ingresso.

  • punto 13 dell’Allegato A al d.i. 850/2011

    "fornire adeguate e documentate garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel futuro"; "Tali risorse, comunque non inferiori al triplo dell’importo annuo previsto dalla tabella A allegata alla direttiva del Ministro dell’interno del 1 marzo 2000"

    Il requisito economico richiede risorse non solo superiori alla soglia minima, ma anche ampie, autonome, stabili e regolari, con ragionevole continuità futura. Il superamento della soglia minima è necessario ma non sufficiente.

  • art. 14 decreto del Ministero degli Affari Esteri 12 luglio 2000

    Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità del diniego, senza specifica interpretazione autonoma nella decisione.

Massime di principio

  • Per il rilascio del visto per residenza elettiva, il superamento della soglia economica minima prevista dalla disciplina applicabile è condizione necessaria ma non sufficiente: il richiedente deve dimostrare risorse ampie, autonome, stabili e regolari, delle quali sia ragionevole presumere la continuità nel futuro.
  • Nel valutare la sufficienza delle risorse economiche ai fini del visto per residenza elettiva, l’amministrazione può considerare negativamente la componente reddituale derivante da operazioni straordinarie e una tantum, se non rappresentativa di un flusso stabile e reiterabile.
  • La mera allegazione di utili societari non dimostra necessariamente la stabilità e regolarità delle risorse personali: il richiedente deve fornire documentazione storica sui risultati delle società e elementi idonei a comprovare la ragionevole proiezione futura dei redditi.
  • Le somme depositate su un conto intestato a una società non sono automaticamente nella piena e immediata disponibilità personale del socio, anche quando questi sia socio unico, poiché appartengono al patrimonio sociale e sono utilizzabili nei limiti risultanti dalla situazione societaria e dagli utili distribuibili.
  • Il patrimonio liquido personale può avere funzione rafforzativa rispetto a un flusso reddituale già adeguato, ma non è sufficiente, da solo, a colmare una carenza significativa nella dimostrazione della stabilità e continuità dei redditi richiesti per la residenza elettiva.
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego del visto non conduce alla sostituzione della valutazione consolare quando questa risulti sorretta da una ricostruzione non manifestamente irragionevole e non viziata da travisamento manifesto dei fatti.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.