Ordinanza n. 225/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Direttore Territoriale Lombardia dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - A.D.M. n. -OMISSIS- del 17.10.2025, notificato il 15.12.2025, con il quale è stata determinata la chiusura dell'esercizio commerciale ravioleria denominato “-OMISSIS-” (P.IVA -OMISSIS-) sito in -OMISSIS-, alla -OMISSIS-, di proprietà della Società -OMISSIS- S.r.l., per la durata di venti giorni ai sensi dell'art. 5, comma 5, L. 50/1994 (ora art. 40 sexies T.U.A.), con decorrenza dal 18.2.2026 al 9.3.2026, come precisato nella nota di notificazione della sanzione; - dell'atto di contestazione di A.D.M. DT 1 - Lombardia denominato “atto di contestazione numero -OMISSIS-” portante il n. identificativo -OMISSIS- e inserito al registro ufficiale di A.D.M. con il n. prot. n. -OMISSIS- del 13.5.2025, notificato in pari data; - di ogni atto agli stessi preordinato, presupposto, consequenziale e comunque connesso, ivi incluso, in particolare, il verbale di accertamento del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di -OMISSIS- in data 8.7.2024; Con espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni subiti e subendi nei termini previsti dall'art. 30, comma 5, del D.lgs. 104/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di chiusura dell'esercizio commerciale per venti giorni, unitamente all'atto di contestazione e al verbale di accertamento concernenti prodotti liquidi da inalazione contenenti nicotina privi di contrassegno fiscale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni accertatrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la chiusura del proprio esercizio commerciale per venti giorni, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della l. n. 50/1994, nonché il presupposto atto di contestazione e il verbale dei Carabinieri NAS. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti, riservando l'azione risarcitoria. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono, quali questioni dedotte e valutate in sede cautelare, la presunta tardività dell'avvio del procedimento sanzionatorio rispetto al termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della l. n. 689/1981, l'insussistenza dell'illecito per la mancanza di prova della vendita dei prodotti e la contestazione della responsabilità della società datoriale per fatti commessi da dipendenti nei locali dell'esercizio. La condotta accertata riguardava il rinvenimento di prodotti liquidi da inalazione contenenti nicotina, privi del contrassegno fiscale dei Monopoli di Stato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, a un primo sommario esame, il ricorso non fosse assistito da sufficienti elementi di fondatezza. Ha escluso, in particolare, che il termine di novanta giorni per l'avvio del procedimento sanzionatorio decorra necessariamente dalla commissione della violazione: il termine decorre quando è compiuta, o avrebbe dovuto ragionevolmente compiersi in rapporto alla complessità della fattispecie, l'attività amministrativa diretta a verificare l'esistenza dell'infrazione e i suoi elementi soggettivi e oggettivi. Ha inoltre ritenuto che il rinvenimento, nei locali dell'esercizio, di prodotti liquidi da inalazione contenenti nicotina privi di contrassegno fiscale integri una violazione sanzionabile anche senza prova della vendita, poiché l'illecito previsto dall'art. 5 della l. n. 50/1994 è configurato come illecito di pericolo. Infine, ha affermato la sussistenza di un obbligo datoriale di vigilanza sull'operato dei dipendenti con riguardo ad attività illecite commesse nei locali dell'impresa. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio derivante dalla chiusura è stato qualificato come economico e sempre ristorabile, con conseguente difetto dell'irreparabilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, l. n. 50/1994
La disposizione, applicabile ratione temporis, prevede una sanzione comprendente la chiusura dell'esercizio commerciale; il relativo illecito è stato ritenuto di pericolo, sicché è sufficiente il rinvenimento di prodotti liquidi da inalazione contenenti nicotina privi del contrassegno fiscale, senza necessità di provare la vendita.
art. 40-sexies T.U.A.
È indicato nell'ordinanza come disposizione attualmente corrispondente alla disciplina richiamata dall'art. 5 della l. n. 50/1994.
art. 14 l. n. 689/1981
Il termine di novanta giorni per l'avvio del procedimento istruttorio decorre dal compimento, o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente compiersi, dell'attività amministrativa di verifica dell'infrazione, tenendo conto anche della complessità della fattispecie, e non necessariamente dalla data della violazione.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 30, comma 5, d.lgs. n. 104/2010
È richiamato dalla società quale disposizione relativa alla riserva di successiva azione risarcitoria; l'ordinanza non decide tale domanda.
Massime di principio
- Ai fini del termine previsto dall'art. 14 della l. n. 689/1981, il momento iniziale non coincide necessariamente con la data di commissione della violazione, ma con quello in cui l'amministrazione completa, o avrebbe dovuto ragionevolmente completare in relazione alla complessità del caso, l'attività di verifica necessaria ad accertare gli elementi soggettivi e oggettivi dell'illecito.
- La detenzione o il rinvenimento nei locali di un esercizio commerciale di prodotti liquidi da inalazione contenenti nicotina privi del contrassegno fiscale dei Monopoli di Stato integra, secondo il paradigma dell'art. 5 della l. n. 50/1994 applicabile ratione temporis, un illecito di pericolo: la sanzionabilità non richiede la prova dell'effettiva vendita dei prodotti.
- Il datore di lavoro è tenuto a vigilare sull'operato dei dipendenti con riguardo ad attività illecite commesse nei locali dell'impresa, sicché l'illecito realizzato nei locali di proprietà del datore non è, di per sé, estraneo alla sua sfera di responsabilità amministrativa.
- In sede cautelare, il pregiudizio derivante dalla chiusura temporanea di un esercizio commerciale è normalmente qualificabile come danno economico ristorabile e non integra, per ciò solo, il requisito dell'irreparabilità richiesto per la tutela cautelare.
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