Cassazione Penale, Sentenza n. 2532/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per il reato di minacce reiterate (commesso tra dicembre 2009 e marzo 2010) nei confronti di Catia Silva, contestando: carenza o vizio di motivazione (in violazione delle indicazioni di rinvio della Corte di cassazione) rispetto alla ricostruzione temporale e al ruolo attribuito a ciascun imputato; inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; insufficiente prova dell'aggravante "mafiosa" ex art. 7 d.l. n.152/1991 e, in generale, mancata correlazione tra accusa e sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendoli infondati. Ha confermato che la Corte di appello ha adeguatamente motivato il giudizio di colpevolezza, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e le testimonianze corroborative (coniuge Antonio Mori, carabinieri Arini e Boccia), ha escluso che le discrepanze cronologiche contestate avessero pregiudicato il diritto di difesa e ha ritenuto provata l'aggravante mafiosa in relazione al collegamento funzionale degli imputati con componenti della consorteria 'ndranghetistica (tra cui Alfonso Diletto e Salvatore Grande Aracri). Sono quindi confermate le condanne (pena detentiva di quattro mesi e quindici giorni per il capo 3 e pagamento delle spese processuali e di rappresentanza e difesa).
Norme richiamate
art. 81, comma 2, cod. pen.
Richiamato come norma sulla continuità degli episodi criminosi e sul concorso materiale/ideativo tra reati; utilizzato per inquadrare la partecipazione congiunta agli episodi intimidatori
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato: il giudice deve motivare sul contributo causale e sulla forma di partecipazione; applicata per valutare il ruolo di ciascun imputato
art. 594 cod. pen.
Delitto di minacce: norma sostanziale alla base dell'imputazione per le condotte intimidatorie rivolte alla persona offesa
art. 612, commi primo e secondo, cod. pen.
Rilevante per la protezione della libertà personale e per il concreto effetto intimidatorio sulle attività della vittima; contribuisce alla valutazione oggettiva della condotta
art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (convertito)
Aggravante per agevolazione dell'attività di associazione mafiosa: richiede il dolo specifico di favorire l'associazione; la Corte ha ritenuto provato il collegamento funzionale fra le intimidazioni e l'operatività della cosca
art. 521, comma 2, cod. proc. pen.
Richiama il dovere di motivazione della sentenza d'appello; i ricorrenti contestavano carenze di motivazione in ordine al compendio probatorio e alla correlazione temporale
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Disposizione invocata in relazione all'annullamento con rinvio: la Corte di appello doveva seguire le indicazioni della Cassazione sul riesame delle prove e motivare di conseguenza
art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.
Norma sulle dichiarazioni delle parti: la Corte ricorda che le regole di cui all'art.192 comma terzo non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono da sole fondare la condanna previa motivazione sulla loro attendibilità
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute credibili e adeguatamente motivate dal giudice, possono da sole fondare la condanna anche in assenza di riscontri esterni, purché il giudice effettui un controllo penetrante della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
- Piccole discrepanze cronologiche o modifiche non essenziali nella ricostruzione dei fatti non comportano violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, salvo che non si tratti di una trasformazione radicale degli elementi essenziali dell'addebito che pregiudichi la difesa.
- Per configurare l'aggravante "mafiosa" ex art. 7 d.l. 152/1991 occorre dimostrare il collegamento funzionale delle condotte con l'operatività dell'associazione e, in linea di principio, il dolo specifico di favorire l'associazione; tuttavia il collegamento può essere desunto dalla natura delle minacce, dalle relazioni personali e dal contesto.
- Nel concorso di persone il contributo del singolo può manifestarsi in forme diverse (istigazione, agevolazione, adesione, rafforzamento del proposito altrui); il giudice di merito deve comunque motivare gli elementi fattuali da cui ricava la partecipazione e la sua forma.
- La Corte di cassazione, in sede di annullamento con rinvio, può chiedere alla corte territoriale un riesame motivato delle prove; la corte del rinvio resta però libera di confermare le conclusioni se fornisce una motivazione logica e coerente che affronti le censure sollevate.
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