Sentenza n. 375/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di L'Aquila - Sezione lavoro n. 118/2024, pubblicata il 23/04/2024 RG n. 149/2023, notificata al Ministero resistente il 23/11/2024 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di L’Aquila, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente la Carta elettronica per la formazione relativa a due annualità, per complessivi 1.000 euro oltre accessori e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di L’Aquila, notificata al Ministero il 23 novembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per due annualità, per un valore complessivo di 1.000 euro, oltre accessori e spese di giudizio. Il Ministero si è costituito e, nel corso del giudizio, ha documentato l’accredito degli importi dovuti. La ricorrente non ha formulato osservazioni sulla documentata esecuzione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché la pretesa della ricorrente è stata integralmente soddisfatta durante il giudizio mediante l’accredito di quanto dovuto in esecuzione del giudicato. Il Collegio ha tuttavia esaminato il merito ai soli fini della regolazione delle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale. Ha ritenuto fondato il ricorso, poiché l’esecuzione è intervenuta soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Ha inoltre verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza: passaggio in giudicato della sentenza e decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua tra i presupposti dell’azione di ottemperanza l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Subordina la procedibilità dell’azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- Se l’adempimento dell’amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice può esaminare il merito ai soli fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- L’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione è procedibile quando la sentenza da eseguire è passata in giudicato, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese se il ricorso risultava fondato al momento della sua proposizione e l’adempimento è intervenuto soltanto in corso di causa.
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