Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32011/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza di custodia cautelare (arresti domiciliari) per i reati di corruzione in atti giudiziari e corruzione propria. Il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione e violazione di legge sul giudizio di gravità indiziaria, sostenendo che le intercettazioni e gli elementi acquisiti dimostrano al più un generico interesse del consorzio ad acquisire relazioni istituzionali e non la partecipazione personale e consapevole di Lisi al "patto corruttivo" (mancanza di prova del contributo causale e del dolo specifico); (2) vizio di motivazione circa il pericolo di recidiva e l'adeguatezza della misura, lamentando che il Tribunale non ha spiegato perché non fossero idonee misure meno afflittive, anche alla luce dell'età, dell'assenza di precedenti e delle dimissioni dall'ODV.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi fondati. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale per un nuovo esame. La Cassazione ha richiamato e applicato principi consolidati sul reato di corruzione e sul concorso di persone, affermando che l'ordinanza non ha adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi circa il contributo oggettivo e il dolo di Lisi al patto corruttivo, avendo confuso un "fatto collettivo" indistinto con la prova della partecipazione individuale. La sentenza richiede al giudice di merito di valutare nuovamente se esistano elementi specifici che colleghino Lisi al concreto accordo corruttivo e, in caso di persistenza delle esigenze cautelari, di motivare perché misure meno afflittive non siano idonee.

Norme richiamate

  • Art. 110 cod. pen.

    Richiamato per spiegare il concorso di persone e l'atipicità delle modalità di contributo del concorrente: pur ammettendo forme non standard di partecipazione, è richiesto il nesso causale efficiente tra il contributo e la realizzazione del reato.

  • Nozione di "pactum sceleris" (giurisprudenza sul reato di corruzione)

    Sottolinea la natura bilaterale e il carattere unitario del reato di corruzione: è necessario dimostrare la convergenza delle condotte del pubblico ufficiale e del privato e il nesso tra utilità promessa e atto d'ufficio.

  • Sez. U. n. 45276 del 30/10/2003 (Andreotti)

    Stabilisce che il contributo atipico del concorrente richiede motivazione sulla forma concreta della partecipazione e sul nesso causale con l'evento criminoso; non è ammessa indifferenza probatoria.

  • Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006 (Acampora)

    Ricorda che la perfezione dell'illecito corruttivo può avvenire con l'accettazione della promessa o con il ricevimento dell'utilità; occorre accertare il collegamento tra utilità e atto d'ufficio.

  • Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    Conferma che il criterio causale (conditio sine qua non) deve essere applicato con rigore e che il giudizio deve rispettare lo standard probatorio proprio del processo penale.

  • Sez. U. n. 30328 del 10/07/2002 (Franzese)

    Ribadisce i principi sul rigore probatorio e sulla inadmissibilità di estendere la responsabilità penale in assenza di prova del contributo causale.

  • Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009 (Catanzaro)

    Affermata l'unitarietà del fatto collettivo: per la responsabilità concorsuale è sufficiente la conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato, ma resta necessaria la prova del contributo e del dolo.

Massime di principio

  • La partecipazione di un soggetto a iniziative organizzative o di rappresentanza di un consorzio non prova di per sé la sua compartecipazione a un patto corruttivo; è necessario individuare e motivare il contributo causale specifico e il dolo.
  • Le intercettazioni vanno valutate nel loro contesto e nella loro interezza: frasi isolate o formulazioni ambigue non bastano a dimostrare la consapevolezza e l'accordo corruttivo di un terzo non partecipante all'incontro.
  • In reati plurisoggettivi necessari (come la corruzione) il giudice deve motivare chiaramente a chi attribuisce il patto, in quale forma ciascuno ha partecipato e qual è il nesso causale tra contributo e evento criminoso.
  • Il principio di rigore probatorio si applica anche al giudizio di gravità indiziaria: non è ammissibile anticipare la soglia di punibilità trasformando indizi vaghi in prova della responsabilità individuale.
  • In sede di misure cautelari il giudice deve esplicitare perché esigenze cautelari non sono neutralizzabili con misure meno afflittive, con particolare attenzione all'età, all'assenza di precedenti e ad elementi concreti che dimostrino pericolo di recidiva.
  • Se la motivazione della misura è basata su una ricostruzione di "fatto collettivo", il giudice deve comunque discriminarne le posizioni individuali e motivare specificamente la scelta di custodialità rispetto a ciascun indagato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.