Cassazione Penale, Ordinanza n. 29421/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. L'inammissibilità discende dalla genericità e dall'apparenza dei motivi, privi di specifica correlazione con la decisione di merito impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I difensori di due coimputati hanno proposto ricorsi identici contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 27/03/2025, lamentando erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze non sono sorrette da concreta specificità né pertinenza censoria: non individuano chiaramente i capi o punti della decisione impugnata, non formulano specifiche richieste e non espongono in modo adeguato le ragioni di diritto e i dati fattuali a sostegno. Inoltre, i motivi risultano solo apparenti, perché non si confrontano con la complessità della motivazione della sentenza impugnata e non assolvono alla funzione di critica argomentata richiesta dal ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come titolo di responsabilità contestato nei ricorsi; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché dichiara i ricorsi inammissibili per difetto di specificità.
art. 606 c.p.p.
Richiamato solo implicitamente dalla deduzione di erronea applicazione di legge e difetto di motivazione; la Corte ribadisce che il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato ai punti della decisione impugnata.
art. 591 c.p.p.
Base processuale dell'inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di ricorso.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e pertinenti, con chiara indicazione dei capi o punti della decisione impugnata cui si riferiscono e delle ragioni di diritto e di fatto poste a sostegno.
- La mancanza di specificità dei motivi può essere apprezzata anche in senso estrinseco: il motivo è inammissibile quando non si confronta con la struttura e la complessità della motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una critica solo apparente.
- In presenza di ricorso inammissibile, la Corte provvede alla condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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