Regolamento (UE) 2023/2615
Regolamento (UE) 2023/2615 della Commissione, del 15 novembre 2023, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 per i pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento dello sforzo di pesca massimo consentito per il 2023 assegnato all’Italia per il nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11. Di conseguenza dispone il divieto di svolgere tali attività di pesca per i pescherecci italiani con palangari demersali di determinate dimensioni, con effetto dal 27 ottobre 2023. Il testo si fonda sul regolamento di controllo della pesca e sul regolamento annuale sulle possibilità di pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero.
Chiusura delle attività di pesca del nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 per i pescherecci italiani con palangari demersali di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia, aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri, limitatamente alla pesca del nasello (Merluccius merluccius) nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM (GSA 8, 9, 10 e 11). L’effetto è la chiusura dell’attività a decorrere dal 27 ottobre 2023, data indicata nell’allegato. Il regolamento ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri, ma in concreto riguarda lo Stato membro Italia e il relativo gruppo di sforzo di pesca.
Chiusura delle attività di pesca del nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11 per i pescherecci italiani con palangari demersali di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri
Il regolamento prende atto dell’esaurimento dello sforzo di pesca massimo consentito per il 2023 assegnato all’Italia per il nasello nel bacino mediterraneo interessato. In applicazione del sistema di controllo unionale della pesca, la Commissione dispone quindi la chiusura delle attività per il segmento di flotta individuato, al fine di garantire il rispetto delle possibilità di pesca fissate a livello unionale.
Base normativa e contesto
Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare sull’articolo 36, paragrafo 2, relativo alla chiusura delle attività di pesca quando una possibilità di pesca è esaurita. Nei considerando si richiama inoltre il regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, che stabilisce per il 2023 le possibilità di pesca per alcuni stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. Sulla base delle informazioni trasmesse alla Commissione, lo sforzo massimo per il gruppo di stock di nasello interessato risulta raggiunto nel corso del 2023.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda esclusivamente i pescherecci con palangari demersali:
- battenti bandiera italiana oppure immatricolati in Italia;
- con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri. L’oggetto della chiusura è il nasello (Merluccius merluccius) nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), corrispondenti alle GSA 8, 9, 10 e 11.
Esaurimento dello sforzo di pesca
L’articolo 1 stabilisce che lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2023 all’Italia per il gruppo di stock interessato si considera raggiunto dalla data indicata nell’allegato. Tale data è il 27 ottobre 2023. L’allegato identifica inoltre il codice del gruppo di sforzo di pesca EFF1/MED2_LL3.
Divieti operativi conseguenti alla chiusura
A decorrere dal 27 ottobre 2023, per il segmento di flotta individuato sono vietate le attività di pesca dello stock interessato. Il divieto comprende anche le operazioni successive alla cattura, e in particolare:
- tenere a bordo le catture;
- trasferirle;
- trasbordarle;
- sbarcarle. La proibizione riguarda le catture effettuate dopo la data di chiusura.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con immediata rilevanza pratica per le autorità e gli operatori italiani interessati.
Dati essenziali dell’allegato
L’allegato riporta i seguenti elementi chiave:
- Stato membro: Italia;
- gruppo di stock: nasello (Merluccius merluccius) nelle GSA 8, 9, 10 e 11;
- pescherecci interessati: palangari demersali ≥ 18 m e < 24 m;
- data di chiusura: 27 ottobre 2023. Tali dati sono determinanti per individuare con precisione l’ambito della chiusura e i soggetti tenuti al rispetto del divieto.
Disposizioni principali
Base giuridica e presupposti
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, in materia di controllo della pesca. Nei considerando si richiama il regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, che fissa per il 2023 le possibilità di pesca, e si afferma che lo sforzo massimo consentito per il gruppo di stock interessato è stato raggiunto.
Esaurimento dello sforzo di pesca
L’articolo 1 stabilisce che lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2023 all’Italia per il gruppo di stock di nasello nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM si ritiene raggiunto a decorrere dalla data indicata nell’allegato, cioè il 27 ottobre 2023.
Divieto di attività di pesca e operazioni correlate
L’articolo 2 vieta, dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock interessato da parte dei pescherecci con palangari demersali battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia, aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri. È inoltre vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato tecnico di chiusura
L’allegato identifica il gruppo di sforzo di pesca EFF1/MED2_LL3 per l’Italia, relativo al nasello (Merluccius merluccius) nelle GSA 8, 9, 10 e 11, per pescherecci con palangari demersali ≥ 18 m e < 24 m, e fissa la data di chiusura al 27 ottobre 2023.
Come è indicizzato
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