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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2495

Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione

Normativa europea32023R2495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna, per il biennio 2024-2025, le soglie in euro della direttiva 2014/24/UE che determinano l’applicazione delle procedure europee di evidenza pubblica. L’adeguamento serve ad allineare le soglie della direttiva a quelle dell’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC, come modificato, ed è adottato con procedura d’urgenza per rispettare i termini di pubblicazione e applicazione. Le nuove soglie si applicano dal 1° gennaio 2024 e incidono sulle soglie di cui agli articoli 4 e 13 della direttiva.

Adeguamento delle soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi, lavori e dei concorsi di progettazione previste dalla direttiva 2014/24/UE.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli appalti pubblici disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE e, in particolare, incide sulle soglie di valore che determinano l’assoggettamento alle regole UE per appalti di forniture, servizi, lavori e concorsi di progettazione. Le nuove soglie valgono per le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici interessati negli Stati membri dell’UE, con applicazione dal 1° gennaio 2024. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rileva anche ai fini SEE, come indicato nel testo. Non introduce esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dalla direttiva modificata.

Adeguamento delle soglie degli appalti pubblici nella direttiva 2014/24/UE

Il regolamento delegato 2023/2495 aggiorna le soglie di applicazione della disciplina europea degli appalti pubblici contenuta nella direttiva 2014/24/UE. L’intervento è motivato dall’esigenza di allineare le soglie europee agli importi previsti dall’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC, come modificato, e di garantire il rispetto del ciclo biennale di revisione previsto dalla direttiva stessa.

Contesto e finalità dell’intervento

La Commissione richiama il fatto che l’Accordo sugli appalti pubblici è uno strumento plurilaterale volto alla reciproca apertura dei mercati degli appalti tra le parti e che esso si applica agli appalti che raggiungono o superano determinate soglie espresse in diritti speciali di prelievo. Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici dell’Unione di adempiere contemporaneamente agli obblighi derivanti da tale accordo. Per questo motivo, le soglie della direttiva devono essere periodicamente riviste e rese coerenti con quelle internazionali.

Modifiche alle soglie della direttiva 2014/24/UE

Il regolamento modifica l’articolo 4 della direttiva 2014/24/UE, sostituendo i valori delle soglie relative a forniture, servizi, lavori e concorsi di progettazione. In particolare:

  • all’articolo 4, lettera a), la soglia passa da 5.382.000 EUR a 5.538.000 EUR;
  • all’articolo 4, lettera b), la soglia passa da 140.000 EUR a 143.000 EUR;
  • all’articolo 4, lettera c), la soglia passa da 215.000 EUR a 221.000 EUR.

Il regolamento adegua inoltre l’articolo 13, primo comma, allineando le soglie ivi richiamate:

  • alla lettera a), da 5.382.000 EUR a 5.538.000 EUR;
  • alla lettera b), da 215.000 EUR a 221.000 EUR.

Decorrenza, applicazione e natura vincolante

La revisione delle soglie deve applicarsi dal 1° gennaio 2024, in coerenza con il meccanismo previsto dalla direttiva 2014/24/UE, secondo cui la Commissione revisiona le soglie ogni due anni e le nuove soglie entrano in vigore all’inizio dell’anno di riferimento. Il regolamento entra formalmente in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Aspetti procedurali richiamati nel testo

La Commissione evidenzia che, per ragioni di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre e che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva, le soglie rivedute in euro e il loro controvalore nelle valute nazionali devono essere pubblicati all’inizio di novembre. Per rispettare tale tempistica, il regolamento è adottato con procedura d’urgenza.

Implicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori

L’effetto pratico del regolamento è l’innalzamento delle soglie oltre le quali si applicano le procedure armonizzate UE per gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione. Per avvocati e commercialisti, ciò comporta la necessità di verificare dal 1° gennaio 2024 la corretta qualificazione degli affidamenti rispetto alle nuove soglie, con impatto sull’obbligo di applicare la disciplina europea e sulle strategie di programmazione, gara e compliance degli enti aggiudicatori.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle soglie della direttiva 2014/24/UE

L’articolo 1 modifica i valori monetari della direttiva 2014/24/UE. All’articolo 4: la soglia di cui alla lettera a) passa da 5.382.000 EUR a 5.538.000 EUR; la soglia di cui alla lettera b) passa da 140.000 EUR a 143.000 EUR; la soglia di cui alla lettera c) passa da 215.000 EUR a 221.000 EUR. All’articolo 13, primo comma: la soglia della lettera a) passa da 5.382.000 EUR a 5.538.000 EUR e quella della lettera b) da 215.000 EUR a 221.000 EUR.

Finalità di allineamento con l’Accordo sugli appalti pubblici

Il regolamento è adottato per garantire la corrispondenza tra le soglie della direttiva 2014/24/UE e quelle stabilite nell’Accordo sugli appalti pubblici dell’OMC, nel quadro degli impegni assunti dall’Unione per la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici.

Decorrenza e applicazione temporale

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2024. Le soglie aggiornate valgono per gli anni 2024 e 2025.

Base giuridica e carattere vincolante

Il regolamento è adottato dalla Commissione come regolamento delegato, sulla base dell’articolo 6, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieappalti pubblicimercato internoconcorrenzadiritto amministrativo europeo

Testo integrale

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