Regolamento (UE) 2023/2510
Regolamento delegato (UE) 2023/2510 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna le soglie monetarie che determinano l’applicazione della direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza. La revisione è motivata dall’allineamento con le soglie dell’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC e con il meccanismo di revisione periodica previsto dalla normativa UE. Le nuove soglie, fissate in euro, si applicano dal 1o gennaio 2024.
Aggiornamento delle soglie di applicazione degli appalti di forniture, servizi e lavori nei settori della difesa e della sicurezza previste dalla direttiva 2009/81/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli appalti di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE, con effetto diretto negli Stati membri dell’UE. Incide esclusivamente sulle soglie in euro di cui all’articolo 8 della direttiva, senza modificare altre regole procedurali o sostanziali; si applica dal 1o gennaio 2024. Il regolamento è rilevante anche ai fini del SEE.
Aggiornamento delle soglie degli appalti di difesa e sicurezza
Il regolamento delegato (UE) 2023/2510 adegua le soglie economiche previste dalla direttiva 2009/81/CE per gli appalti di lavori, forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza. L’intervento si inserisce nel sistema di revisione periodica delle soglie UE, collegato anche all’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC, al fine di garantire coerenza tra la disciplina europea e gli impegni internazionali.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione richiama la decisione 2014/115/UE, con cui il Consiglio ha approvato il protocollo di modifica dell’accordo sugli appalti pubblici, strumento plurilaterale volto all’apertura reciproca dei mercati pubblici tra le parti. Si evidenzia inoltre che la direttiva 2014/25/UE prevede una verifica biennale delle soglie per assicurarne la corrispondenza con quelle dell’accordo, e che le soglie di tale direttiva sono state rivedute; per effetto dell’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE, è quindi opportuno allineare anche le soglie della disciplina difesa e sicurezza.
Modifica delle soglie dell’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE
L’articolo 1 del regolamento sostituisce gli importi indicati all’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE:
- alla lettera a), la soglia di 431.000 EUR è sostituita da 443.000 EUR;
- alla lettera b), la soglia di 5.382.000 EUR è sostituita da 5.538.000 EUR.
Si tratta dunque di un aggiornamento quantitativo delle soglie che determinano l’assoggettamento degli appalti alle regole della direttiva, senza incidere sulla struttura procedurale della disciplina.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre tuttavia dal 1o gennaio 2024, in linea con il richiamo, nei considerando, al fatto che le soglie riviste per gli anni 2024 e 2025 devono applicarsi da tale data.
Pubblicazione delle soglie e urgenza dell’adozione
La Commissione ricorda che, ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE, le soglie rivedute in euro e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale all’inizio di novembre. Poiché il calcolo non può iniziare prima del 1o settembre, viene giustificato il ricorso alla procedura d’urgenza per rispettare il termine di pubblicazione.
Effetti pratici per gli operatori
Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori operanti nei settori della difesa e della sicurezza, la principale conseguenza è la necessità di verificare, dal 1o gennaio 2024, se il valore stimato dell’appalto supera le nuove soglie di 443.000 EUR e 5.538.000 EUR. In presenza del superamento delle soglie, continuano ad applicarsi le procedure e gli obblighi previsti dalla direttiva 2009/81/CE.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle soglie per appalti di difesa e sicurezza
L’articolo 1 modifica l’articolo 8 della direttiva 2009/81/CE sostituendo le soglie precedenti: alla lettera a) 431.000 EUR diventa 443.000 EUR; alla lettera b) 5.382.000 EUR diventa 5.538.000 EUR.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e finalità dell’intervento
Il regolamento è adottato dalla Commissione in forza dell’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2009/81/CE. La revisione mira ad allineare le soglie della direttiva 2009/81/CE a quelle rivedute della direttiva 2014/25/UE, coerentemente con gli obblighi derivanti dall’accordo sugli appalti pubblici dell’OMC.
Motivazione della procedura d’urgenza
Nei considerando si precisa che, per ragioni di disponibilità dei dati e per il termine di pubblicazione all’inizio di novembre previsto dall’articolo 68, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE, la Commissione ha fatto ricorso alla procedura d’urgenza per l’adozione del regolamento.
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