Regolamento (UE) 2023/2493
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2493 della Commissione, del 15 novembre 2023, relativo al trattamento nei conti nazionali dell’IVA non riscossa a causa di frode IVA e insolvenza (divario tra il gettito IVA teorico e il gettito IVA effettivo) per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce come gli Stati membri devono trattare nei conti nazionali l’IVA non riscossa derivante da evasione senza complicità dell’acquirente e, se del caso, da insolvenza, ai fini della comparabilità e dell’affidabilità dei dati RNL. Definisce il metodo di calcolo basato sul confronto tra gettito IVA teorico e gettito IVA effettivo, con possibilità di metodi equivalenti purché comparabili. Impone inoltre l’aggiornamento dell’inventario RNL e un’analisi almeno quinquennale del divario IVA, a partire dal ciclo di verifica 2025-2029. Abroga la decisione 98/527/CE, Euratom.
Trattamento nei conti nazionali dell’IVA non riscossa a causa di frode IVA e insolvenza ai fini del calcolo e della verifica del RNL nell’UE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, nell’ambito della compilazione dei conti nazionali e degli aggregati RNL/PNL ai sensi del regolamento (UE) 2019/516 e del SEC 2010. Riguarda il calcolo dell’IVA non riscossa, la rettifica delle stime di reddito nazionale lordo e prodotto nazionale lordo, la descrizione delle fonti e dei metodi nell’inventario RNL e l’analisi periodica del divario IVA. Non si applica allo Stato membro che dimostri alla Commissione che un trattamento equivalente dell’IVA non riscossa è già implicitamente incorporato nella contabilità nazionale.
Trattamento nei conti nazionali dell’IVA non riscossa a causa di frode IVA e insolvenza
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2493 della Commissione interviene per chiarire, ai fini della verifica e dell’armonizzazione del reddito nazionale lordo (RNL), come trattare nei conti nazionali l’IVA non riscossa derivante da evasione senza complicità dell’acquirente e, se pertinente, da insolvenza. La finalità è assicurare affidabilità, esaustività e comparabilità degli aggregati RNL tra Stati membri, in coerenza con il SEC 2010 e con il regolamento (UE) 2019/516.
Contesto normativo e finalità
Nei considerando si precisa che il tema è già incluso tra le questioni oggetto di verifica ai sensi del regolamento delegato (UE) 2020/2147. Il regolamento mira a sostituire il precedente trattamento contenuto nella decisione 98/527/CE, Euratom, recependo l’esperienza maturata nel ciclo di verifica dell’RNL. Il testo insiste sulla necessità di comparabilità tra Stati membri e sul rispetto delle definizioni contabili del SEC 2010.
Ambito di applicazione soggettivo e materiale
La disciplina riguarda gli Stati membri nella produzione dei conti nazionali e, in particolare, nella stima degli aggregati RNL e PNL ai prezzi di mercato. Si applica al calcolo dell’IVA non riscossa e alla sua eventuale incorporazione o rettifica nelle componenti di produzione, reddito e spesa dei conti. Resta escluso lo Stato membro che dimostri alla Commissione che un trattamento equivalente è già implicitamente presente nella propria contabilità nazionale.
Calcolo dell’IVA non riscossa
L’articolo 1 stabilisce che l’IVA non riscossa si calcola confrontando:
- il gettito IVA teorico;
- il gettito IVA effettivo;
- il gettito mancante dovuto a evasione con complicità.
Il regolamento distingue quindi tra frode con complicità dell’acquirente, che non entra nei conti come IVA versata, e frode senza complicità e/o insolvenza, che invece può richiedere rettifiche contabili. Il gettito IVA effettivo è registrato come imposte D.211 secondo il SEC 2010, in particolare i paragrafi 4.26-4.28.
Opzioni per determinare il gettito IVA effettivo
Per la misurazione operativa del gettito IVA effettivo, il regolamento ammette tre approcci, legati alle fonti disponibili:
- opzione 1a: accertamenti e dichiarazioni rettificati con coefficiente che tenga conto degli importi accertati e dichiarati ma non riscossi;
- opzione 1b: accertamenti e dichiarazioni con trasferimento in conto capitale D.995 corrispondente agli importi non riscossi;
- opzione 2: incassi rettificati per tener conto del fattore temporale.
La scelta del metodo incide anche sul modo in cui l’eventuale insolvenza viene registrata o meno in D.211.
Rettifica delle stime RNL e PNL
Se necessario, gli Stati membri devono rettificare le stime di valore aggiunto e risultato di gestione incluse nel RNL e nel PNL ai prezzi di mercato, aggiungendo l’importo dell’IVA non riscossa. La rettifica deve restare entro i limiti del valore aggiunto e si realizza adeguando la produzione e/o i consumi intermedi. Il regolamento precisa che, nel quadro delle spese, l’IVA non riscossa va inserita nel prezzo di acquisto del bene o servizio e, quindi, nei consumi finali delle famiglie e negli investimenti fissi lordi, secondo la struttura delle fonti statistiche impiegate.
Metodo equivalente e dimostrazione di equivalenza
L’articolo 2 consente agli Stati membri di usare un metodo equivalente a quello descritto nell’articolo 1, purché il risultato sia comparabile. L’articolo 4 introduce una deroga importante: se uno Stato membro dimostra alla Commissione che il trattamento equivalente è già implicitamente incluso nella contabilità nazionale, l’obbligo di calcolo dell’articolo 1 non si applica. La dimostrazione va documentata nell’inventario RNL.
Inventario RNL e obbligo di documentazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di descrivere nell’inventario RNL le fonti e i metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti, indicando e quantificando le rettifiche effettuate. Questo obbligo è centrale per la verifica della qualità e per la trasparenza metodologica nei confronti della Commissione.
Analisi periodica del divario IVA
Indipendentemente dal metodo adottato, ciascuno Stato membro deve effettuare almeno ogni 5 anni un confronto tra gettito IVA teorico e gettito IVA effettivo, analizzare il divario e riportare i risultati nell’inventario RNL. L’obbligo decorre dall’inventario RNL relativo al ciclo di verifica 2025-2029. L’allegato offre anche indicazioni metodologiche sul calcolo dell’IVA teorica, sull’individuazione delle categorie di spesa rilevanti e sulla stima del gettito mancante per evasione con complicità.
Allegato metodologico: calcolo del gettito IVA teorico
L’allegato definisce il gettito IVA teorico come l’IVA che sarebbe riscossa se tutti i soggetti passivi la versassero correttamente. Il calcolo richiede prima la ricostruzione della base imponibile IVA secondo la legislazione vigente e poi l’applicazione delle aliquote appropriate. Sono considerate, tra le altre, le spese per consumi finali delle famiglie, i consumi intermedi e gli investimenti fissi lordi di specifici settori istituzionali, i trasferimenti sociali in natura acquisiti da taluni settori e le acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore.
Il documento sottolinea che, per alcune operazioni, occorre applicare un pro rata di indetraibilità, mentre per taluni prodotti soggetti a limitazioni nazionali alla detrazione l’intera spesa va considerata. Il modello deve inoltre tenere conto, per quanto possibile, di regimi IVA speciali per piccole imprese, regimi agricoli forfettari, regimi speciali del turismo organizzato, esclusione del consumo di beni autoprodotti e di acquisti esenti nei duty free, nonché di operazioni fuori dal conto di equilibrio dei beni e servizi ma imponibili ai fini IVA, come l’acquisto di terreni fabbricabili.
Allegato metodologico: divario IVA e frode con complicità
L’allegato distingue due componenti del divario tra gettito IVA teorico e gettito effettivo:
- IVA evasa con complicità dell’acquirente, nei casi in cui l’IVA non è stata fatturata;
- IVA evasa senza complicità, inclusi i casi di insolvenza del venditore, nei quali l’IVA è stata fatturata ma non riversata all’erario.
L’IVA non riscossa è ottenuta sottraendo la componente con complicità dal divario complessivo. Per stimare il gettito mancante dovuto a frode con complicità, il regolamento richiama un metodo convenzionale basato sulle rettifiche per lavoro non dichiarato o, in alternativa, su dati fiscali e ipotesi di esperti.
Entrata in vigore, abrogazione e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Con l’articolo 6 viene abrogata la decisione 98/527/CE, Euratom, che disciplinava in precedenza il trattamento della frode IVA nei conti nazionali.
Disposizioni principali
Metodo di calcolo dell’IVA non riscossa
L’articolo 1 impone agli Stati membri di calcolare l’IVA non riscossa secondo i metodi dell’allegato. Il valore comprende l’IVA non riscossa per evasione senza complicità e, se pertinente, per insolvenza. La formula generale è: IVA non riscossa = gettito IVA teorico meno gettito IVA effettivo meno gettito mancante dovuto a evasione con complicità.
Alternative di misurazione del gettito IVA effettivo
L’articolo 1, paragrafo 3, consente tre opzioni per determinare il gettito IVA effettivo, tutte ancorate al SEC 2010: opzione 1a (accertamenti e dichiarazioni rettificati con coefficiente per gli importi non riscossi), opzione 1b (accertamenti e dichiarazioni con trasferimento in conto capitale D.995 per gli importi non riscossi) e opzione 2 (incassi rettificati per tenere conto del fattore temporale).
Rettifiche del RNL/PNL ai prezzi di mercato
L’articolo 1, paragrafo 4, prevede che gli Stati membri rettifichino, se necessario, le stime di valore aggiunto e risultato di gestione incluse nel RNL e nel PNL ai prezzi di mercato, aggiungendo l’IVA non riscossa calcolata con la formula prevista. La rettifica, entro i limiti del valore aggiunto, si effettua adeguando produzione e/o consumi intermedi.
Metodi equivalenti e condizione di comparabilità
L’articolo 2 consente l’uso di un metodo equivalente a quello dell’articolo 1, purché produca risultati comparabili.
Inventario RNL e descrizione delle fonti
L’articolo 3 impone di inserire nell’inventario RNL la descrizione delle fonti e dei metodi utilizzati per produrre gli aggregati RNL e le loro componenti, indicando anche e quantificando le rettifiche effettuate.
Esenzione per trattamento già implicito nei conti nazionali
L’articolo 4 esclude l’applicazione dell’articolo 1 allo Stato membro che dimostri alla Commissione che il trattamento equivalente dell’IVA non riscossa è già implicito nella propria contabilità nazionale; la descrizione pertinente va fornita nell’inventario RNL.
Analisi periodica del divario IVA
L’articolo 5 impone, a prescindere dal metodo utilizzato, un confronto almeno ogni 5 anni tra gettito IVA teorico e gettito IVA effettivo, con analisi del divario e inserimento dei risultati nell’inventario RNL. L’obbligo si applica a partire dall’inventario RNL relativo al ciclo di verifica 2025-2029.
Abrogazione della disciplina precedente
L’articolo 6 abroga la decisione 98/527/CE, Euratom della Commissione sul trattamento della frode IVA nei conti nazionali.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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