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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2604

Regolamento (UE) 2023/2604 della Commissione, del 15 novembre 2023, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca per i pescherecci a strascico battenti bandiera italiana e dediti alla pesca del nasello nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM)

Normativa europea32023R2604

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento, per il 2023, dello sforzo di pesca massimo consentito all’Italia per i pescherecci a strascico che pescano nasello nel Canale di Sicilia. Di conseguenza dispone la chiusura delle attività di pesca per il gruppo di stock interessato a decorrere dal 10 ottobre 2023, con divieto anche di tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data. L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento di controllo della pesca ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Chiusura della pesca del nasello nel Canale di Sicilia per i pescherecci a strascico battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia, in quanto lo sforzo di pesca massimo consentito per il 2023 è stato raggiunto.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci a strascico battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia dediti alla cattura del nasello (Merluccius merluccius) nel Canale di Sicilia, nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). L’effetto decorre dalla data indicata nell’allegato, ossia dal 10 ottobre 2023. Il divieto riguarda in particolare le attività di pesca e, dopo tale data, anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture di tale stock effettuate dai pescherecci interessati. Il regolamento si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Chiusura della pesca del nasello nel Canale di Sicilia per la flotta italiana a strascico

Il regolamento disciplina la chiusura delle attività di pesca del nasello nel Canale di Sicilia per i pescherecci a strascico battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia. È adottato dalla Commissione in applicazione del sistema unionale di controllo della pesca e prende atto che lo sforzo massimo consentito per il 2023 è stato raggiunto.

Contesto normativo e motivazione

Nei considerando la Commissione richiama il regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, che stabilisce le possibilità di pesca per il 2023. Sulla base delle informazioni pervenute, ritiene esaurito lo sforzo di pesca massimo consentito per il gruppo di stock interessato e considera quindi necessario vietare ulteriori attività di pesca.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il provvedimento riguarda i pescherecci a strascico italiani, ossia quelli battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia, che operano sulla cattura del nasello (Merluccius merluccius) nel Canale di Sicilia. L’area interessata corrisponde alle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).

Esaurimento dello sforzo e data di chiusura

L’articolo 1 dispone che lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato all’Italia per il 2023 per tale attività si considera raggiunto dalla data indicata nell’allegato. Quest’ultimo specifica che la chiusura opera dal 10 ottobre 2023 per il gruppo di sforzo EFF4/MED4_OTB2 relativo ai pescherecci a strascico T-10.

Divieti conseguenti

L’articolo 2 stabilisce che, dalla data di chiusura, le attività di pesca dello stock interessato sono vietate ai pescherecci italiani interessati. Il divieto non si limita alla cattura, ma comprende anche il mantenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per questo tipo di atti, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e presupposto della chiusura

La Commissione adotta il regolamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2. Nei considerando si richiama il regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2023, e si prende atto che, sulla base delle informazioni ricevute, lo sforzo di pesca massimo consentito per il gruppo interessato è stato raggiunto.

Esaurimento dello sforzo di pesca

L’articolo 1 stabilisce che lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2023 all’Italia per i pescherecci a strascico dediti alla cattura del nasello nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16) si considera raggiunto dalla data indicata nell’allegato.

Divieto di pesca e operazioni successive

L’articolo 2 vieta, dalla data indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock interessato da parte di pescherecci battenti bandiera italiana o immatricolati in Italia. È inoltre vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Allegato operativo e data di chiusura

L’allegato identifica il gruppo di sforzo di pesca EFF4/MED4_OTB2, lo Stato membro Italia, il gruppo di stock "Nasello (Merluccius merluccius) nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)", i pescherecci interessati come pescherecci a strascico T-10 e fissa la data di chiusura al 10 ottobre 2023.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo e conservazione delle risorse alieutiche

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