Sentenza n. 3807/2026 - Napoli, Sezione 9
Per l'ottemperanza della sentenza n. 3212/2025, pubblicata il 31.07.2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro - R.G. n. 6813/2022, passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 3212/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale pagamento delle spettanze riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro n. 3212/2025, non impugnata e quindi passata in giudicato. Il ricorso è stato fondato sull'inerzia dell'amministrazione, nonostante l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Sono state inoltre richieste la penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza, valorizzando il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato all'amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo. Ha disposto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, individuato nel dirigente della DGOSV, con facoltà di delega a un funzionario competente. Ha applicato la penalità di mora, pari agli interessi legali sulla somma dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; da tale momento grava sulla parte interessata l'onere di attivarsi per l'insediamento del commissario. Il TAR ha inoltre precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza, che il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale e che la relativa parcella deve essere presentata entro il termine di decadenza decorrente dall'ultimo atto di esecuzione. L'amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle amministrazioni alle sentenze di condanna costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l'attivazione dell'ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina, rispettivamente, le spese relative all'utilizzo del mezzo proprio e alle ulteriori spese di adempimento dell'incarico del commissario, nonché il termine di decadenza per la presentazione della parcella; tale termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato quale riferimento per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l'adempimento dell'amministrazione; in tale ipotesi il giudice può ordinare il pagamento puntuale e integrale delle somme dovute.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e disporre contestualmente una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
- Quando la penalità di mora è stabilita fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere, spetta alla parte interessata attivarsi per l'insediamento del commissario ad acta dopo la scadenza del termine senza integrale esecuzione.
- L'incarico di ausiliario del giudice conferito al commissario ad acta ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il termine di decadenza per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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