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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33398/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi: 1) violazione di legge per mancata sottoscrizione dell'ordinanza del Tribunale del riesame da parte del giudice estensore e del Presidente del collegio (richiamati gli artt. 309, comma 10, e 546, comma 3, c.p.p.); 2) violazione di legge e difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza del termine di fase, sulla base della pregressa ordinanza custodiale eseguita il 28/04/2021 (contestazione a catena), con richiamo agli artt. 297 e 303 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'ordinanza impugnata era depositata senza la sottoscrizione del giudice estensore e senza la firma del Presidente (il nominativo dell'estensore era addirittura omesso). Tale omissione integra una nullità relativa dell'ordinanza-documento; la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Messina per nuovo giudizio (annullamento con rinvio). Per effetto dell'annullamento la seconda doglianza è stata assorbita. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti richiamate per delimitare i reati per i quali era stata applicata la custodia cautelare (traffico/associazione e acquisto a fini di spaccio).

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 10

    Richiamato dal ricorrente in relazione a profili procedurali relativi alla disciplina delle misure cautelari e alla loro formale tenuta; nella vicenda è invocato per segnalare vizi formali dell'atto impugnato.

  • Codice di procedura penale, art. 546 (commi rilevanti)

    Stabilisce l'obbligo di sottoscrizione delle decisioni collegiali da parte del Presidente e del giudice estensore; la Corte ha richiamato questo principio per qualificare la mancanza di sottoscrizione come causa di nullità relativa dell'ordinanza.

  • Codice di procedura penale, art. 546, comma 2

    Previene l'eccezione: consente una sottoscrizione monosoggettiva solo quando l'estensore è impedito e tale impedimento è menzionato; al di fuori di ciò la sottoscrizione monosoggettiva è incompleta e genera nullità relativa.

  • Codice di procedura penale, art. 620

    Elenca i casi in cui la Cassazione annulla senza rinvio; la Corte ha ritenuto che la nullità relativa della sottoscrizione non rientra in tali ipotesi, dunque non poteva annullare senza rinvio.

  • Codice di procedura penale, art. 623, lett. a)

    Prevede, per i casi non ricompresi negli artt. 620 e 622, l'obbligo di trasmettere gli atti al giudice che ha pronunciato l'atto annullato: criterio seguito dalla Corte (annullamento con rinvio).

  • Codice di procedura penale, art. 311, comma 5-bis

    Consente al giudice del riesame, dopo ricezione degli atti a seguito di annullamento con rinvio, di pronunciarsi nuovamente nel termine di dieci giorni anche sul tema della perdita di efficacia della misura; la Corte richiama la coerenza sistematica di questa norma con la decisione di rinvio.

  • Codice di procedura penale, artt. 297 e 303

    Norme sui termini di durata della custodia cautelare e sulla possibilità di 'retrodatazione' o concatenazione di misure cautelari; richiamate in relazione alla seconda doglianza (presunta perdita di efficacia della misura per decorrenza dei termini).

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Regola gli adempimenti a carico del direttore dell'istituto penitenziario in caso di provvedimenti di annullamento; la Corte ha disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore per gli adempimenti di legge.

Massime di principio

  • La mancanza della sottoscrizione del Presidente o del giudice estensore su una decisione collegiale integra una nullità relativa dell'atto-documento: comporta l'annullamento della sentenza/ordinanza-documento e la restituzione degli atti al collegio per la nuova redazione e deposito; non invalida automaticamente l'intero procedimento.
  • L'unica eccezione alla necessità di doppia sottoscrizione è quella prevista dall'art. 546, comma 2 c.p.p.: la sottoscrizione monosoggettiva è ammessa solo quando l'estensore è impedito e tale impedimento è formalmente indicato.
  • Quando la nullità relativa è dedotta in nessun caso essa impone automaticamente l'annullamento senza rinvio: salvo i casi tassativi degli artt. 620 e 622 c.p.p., la Cassazione normalmente dispone l'annullamento con rinvio e la trasmissione degli atti al giudice che ha pronunciato l'atto.
  • Se si deduce la perdita di efficacia della misura cautelare per decorso dei termini (contestazione a catena), è necessario provare la concatenazione temporale e soggettiva delle misure precedenti; tuttavia, se l'atto che ha determinato i termini viene annullato per vizi formali, la questione dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio alla luce della corretta ricostruzione temporale.
  • In pratica, se si rilevano vizi formali di sottoscrizione su ordinanze collegiali, conviene proporre tempestivamente impugnazioni (anche in Cassazione) per ottenere la rinnovazione dell'atto: la rinnovazione sanerà l'atto e farà decorrere nuovamente i termini per eventuali ulteriori impugnazioni o per valutare la perdita di efficacia della misura.

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