Sentenza n. 1406/2026 - Salerno, Sezione 3
per il risarcimento dei danni asseritamente cagionati dalle condotte descritte in ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotte omissive e dilatorie asseritamente tenute nell'ambito del procedimento amministrativo relativo al piano di caratterizzazione e alla bonifica di un sito inquinato
Esito
Favorevole al resistente (agenzia ambientale e provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti hanno riassunto dinanzi al giudice amministrativo, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, una domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c. e di risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente derivati dall'emergenza ambientale e dalle condotte delle amministrazioni nel procedimento relativo al piano di caratterizzazione del sito. Nei confronti di ARPAC sono state dedotte inerzie, comportamenti dilatori e ostruzionistici, mancata stipula di una convenzione ritenuta necessaria e mancata astensione di funzionari asseritamente versanti in situazioni idonee a comprometterne l'imparzialità. Nei confronti della Provincia di Avellino sono state dedotte l'omissione dei compiti di controllo e verifica, nonché la mancata comunicazione degli esiti di analisi effettuate sul sottosuolo. Nel giudizio riassunto ARPAC aveva eccepito, tra l'altro, la nullità del ricorso, la prescrizione o decadenza dell'azione e l'infondatezza della domanda; la Provincia aveva chiesto il rigetto. Prima della decisione, le ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione e chiesto la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il Tribunale non ha esaminato nel merito la responsabilità delle amministrazioni né le eccezioni sostanziali e processuali dedotte. Ha ritenuto vincolante la dichiarazione delle ricorrenti di sopravvenuta carenza di interesse, affermando che, nel processo amministrativo, il principio dispositivo in senso ampio attribuisce alla parte la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Il giudice, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito e della complessità delle vicende fattuali.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse, espressamente dichiarata dalle ricorrenti prima che la causa fosse trattenuta in decisione, impone la definizione del giudizio in rito senza esame del merito.
art. 2043 c.c.
responsabilità per i danni patrimoniali asseritamente subiti
Costituiva il fondamento della domanda risarcitoria, ma non è stata esaminata nel merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.
art. 133, comma 1, lettera p), c.p.a.
È richiamato nella ricostruzione della sentenza del giudice ordinario quale possibile fondamento della giurisdizione amministrativa sulla controversia, ma non è oggetto di decisione da parte del TAR.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte ricorrente può disporre dell'azione e dichiarare di non avere più interesse alla decisione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse è espressamente dichiarata dalla parte ricorrente, il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio all'esame del merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
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