Sentenza n. 557/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.09.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo, derivante da sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, di mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria carta docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per cinque anni scolastici, per l'importo di 500 euro annui, e aveva condannato l'amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge. La sentenza era stata notificata il 4 gennaio 2024, non era stata impugnata ed era stata dichiarata passata in giudicato il 18 novembre 2024. Anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, era decorso senza esecuzione. La ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e rilevando che l'amministrazione, pur costituitasi, non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo. Ha dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, per la parte relativa alla carta docente, entro 60 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inadempimento. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, potendo avvalersi delle strutture amministrative occorrenti; non è previsto alcun compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e impartire le prescrizioni necessarie all'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano, rispettivamente, per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'inottemperanza a un giudicato può essere dichiarata quando il ricorrente documenti l'esistenza, la definitività e la portata esecutiva del titolo e l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento.
- Quando il giudicato impone all'amministrazione di attribuire una prestazione individuata nel titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio, specificando gli atti necessari per rendere effettivo il comando giudiziale.
- In caso di perdurante inerzia successiva all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'esercizio dei poteri sostitutivi alla scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione e alla comunicazione dell'inadempimento.
- Il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve essere decorso prima della proposizione dell'azione di ottemperanza relativa a un obbligo di pagamento.
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