Ordinanza n. 935/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato, dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di turismo/ospitalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo venuto meno il presupposto per la tutela cautelare a seguito della fissazione dell'appuntamento. La decisione non definisce la questione relativa alla nullità della procura alle liti, che è stata espressamente lasciata impregiudicata, né contiene una decisione definitiva sulla domanda principale relativa al silenzio e all'obbligo di provvedere. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sulla domanda di attivazione della procedura per il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di turismo/ospitalità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il silenzio qualificato come inadempimento o rigetto serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad in relazione alla domanda di attivazione della procedura di rilascio di un visto d'ingresso per turismo/ospitalità. Ha inoltre chiesto la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un provvedimento espresso. Dal testo emerge che, nelle more della camera di consiglio, è stato fissato l'appuntamento presso l'amministrazione. Il TAR ha inoltre rilevato come impregiudicata la questione della nullità della procura alle liti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Il riferimento giustifica l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Il riferimento è posto a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more della decisione sull'istanza cautelare proposta contro l'inerzia dell'amministrazione, viene fissato l'appuntamento funzionale all'avvio o alla prosecuzione del procedimento richiesto, viene meno il presupposto per la tutela cautelare, sicché l'istanza può essere respinta senza definire nel merito la domanda principale.
- Il venir meno del presupposto cautelare non comporta, di per sé, la definizione della questione relativa alla nullità della procura alle liti, che può essere lasciata impregiudicata nell'ordinanza cautelare.
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