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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06391/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile di truffa ex art. 640 c.p. Nel ricorso ha dedotto: 1) un primo motivo attinente alla responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti e degli elementi probatori rispetto a quella accolta dai giudici di merito; 2) un secondo motivo sul difetto di querela, ritenuto dalla Corte manifestamente infondato e comunque generico perché non realmente confrontato con la sentenza impugnata; 3) un terzo motivo sulla mancata applicazione dell'attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, doglianza già esaminata e disattesa in appello in ragione dell'entità complessiva della somma sottratta, del carattere plurioffensivo e della gravità delle modalità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito perché volto a sollecitare una rilettura del merito preclusa in sede di legittimità; il secondo motivo è stato giudicato generico e manifestamente infondato; il terzo motivo è stato considerato reiterativo e già motivatamente respinto dalla Corte d'appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    individua il reato presupposto della contestazione sulla quale il ricorrente aveva censurato la ricostruzione dei fatti, ma non consente in cassazione una diversa valutazione del merito.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è esclusa quando la somma complessivamente sottratta, il carattere plurioffensivo della condotta e le modalità dell'offesa rendano il fatto non tenue.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    richiamata per affermare che alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.

  • Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Pm. in proc. Filannino, Rv. 268382 - 01

    richiamata a sostegno del principio secondo cui il difetto di querela è motivo manifestamente infondato nei termini in cui era stato prospettato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito mediante una diversa lettura delle prove o dei fatti, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
  • Il motivo di ricorso che non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata, o che si limita a riproporre doglianze già esaminate, è inammissibile o manifestamente infondato.
  • La doglianza sul difetto di querela deve essere specificamente correlata alla decisione impugnata; una contestazione generica o reiterativa non è idonea a scalfire la motivazione di merito.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità e le attenuanti generiche possono essere negate quando la gravità complessiva del fatto, l'entità del profitto o del danno e le modalità della condotta escludano ogni apprezzabile contenuto di tenue offensività.
  • La valutazione sulla ricorrenza delle attenuanti, ove sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta, non è rivedibile in cassazione come terzo giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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