Cassazione Penale, Ordinanza n. 30871/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha solo ridotto la pena riqualificando la recidiva come semplice, confermando però la condanna per due episodi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, commessi quale amministratore di fatto di una società. I fatti riguardavano l'indicazione, nelle dichiarazioni IVA e ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 2015, di elementi passivi fittizi mediante fatture emesse da società indicate come inesistenti o comunque relative a operazioni non reali, con finalità di evasione o di ottenimento di indebito rimborso. Con il primo motivo la difesa ha dedotto erronea applicazione della legge e vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe spiegato perché le prove acquisite non fossero idonee a scagionare l'imputato e che i giudici avessero fondato la decisione su mere presunzioni tributarie prive di riscontri oggettivi. Con il secondo motivo ha contestato l'affermazione della qualifica di amministratore di fatto della società, osservando che i controlli dell'Agenzia delle entrate avevano coinvolto solo un coimputato e che non era stata provata alcuna delega bancaria o gestionale in favore del ricorrente; ha inoltre richiamato elementi indiziari ritenuti dalla difesa insufficienti, come la titolarità di un'altra società con attività e sede analoghe e un documento in cui un terzo avrebbe agito in nome e per conto del ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando l'assenza dei presupposti per un sindacato di legittimità utile ad accogliere le censure formulate. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma, quindi, la condanna già pronunciata nei gradi di merito, con sola rideterminazione della pena in anni due e mesi quattro di reclusione per la rivalutazione della recidiva come semplice.
Norme richiamate
artt. 110 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000
La contestazione riguarda il concorso di persone nel reato e la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, consumata mediante indicazione di elementi passivi fittizi in dichiarazione fiscale.
art. 2 d.lgs. 74/2000
Norma incriminatrice applicata ai fatti di indebita utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti in dichiarazione annuale IVA e redditi.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura del compendio probatorio rispetto a quella accolta nei gradi di merito non è idonea, di per sé, a fondare l'annullamento della sentenza se non evidenzia un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione.
- La deduzione di mancanza di prova sulla qualifica di amministratore di fatto deve confrontarsi con gli elementi valorizzati dai giudici di merito, potendo essere respinta quando la sentenza sorregga tale qualifica con dati fattuali sintomatici della gestione effettiva dell'impresa.
- La mera allegazione dell'assenza di deleghe formali o del fatto che alcuni interlocutori abbiano interloquito prevalentemente con altro soggetto non esclude, da sola, la configurabilità di una gestione di fatto se la motivazione di merito valorizza ulteriori indici univoci.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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