Ordinanza n. 239/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Annullamento, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, in data 16.11.2023, del Dirigente del Settore 6 – Gestione del Territorio del Comune di Rapallo, avente ad oggetto “CONDONO edilizio prot. 12177 del 01-03-1995 in via -OMISSIS- Diniego rilascio titolo abilitativo” nonché per l'annullamento, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito e, in particolare: - dei motivi ostativi prot. n. 0040101/2023 in data 14.08.2023; - delle controsservazioni prot. n. -OMISSIS- in data 14.11.2023 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 17\7\2024 : Annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 16.05.2024, a firma del Dirigente del Settore 6 – Gestione del Territorio del Comune di -OMISSIS-, notificata in data 17.05.2024, avente ad oggetto “realizzazione di opere edilizie abusive in -OMISSIS- foglio 31 mappale 404 sub 27 e 28 N.C.E.U. Ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture e remissione in pristino” nonché per l’annullamento, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6\2\2025 : Annullamento del provvedimento del Comune di Rapallo, SETTORE 6 – Gestione del Territorio – Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) in data 21.11.2024, notificato in data 26.11.2024, avente ad oggetto “condono edilizio prot. -OMISSIS- del 01-03-1995 in -OMISSIS- Comunicazione irrilevanza integrazioni su pratica edilizia rigettata” nonché per l’annullamento, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/6/2026: Annullamento, previa sospensione, del provvedimento in data -OMISSIS- a firma del Dirigente del Settore 6 – Gestione del Territorio del Comune di Rapallo, notificato successivamente, avente ad oggetto “-OMISSIS- – Ordinanza n. -OMISSIS- Comune di -OMISSIS-. Realizzazione di opere edilizie abusive in -OMISSIS-. Dichiarazione di inottemperanza” nonché per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza n. -OMISSIS- in data 13 maggio 2026, a firma del dirigente del Settore 6 – Gestione Territorio, Ufficio Settore 6 – Gestione del Territorio del Comune di Rapallo, notificata successivamente, avente ad oggetto “Realizzazione di opere edilizie abusive in -OMISSIS- piano T-1- 2- Ordinanza di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso, irrogazione sanzione ex art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001 dell’unità immobiliare censita al foglio 31 mappale 404 sub.34 N.C.E.U.” nonchè per l’annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito e, in particolare: - del verbale di sopralluogo del 22.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali di dichiarazione di inottemperanza, sgombero, acquisizione al patrimonio comunale, immissione in possesso e irrogazione della sanzione edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario edilizio)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio del titolo abilitativo relativo a una pratica di condono edilizio del 1995, nonché i relativi motivi ostativi e le controsservazioni comunali. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza di rimozione e demolizione delle opere abusive e di remissione in pristino, la comunicazione di irrilevanza delle integrazioni prodotte sulla pratica di condono e, infine, il provvedimento di dichiarazione di inottemperanza e l’ordinanza di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale, immissione in possesso e irrogazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Nell’ultima fase cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati con i motivi aggiunti del 23 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare limitatamente ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti del 23 giugno 2026. La decisione cautelare è fondata sull’accertamento del periculum in mora, ravvisato in ragione del contenuto degli atti impugnati, riguardanti lo sgombero dell’immobile, l’acquisizione al patrimonio comunale, l’immissione in possesso e l’irrogazione della sanzione edilizia. L’ordinanza non contiene una valutazione espressa del fumus boni iuris né decide il merito delle censure relative al condono, all’abuso edilizio o alla legittimità delle sanzioni. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; la sospensione è stata concessa in ragione della sussistenza del periculum in mora.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata quale fondamento della sanzione edilizia pecuniaria irrogata con l’ordinanza comunale impugnata; l’ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l’applicazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può accordare la sospensione degli atti impugnati quando il loro contenuto — comprendente sgombero, acquisizione al patrimonio pubblico e immissione in possesso di un immobile — evidenzi un periculum in mora concreto e attuale.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche senza una motivazione espressa sul fumus boni iuris quando l’ordinanza si fonda sull’accertata sussistenza del periculum in mora e rinvia ogni ulteriore valutazione alla fase di merito.
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