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Ordinanza

Ordinanza n. 239/2026 - Genova, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Annullamento, del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, in data 16.11.2023, del Dirigente del Settore 6 – Gestione del Territorio del Comune di Rapallo, avente ad oggetto “CONDONO edilizio prot. 12177 del 01-03-1995 in via -OMISSIS- Diniego rilascio titolo abilitativo” nonché per l'annullamento, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito e, in particolare: - dei motivi ostativi prot. n. 0040101/2023 in data 14.08.2023; - delle controsservazioni prot. n. -OMISSIS- in data 14.11.2023 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 17\7\2024 : Annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 16.05.2024, a firma del Dirigente del Settore 6 – Gestione del Territorio del Comune di -OMISSIS-, notificata in data 17.05.2024, avente ad oggetto “realizzazione di opere edilizie abusive in -OMISSIS- foglio 31 mappale 404 sub 27 e 28 N.C.E.U. Ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture e remissione in pristino” nonché per l’annullamento, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6\2\2025 : Annullamento del provvedimento del Comune di Rapallo, SETTORE 6 – Gestione del Territorio – Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) in data 21.11.2024, notificato in data 26.11.2024, avente ad oggetto “condono edilizio prot. -OMISSIS- del 01-03-1995 in -OMISSIS- Comunicazione irrilevanza integrazioni su pratica edilizia rigettata” nonché per l’annullamento, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 23/6/2026: Annullamento, previa sospensione, del provvedimento in data -OMISSIS- a firma del Dirigente del Settore 6 – Gestione del Territorio del Comune di Rapallo, notificato successivamente, avente ad oggetto “-OMISSIS- – Ordinanza n. -OMISSIS- Comune di -OMISSIS-. Realizzazione di opere edilizie abusive in -OMISSIS-. Dichiarazione di inottemperanza” nonché per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza n. -OMISSIS- in data 13 maggio 2026, a firma del dirigente del Settore 6 – Gestione Territorio, Ufficio Settore 6 – Gestione del Territorio del Comune di Rapallo, notificata successivamente, avente ad oggetto “Realizzazione di opere edilizie abusive in -OMISSIS- piano T-1- 2- Ordinanza di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale ed immissione in possesso, irrogazione sanzione ex art. 31 comma 4 bis D.P.R. 380/2001 dell’unità immobiliare censita al foglio 31 mappale 404 sub.34 N.C.E.U.” nonchè per l’annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito e, in particolare: - del verbale di sopralluogo del 22.01.2025.

Giustizia amministrativa202400054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti comunali di dichiarazione di inottemperanza, sgombero, acquisizione al patrimonio comunale, immissione in possesso e irrogazione della sanzione edilizia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di rilascio del titolo abilitativo relativo a una pratica di condono edilizio del 1995, nonché i relativi motivi ostativi e le controsservazioni comunali. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza di rimozione e demolizione delle opere abusive e di remissione in pristino, la comunicazione di irrilevanza delle integrazioni prodotte sulla pratica di condono e, infine, il provvedimento di dichiarazione di inottemperanza e l’ordinanza di sgombero, acquisizione al patrimonio comunale, immissione in possesso e irrogazione della sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001. Nell’ultima fase cautelare la ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati con i motivi aggiunti del 23 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare limitatamente ai provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti del 23 giugno 2026. La decisione cautelare è fondata sull’accertamento del periculum in mora, ravvisato in ragione del contenuto degli atti impugnati, riguardanti lo sgombero dell’immobile, l’acquisizione al patrimonio comunale, l’immissione in possesso e l’irrogazione della sanzione edilizia. L’ordinanza non contiene una valutazione espressa del fumus boni iuris né decide il merito delle censure relative al condono, all’abuso edilizio o alla legittimità delle sanzioni. È stata fissata l’udienza pubblica di merito del 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; la sospensione è stata concessa in ragione della sussistenza del periculum in mora.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La norma è richiamata quale fondamento della sanzione edilizia pecuniaria irrogata con l’ordinanza comunale impugnata; l’ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l’applicazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può accordare la sospensione degli atti impugnati quando il loro contenuto — comprendente sgombero, acquisizione al patrimonio pubblico e immissione in possesso di un immobile — evidenzi un periculum in mora concreto e attuale.
  • La sospensione cautelare può essere disposta anche senza una motivazione espressa sul fumus boni iuris quando l’ordinanza si fonda sull’accertata sussistenza del periculum in mora e rinvia ogni ulteriore valutazione alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelare

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