Cassazione Penale, Sentenza n. 25827/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi impugnavano, ciascuno per le proprie posizioni, la sentenza della Corte d'appello di Catania del 02/05/2023. In sintesi: 1) Coppola ha censurato la qualificazione come "capo e organizzatore" dell'associazione mafiosa e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, l'affermazione di responsabilità per plurime estorsioni aggravate dal metodo mafioso e le condanne per reati di traffico di stupefacenti (anche per la cd. "droga parlata"), deducendo travisamento delle emergenze probatorie e insufficiente motivazione; 2) D'Agostino ha contestato la determinazione dell'aumento di pena per continuazione, sostenendo errori nell'applicazione dell'art. 81 c.p. e illogicità nella quantificazione dell'aumento; 3) Di Stefano ha sollevato doglianze sulla motivazione e sulla prova dell'estorsione pluriaggravata (contendendo che la minaccia risulterebbe attribuibile a terzi non imputati) e sulla mancata riconduzione in continuazione di reati ritenuti collegati; 4) Leonardi ha dedotto violazione del divieto di ne bis in idem per fatti riferiti a una perquisizione del 22/11/2017 già definita con patteggiamento, nonché omessa motivazione della Corte d'appello sulla richiesta di sospensione condizionale della pena e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione, con le statuizioni riportate: - Ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Orazio Coppola, Alessio D'Agostino e Carmelo Di Stefano (i relativi motivi sono stati ritenuti aspecifici, rivalutativi o manifestamente infondati; la valutazione di merito sui profili probatori e di fatto è stata ritenuta corretta e congruamente motivata dalla Corte d'appello). - Ha parzialmente accolto i motivi di Antonio Valerio Leonardi con riferimento all'omessa motivazione della Corte d'appello sulla richiesta di sospensione condizionale della pena e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a questi due punti e rinviata a un'altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame; per il resto il ricorso di Leonardi è stato dichiarato inammissibile e la dichiarazione di responsabilità è stata resa irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p. Conseguentemente, nel complesso, le impugnazioni dei tre primi ricorrenti sono state respinte (inammissibili), mentre per Leonardi è disposta la rinnovazione del giudizio soltanto sui punti indicati (sospensione condizionale e attenuanti generiche).
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
E' stato richiamato per qualificare l'associazione di tipo mafioso e per valutare il ruolo apicale (capo/organizzatore); la Corte ha ritenuto che il ruolo possa desumersi da comportamenti direttivi, dal coordinamento, dall'assegnazione di compiti e dall'interlocuzione con fornitori e collaboratori
art. 416-bis, comma 2 c.p.
Interpretato nella specie come norma che consente di individuare ruoli apicali sulla base di elementi di fatto (ordini, fissazione di incontri, gestione delle relazioni criminali)
art. 416-bis.1 c.p.
Richiamato in relazione a circostanze aggravanti connesse all'impiego del metodo mafioso nell'attività di traffico di stupefacenti; la Corte ha valutato e, in alcuni casi, escluso l'aggravante in sede d'appello
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Norma sul traffico e detenzione illecita di stupefacenti; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che impone cautela e rigore probatorio nella valutazione della cd. "droga parlata"
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 1
Disciplina dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha affermato che tale associazione è distinta dall'associazione mafiosa ma può coesistere e che l'esistenza di un assetto organizzativo specifico e la ripartizione di ruoli giustificano il riconoscimento dell'art. 74
art. 629 c.p.
Richiamato in relazione alle regole sull'elemento soggettivo del reato di estorsione e alla necessità di valutare la sussistenza della minaccia e dell'ingiusto profitto
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione alla determinazione dell'aumento per continuazione; la Corte ha comunque ritenuto che la rideterminazione operata in sede d'appello implicava che il ricorrente non potesse dolersi della misura scelta dalla Corte d'appello
art. 163 c.p.
Norma sul limite oggettivo per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha annullato la sentenza della Corte d'appello per omessa motivazione sulla concessione della sospensione condizionale (rinvio per nuovo giudizio)
art. 649 c.p.p.
Norma sul ne bis in idem/processo già definito; la Corte ha applicato il principio che l'identità del fatto si valuta sul piano storico-naturalistico (condotta, evento, nesso causale, tempo e luogo) e ha ritenuto non sussistente il bis rispetto al patteggiamento precedente per fatti diversi
art. 192, comma 2 c.p.p.
Richiamata per l'obbligo di particolare attenzione e rigore nella valutazione degli elementi tratti dalle intercettazioni relative alla "droga parlata"; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto ci fossero riscontri sufficienti (intercettazioni, immagini video, notizie estere)
art. 606 c.p.p.
Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione; molte censure sono state ritenute inammissibili perché aspecifiche, rivalutative o dirette a nuovo apprezzamento del fatto
art. 624, comma 2 c.p.p.
Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità quando la cassazione dichiara il ricorso inammissibile o lo rigetta
Massime di principio
- La qualificazione di "capo" o "organizzatore" in una associazione (mafiosa o per stupefacenti) può essere desunta da elementi comportamentali: impartire ordini, fissare incontri, gestire rapporti con fornitori, stabilire prezzi e distribuire compiti; non è necessario che vi sia una qualifica formale documentata
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere provata anche in via implicita: la conoscenza pubblica della forza intimidatrice del clan e la reazione di sottomissione delle vittime (anche senza minacce esplicite) sono elementi idonei a configurarla
- Nelle ipotesi di "droga parlata" le affermazioni captate in intercettazione richiedono riscontri oggettivi e una valutazione rigorosa; videocamere, sequestri, elementi esterni di conferma o dati investigativi supplementari aumentano la credibilità della ricostruzione
- La distinzione tra associazione mafiosa (art. 416-bis) e associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) è sostanziale: possono coesistere ma la seconda richiede un assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico e la consapevolezza dei partecipanti di perseguire stabilmente tale scopo
- Il principio del ne bis in idem si valuta sulla identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo e luogo); una precedente definizione con riferimento a un episodio specifico non impedisce un nuovo processo se i fatti oggetto dei due procedimenti non coincidono nei termini essenziali
- In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento libero del materiale probatorio: le doglianze che mirano a ottenere una diversa valutazione delle prove di fatto sono inammissibili o destinati al rigetto salvo vizi di motivazione manifesti o violazioni di legge
- La Corte d'appello è tenuta a motivare espressamente sulle istanze rilevanti proposte dalle parti (es. sospensione condizionale, attenuanti generiche); l'omessa pronuncia su tali richieste comporta annullamento con rinvio per mancata motivazione
- Censure generiche o prive di specificità (assenza di indicazione puntuale delle ragioni per cui la motivazione sarebbe illogica o contraddittoria) sono normalmente dichiarate inammissibili in sede di legittimità
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