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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25827/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi impugnavano, ciascuno per le proprie posizioni, la sentenza della Corte d'appello di Catania del 02/05/2023. In sintesi: 1) Coppola ha censurato la qualificazione come "capo e organizzatore" dell'associazione mafiosa e dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, l'affermazione di responsabilità per plurime estorsioni aggravate dal metodo mafioso e le condanne per reati di traffico di stupefacenti (anche per la cd. "droga parlata"), deducendo travisamento delle emergenze probatorie e insufficiente motivazione; 2) D'Agostino ha contestato la determinazione dell'aumento di pena per continuazione, sostenendo errori nell'applicazione dell'art. 81 c.p. e illogicità nella quantificazione dell'aumento; 3) Di Stefano ha sollevato doglianze sulla motivazione e sulla prova dell'estorsione pluriaggravata (contendendo che la minaccia risulterebbe attribuibile a terzi non imputati) e sulla mancata riconduzione in continuazione di reati ritenuti collegati; 4) Leonardi ha dedotto violazione del divieto di ne bis in idem per fatti riferiti a una perquisizione del 22/11/2017 già definita con patteggiamento, nonché omessa motivazione della Corte d'appello sulla richiesta di sospensione condizionale della pena e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione, con le statuizioni riportate: - Ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Orazio Coppola, Alessio D'Agostino e Carmelo Di Stefano (i relativi motivi sono stati ritenuti aspecifici, rivalutativi o manifestamente infondati; la valutazione di merito sui profili probatori e di fatto è stata ritenuta corretta e congruamente motivata dalla Corte d'appello). - Ha parzialmente accolto i motivi di Antonio Valerio Leonardi con riferimento all'omessa motivazione della Corte d'appello sulla richiesta di sospensione condizionale della pena e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente a questi due punti e rinviata a un'altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame; per il resto il ricorso di Leonardi è stato dichiarato inammissibile e la dichiarazione di responsabilità è stata resa irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p. Conseguentemente, nel complesso, le impugnazioni dei tre primi ricorrenti sono state respinte (inammissibili), mentre per Leonardi è disposta la rinnovazione del giudizio soltanto sui punti indicati (sospensione condizionale e attenuanti generiche).

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    E' stato richiamato per qualificare l'associazione di tipo mafioso e per valutare il ruolo apicale (capo/organizzatore); la Corte ha ritenuto che il ruolo possa desumersi da comportamenti direttivi, dal coordinamento, dall'assegnazione di compiti e dall'interlocuzione con fornitori e collaboratori

  • art. 416-bis, comma 2 c.p.

    Interpretato nella specie come norma che consente di individuare ruoli apicali sulla base di elementi di fatto (ordini, fissazione di incontri, gestione delle relazioni criminali)

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato in relazione a circostanze aggravanti connesse all'impiego del metodo mafioso nell'attività di traffico di stupefacenti; la Corte ha valutato e, in alcuni casi, escluso l'aggravante in sede d'appello

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sul traffico e detenzione illecita di stupefacenti; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che impone cautela e rigore probatorio nella valutazione della cd. "droga parlata"

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 1

    Disciplina dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha affermato che tale associazione è distinta dall'associazione mafiosa ma può coesistere e che l'esistenza di un assetto organizzativo specifico e la ripartizione di ruoli giustificano il riconoscimento dell'art. 74

  • art. 629 c.p.

    Richiamato in relazione alle regole sull'elemento soggettivo del reato di estorsione e alla necessità di valutare la sussistenza della minaccia e dell'ingiusto profitto

  • art. 81 c.p.

    Richiamato in relazione alla determinazione dell'aumento per continuazione; la Corte ha comunque ritenuto che la rideterminazione operata in sede d'appello implicava che il ricorrente non potesse dolersi della misura scelta dalla Corte d'appello

  • art. 163 c.p.

    Norma sul limite oggettivo per la sospensione condizionale della pena; la Corte ha annullato la sentenza della Corte d'appello per omessa motivazione sulla concessione della sospensione condizionale (rinvio per nuovo giudizio)

  • art. 649 c.p.p.

    Norma sul ne bis in idem/processo già definito; la Corte ha applicato il principio che l'identità del fatto si valuta sul piano storico-naturalistico (condotta, evento, nesso causale, tempo e luogo) e ha ritenuto non sussistente il bis rispetto al patteggiamento precedente per fatti diversi

  • art. 192, comma 2 c.p.p.

    Richiamata per l'obbligo di particolare attenzione e rigore nella valutazione degli elementi tratti dalle intercettazioni relative alla "droga parlata"; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto ci fossero riscontri sufficienti (intercettazioni, immagini video, notizie estere)

  • art. 606 c.p.p.

    Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione; molte censure sono state ritenute inammissibili perché aspecifiche, rivalutative o dirette a nuovo apprezzamento del fatto

  • art. 624, comma 2 c.p.p.

    Richiamato per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità quando la cassazione dichiara il ricorso inammissibile o lo rigetta

Massime di principio

  • La qualificazione di "capo" o "organizzatore" in una associazione (mafiosa o per stupefacenti) può essere desunta da elementi comportamentali: impartire ordini, fissare incontri, gestire rapporti con fornitori, stabilire prezzi e distribuire compiti; non è necessario che vi sia una qualifica formale documentata
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere provata anche in via implicita: la conoscenza pubblica della forza intimidatrice del clan e la reazione di sottomissione delle vittime (anche senza minacce esplicite) sono elementi idonei a configurarla
  • Nelle ipotesi di "droga parlata" le affermazioni captate in intercettazione richiedono riscontri oggettivi e una valutazione rigorosa; videocamere, sequestri, elementi esterni di conferma o dati investigativi supplementari aumentano la credibilità della ricostruzione
  • La distinzione tra associazione mafiosa (art. 416-bis) e associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) è sostanziale: possono coesistere ma la seconda richiede un assetto organizzativo specificamente funzionale al narcotraffico e la consapevolezza dei partecipanti di perseguire stabilmente tale scopo
  • Il principio del ne bis in idem si valuta sulla identità storico-naturalistica del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo e luogo); una precedente definizione con riferimento a un episodio specifico non impedisce un nuovo processo se i fatti oggetto dei due procedimenti non coincidono nei termini essenziali
  • In Cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento libero del materiale probatorio: le doglianze che mirano a ottenere una diversa valutazione delle prove di fatto sono inammissibili o destinati al rigetto salvo vizi di motivazione manifesti o violazioni di legge
  • La Corte d'appello è tenuta a motivare espressamente sulle istanze rilevanti proposte dalle parti (es. sospensione condizionale, attenuanti generiche); l'omessa pronuncia su tali richieste comporta annullamento con rinvio per mancata motivazione
  • Censure generiche o prive di specificità (assenza di indicazione puntuale delle ragioni per cui la motivazione sarebbe illogica o contraddittoria) sono normalmente dichiarate inammissibili in sede di legittimità

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